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Risoluzione di diritto del contratto di cessione di quote
In caso di controversia vertente sul contratto di cessione di quote di s.r.l., nel quale compaiono autonomi e distinti accordi...

In caso di controversia vertente sul contratto di cessione di quote di s.r.l., nel quale compaiono autonomi e distinti accordi tra due diversi cedenti con un cessionario comune, non sussiste ipotesi di litisconsorzio necessario tale da richiedere che la risoluzione sia pronunciata anche nei confronti dell’altro cedente in relazione al rapporto intercorso con il cessionario, atteso che le varie manifestazioni di volontà non si sono fuse in un intento comune.

La risoluzione di diritto del contratto conseguente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c. 2 c.c. opera indipendentemente da qualsivoglia valutazione di importanza dell’inadempimento, essendo la gravità oggetto di previa tipizzazione negoziale. La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell’inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti.

Affinché la clausola risolutiva espressa sia configurabile e validamente pattuita, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate. Costituisce invece una mera clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto.

In tema di responsabilità da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., l’invocazione di uno stato di difficoltà economica determinato dall’emergenza pandemica Covid-19, tale da aver impedito al debitore di adempiere alle obbligazioni contrattuali, comporta che gravi su quest’ultimo l’onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e (presunta) causa di impossibilità sopravvenuta ai fini di una ipotetica esclusione di responsabilità.

L’eccezione di manifesta eccessività della clausola penale e la contestuale domanda di riduzione della stessa ad equità integrano attività di mera difesa, non soggetta a preclusioni, posto che il potere di riduzione della penale a equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., può essere esercitato anche d’ufficio essendo previsto a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, al fine di ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela.

Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell’art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall’interesse del creditore all’adempimento, tenuto conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto.

Il socio che faccia valere in giudizio il danno reputazionale della società è carente di legittimazione attiva atteso che il pregiudizio è patito dalla società e non direttamente dai soci. Alla sola società spetterebbe, in ipotesi, il relativo credito risarcitorio.

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Estinzione della società e fenomeno successorio verso i soci dei rapporti giuridici non venuti meno
Le società di capitali si estinguono immediatamente per effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese. Nel caso in cui all’estinzione...

Le società di capitali si estinguono immediatamente per effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese. Nel caso in cui all’estinzione e alla cancellazione dal Registro delle Imprese della società (di persone o di capitali che sia) non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, sia dal lato passivo avuto riguardo alle obbligazioni che dal lato attivo con riferimento ai diritti e ai beni non compresi nel bilancio di liquidazione. Detti diritti e beni vengono trasferiti ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, ad eccezione delle mere pretese e dei diritti di credito illiquidi e non ancora esigibili.

L’estinzione della società comporta il venir meno dell’ente, dei suoi organi, del contratto sociale e dei diritti sociali ad esso afferenti, salvi taluni diritti che potranno sopravvivere all’estinzione dell’ente od insorgere all’esito della liquidazione.

Il diritto di controllo ed ispezione di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. è un diritto potestativo strumentale a qualunque prerogativa del socio e non solo all’esercizio dell’azione di responsabilità. Trattandosi di un diritto amministrativo che appartiene al socio e che può esser fatto valere solo nei confronti della società partecipata, esso non può sopravvivere all’estinzione dell’ente. L’estinzione dell’ente e del contratto comportano il venir meno di tale diritto in capo all’ex socio e corrispondentemente del correlativo obbligo in capo ad un ente non più esistente.

L’art. 2496 c.c., proprio a conclusione della fase di liquidazione della società e della correlata estinzione, consente a chiunque – ivi compresi dunque gli ex soci – di esaminare i libri sociali che devono essere depositati e conservati presso l’ufficio del Registro delle Imprese per dieci anni.

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Deposito del bilancio finale di liquidazione – Indicazioni operative del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano
Si pubblicano in allegato le importanti indicazioni operative del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano, dott. Gianfrancesco Vanzelli, in...

Si pubblicano in allegato le importanti indicazioni operative del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano, dott. Gianfrancesco Vanzelli, in merito all'iscrizione nel Registro delle Imprese del bilancio finale di liquidazione.

Si ringrazia per la segnalazione la dott.ssa Elena Riva Crugnola, Presidente della Sezione Imprese B del Tribunale di Milano.

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