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Il liquidatore dell’associazione professionale è revocabile dal tribunale per giusta causa, anche in via cautelare
Ai sensi dell’art. 2275 c.c., i liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso...

Ai sensi dell’art. 2275 c.c., i liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno dei soci. Similmente dispone l’art. 2487 c.c. per le società di capitali. Tali norme concedono al giudice la possibilità di emettere - all’esito di un giudizio di merito - una sentenza di natura costitutiva idonea a estinguere il rapporto giuridico esistente tra la società e il liquidatore: conseguentemente, deve ritenersi che sia astrattamente ammissibile un provvedimento cautelare, da emettersi ai sensi dell’art. 700 c.p.c., di natura anticipatoria della sentenza costitutiva, allorquando il ricorrente manifesti la volontà di richiedere nel successivo giudizio di merito quella stessa revoca. Ciò vale a maggior ragione per l’associazione, per la quale l’azione di responsabilità è deliberata dall’assemblea e solo esercitata dal nuovo amministratore o dal liquidatore (art. 22 c.c.), senza previsione di alcuna azione di responsabilità del singolo socio in via surrogatoria.

La responsabilità dei liquidatori è quella propria dei mandatari e, nel contiguo ambito delle società di persone, vi sono precise prescrizioni in tema di doveri degli amministratori. In materia di società di capitali, poi, si prevede la necessità dei liquidatori di tenere una corretta contabilità e la necessità di approvazione da parte dei soci dei singoli bilanci relativi alla fase di liquidazione.

In tema di associazione professionale, la liquidazione posta in essere dal liquidatore non è la liquidazione della quota del singolo socio, receduto o escluso, bensì la liquidazione dell’associazione ormai sciolta.

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Cancellazione d’ufficio e conseguente estinzione della società in liquidazione
In tema di società in liquidazione, qualora il bilancio redatto dal liquidatore non venga depositato per oltre tre anni consecutivi,...

In tema di società in liquidazione, qualora il bilancio redatto dal liquidatore non venga depositato per oltre tre anni consecutivi, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese a norma dell'art. 2490 c.c. e deve considerarsi estinta. L’effetto estintivo si produce con l'iscrizione, a cura del conservatore, della cessazione della società nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2495, co. 2, c.c., cui l'art. 2490 c.c. rinvia quanto agli effetti.

Qualora all'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno dei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale (a) le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (b) i diritti e i beni non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, ad eccezione delle mere pretese e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Il verificarsi di tale fenomeno successorio impedisce di procedere alla cancellazione dell’iscrizione di cessazione della società dal Registro delle imprese.

L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio della società è assolto validamente mediante affissione all’Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento e dell’elenco delle società interessate, ai sensi dell’art. 8, l. 7 agosto 1990, n. 241.

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Sospensione prevista dall’art. 83 d.l. 18/2020 ed impugnazione bilancio finale di liquidazione
Il termine di 90 giorni per l’impugnazione del bilancio finale di liquidazione ex art. 2492 c.c. è soggetto alla sospensione...

Il termine di 90 giorni per l’impugnazione del bilancio finale di liquidazione ex art. 2492 c.c. è soggetto alla sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 d.l. 18/2020 e proroghe, con inclusione del dies ad quem. Il periodo di sospensione previsto da detta norma deve intendersi esteso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 incluso.

Il bilancio finale deve essere corredato da nota integrativa, in quanto l’art. 2490 c.c. richiama gli artt. 2423 ss. c.c. e i principi contabili OIC 5; la sua mancanza integra causa di nullità del bilancio, costituendo violazione del modello legale, con pregiudizio in re ipsa.

Sono irrilevanti, ai fini dell’impugnazione del bilancio, le doglianze attinenti a condotte di mala gestio anteriori alla liquidazione.

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Le azioni del curatore fallimentare: presupposti e modalità di esercizio
Il curatore, ai sensi dell’art. 146 l.f. è legittimato a porre in essere, al fine di reintegrare il patrimonio sociale:...

Il curatore, ai sensi dell’art. 146 l.f. è legittimato a porre in essere, al fine di reintegrare il patrimonio sociale: a) l’azione sociale di responsabilità (disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 c.c. riguardo alle s.p.a. e dall’art. 2476 co. 1 ss. c.c. riguardo alle s.r.l.), di natura contrattuale e funzionale al risarcimento dei danni cagionati alla società a seguito dell’inadempimento commesso con dolo o con colpa dagli amministratori – o ancora, dal direttore generale, dai liquidatori e dai membri degli organi di controllo – ai doveri giuridici loro imposti dalla legge o dallo statuto; b) l’azione dei creditori sociali (regolamentata dall’art. 2394 c.c. riguardo alle s.p.a. e dall’art. 2476 co. 6 c.c. riguardo alle s.r.l.), di natura extracontrattuale e volta a ristorare i danni da essi subiti dall’inosservanza, con dolo o con colpa, da parte degli amministratori (o degli altri soggetti indicati all’art. 146 l.f.) agli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e dalla sua conseguente insufficienza al completo soddisfacimento dei loro crediti. Le due azioni, ancorché diverse, vengono ad assumere, nell’ipotesi di fallimento, carattere unitario ed inscindibile, nel senso che i diversi presupposti e scopi si fondono tra loro al fine di consentire l’acquisizione all’attivo della procedura di quel che è stato sottratto dal patrimonio sociale per fatti loro imputabili” e, benché entrambe siano esercitate dal curatore in forma “cumulativa” ed “inscindibile”, le medesime presentino una autonomia giuridica conservando la loro originaria natura e disciplina, con la conseguenza che rimangono distinte tra loro sia sotto l’aspetto sostanziale che sotto il profilo processuale. Una distinzione si osserva proprio rispetto al dies a quo del termine quinquennale previsto per la prescrizione delle due azioni: se l’azione sociale deve essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione della carica degli amministratori (artt. 2941 n. 7 e 2949 c.c.); in relazione all’azione che avrebbero potuto proporre i creditori, il termine decorrerà dal verificarsi della insufficienza patrimoniale e, comunque, al momento in cui i medesimi, utilizzando l’ordinaria diligenza, avrebbero potuto averne conoscenza (art. 2394 co. 2 c.c., espressione del principio generale di cui all’art. 2395 c.c.).

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Secondo i principi generali in tema di responsabilità nella gestione societaria, gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall’impresa senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale e possono essere chiamati a rispondere solo dell’aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano derivate dalla loro condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale. Integra infatti la responsabilità degli amministratori, la prosecuzione, dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, dell’attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società stessa, i creditori od i terzi. Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare – in quanto tale e nella sua interezza – sia di regola la naturale conseguenza dell’essersi protratta la gestione dell’impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale: per l’ovvia considerazione che anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto né imputare all’amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, né, soprattutto, far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un’impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacché questa ovviamente non comporta l’immediata e automatica cessazione di ogni genere di costo legato all’esistenza stessa della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell’attività d’impresa. Dunque, il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell’amministratore per violazione degli obblighi sopra indicati deve allegare e provare che successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa.

L’art. 2486 c.c., ai fini della quantificazione del danno, nel prevedere il criterio equitativo della differenza tra i c.d. netti patrimoniali presuppone logicamente l’avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità dell’amministratore, ossia, intervenuta una causa di scioglimento della società, la condotta consistita nel non avere gestito la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (comma 1 dello stesso articolo), ed il verificarsi del danno per effetto di tale condotta. Ne deriva che chi agisce per far valere tale responsabilità dell’amministratore è tenuto ad allegare ed a dimostrare quale sia stata la condotta o siano state le condotte che esulano dall’attività conservativa a cui lo stesso è tenuto. Inoltre, pur in presenza di una causa di scioglimento della società, l’attività conservativa imposta all’amministratore dall’art. 2486 co. 1 c.c. può anche consistere in una prosecuzione dell’attività tenuto conto degli impegni già assunti per una più razionale successiva attività liquidatoria, al fine di evitare l’incremento del passivo per effetto di inadempimenti o l’omesso incameramento di possibili ricavi. Del resto, è noto che anche una società in liquidazione può continuare ad operare (anche svolgendo la sua attività caratteristica) nella misura in cui la prosecuzione dell’attività sia funzionale alla liquidazione (art. 2490 c.c.) ovvero per condurre affari urgenti e operazioni necessarie per portare a termine gli impegni assunti precedentemente (art. 2274 c.c.).

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Società cancellata: trasferimento ope legis dei beni sociali residui agli ex soci
La cancellazione (anche d’ufficio) della società di capitali dal Registro delle Imprese determina l’estinzione dell’ente e integra un fenomeno successorio...

La cancellazione (anche d’ufficio) della società di capitali dal Registro delle Imprese determina l’estinzione dell’ente e integra un fenomeno successorio in forza del quale i soci sono destinati a succedere nel rapporto passivo già facente capo alla società estinta, ma senza perdere la limitazione della loro responsabilità alle sole somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Il medesimo meccanismo successorio va applicato anche in presenza di sopravvenienze attive, per cui, venuto meno il vincolo societario le titolarità dei diritti e dei beni residui  -  già intestati alla società - si trasferiscono ope legis agli ex soci in regime di comunione pro indiviso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. In caso di beni immobili, ciò accade anche in assenza di formale intestazione/trascrizione.

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Sul rapporto tra la liceità della condotta degli amministratori e verità dei dati del bilancio di esercizio
Eventuali condotte illecite degli amministratori di società di capitali non sono direttamente ed immediatamente rilevanti con riferimento alla correttezza dei...

Eventuali condotte illecite degli amministratori di società di capitali non sono direttamente ed immediatamente rilevanti con riferimento alla correttezza dei dati di bilancio dell'ente che essi amministrano. La liceità o l'illiceità delle condotte attribuite agli amministratori non costituiscono affatto l'antecedente logico della verità o della falsità dei dati esposti nel bilancio, trattandosi di atti gestionali che si collocano "a monte" del bilancio stesso e che, leciti o illeciti, vanno in esso recepiti. Sicché costituiscono due questioni diverse quella della corrispondenza dei dati del bilancio ai fatti gestionali compiuti e quella della liceità di questi ultimi.

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Liquidazione di S.r.l.: criteri di redazione del bilancio e di riparto dell’attivo
Anche nella fase di liquidazione il bilancio deve essere redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e precisione imposti...

Anche nella fase di liquidazione il bilancio deve essere redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e precisione imposti dalla normativa civilistica; è pertanto nulla la delibera di approvazione del bilancio che non consenta di comprendere i criteri di valutazione adottati né le prospettive temporali della liquidazione, ai sensi degli artt. 2423 e 2490 c.c..

I versamenti effettuati dal socio in conto capitale, non destinati a un successivo aumento del capitale sociale deliberato, costituiscono riserva “personalizzata” ai sensi dell’art. 2431 c.c. e, in sede di liquidazione, devono essere restituiti ai soci eroganti nei limiti dell’eventuale residuo attivo secondo un criterio proporzionale agli apporti effettuati e non alle quote di partecipazione al capitale sociale; è pertanto illegittimo il piano di riparto che distribuisca tale residuo in proporzione al capitale conferito.

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Estinzione per cancellazione dal Registro delle Imprese e trasferimento di beni e debiti ai soci: onere della prova del creditore che agisce contro il socio della società estinta
A seguito della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese, si determina un fenomeno di tipo successorio...

A seguito della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese, si determina un fenomeno di tipo successorio in relazione ai rapporti giuridici non definiti facenti capo all'ente estinto. In particolare: (i) le obbligazioni della società non si estinguono ma si trasferiscono in capo ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del loro regime di responsabilità durante la vita della società e (ii) i diritti e i beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa.

Il creditore che agisce in giudizio nei confronti del socio di una società estinta, al fine di far accertare il trasferimento a quest'ultimo di un bene immobile (asseritamente appartenente alla società),  ha l'onere di provare che tale bene fosse effettivamente ricompreso nel patrimonio della società al momento della sua estinzione e, in assenza di tale prova, la domanda deve essere respinta. A tal fine, non è sufficiente la produzione di una mera visura catastale, la quale ha finalità prevalentemente fiscali e non costituisce prova della proprietà, ma è necessaria la produzione di una visura ipocatastale, effettuata presso i registri immobiliari, o di altra idonea documentazione che attesti in modo certo ed effettivo la titolarità del diritto reale in capo alla società al momento della sua estinzione.

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Cancellazione della società e successione dei soci nei rapporti controversi
La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese ex art. 2490 c.c. determina l’estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 2945...

La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese ex art. 2490 c.c. determina l’estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 2945 c.c. e, quindi, la cessazione della rappresentanza legale in capo al soggetto a ciò designato; conseguentemente, la cancellazione - avvenuta prima della instaurazione di un giudizio o nel corso dello stesso - determina da un lato la perdita della capacità di stare in giudizio del legale rappresentante ex art. 81 c.p.c. e dall’altro la inammissibilità e/o la improcedibilità delle domande avanzate dalla società o, comunque, la loro definizione in rito in ragione della sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Al contempo, la cancellazione della società determina la successione dei soci (pro quota tra di loro) nella titolarità dei rapporti patrimoniali attivi (cespiti, crediti o aspettative di credito litigiose già attivate) dell’Ente; in ragione di ciò, i soci diventano legittimati a far valere i diritti conseguenti e, pertanto, sono legittimati ad agire e/o resistere in giudizio per la tutela delle posizioni giuridiche originariamente in capo alla società: ciò non per far valere un diritto dell’Ente od i cui effetti si producano nella sfera giuridica dello stesso, quanto invece per ottenere un provvedimento che riverberi i propri effetti nella sfera giuridica del socio.

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Esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di cessione di quote sociali in caso di omesso deposito del bilancio
È ammissibile l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di cessione di quote sociali, ai sensi dell’art. 2932 c.c., anche...

È ammissibile l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di cessione di quote sociali, ai sensi dell’art. 2932 c.c., anche nell’ipotesi in cui la società non abbia depositato il bilancio per più esercizi e/o versi in una situazione di irregolarità amministrativa o fiscale. La previsione dell’art. 2490, sesto comma, c.c., che contempla la cancellazione d’ufficio delle società in liquidazione in caso di omesso deposito del bilancio per tre esercizi consecutivi, non è di per sé ostativa alla cessione delle partecipazioni sociali, in assenza di un provvedimento effettivo di cancellazione dal Registro delle Imprese.

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Sopravvenienze attive e passive di società estinta
Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir...

Qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione.

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Cancellazione della società e fenomeno di tipo successorio nei confronti dei soci
Ai sensi degli artt. 2490 e 2495 c.c., qualora all’estinzione della società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle...

Ai sensi degli artt. 2490 e 2495 c.c., qualora all'estinzione della società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione

I beni immobili già di proprietà della società estinta ed ancora intestati a quest’ultima nei registri immobiliari diventano di proprietà esclusiva, pro quota, dei soci della cessata società.

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