É legittimo che i soci di società cooperativa definiscano tra loro – mediante specifico regolamento – i rapporti inerenti le spese di gestione dell’ente, ponendo queste ultime soltanto a carico di una categoria specifica di soci [nella specie: soci operativi; a differenza dei soci non operativi, con funzioni meramente tecnico amministrative e, in quanto tali, esentati dalle spese in oggetto].
Nei rapporti di credito tra la società e i soci trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c..
Il rapporto associativo tra socio e cooperativa, avuto riguardo ai diritti partecipativi del socio e agli aspetti relativi al funzionamento dell’ente, nel cui ambito va ricondotta l’obbligazione dell’associato alla contribuzione delle spese di gestione, è rapporto attinente ad un settore specifico che ha ad oggetto la struttura dell’ente collettivo, non riconducibile alla relazione consumatore-professionista, quindi non si applica la disciplina a tutela del consumatore.
Il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l'uno di carattere associativo e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la sua realizzazione e l'assegnazione dell'alloggio; per le somme pretese dalla cooperativa a titolo di contribuzione per sostenere i costi di gestione dell'ente, l'obbligo dei soci non si connette al rapporto di scambio, bensì a quello associativo in cui trova fonte, sicché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza sulle relative controversie spetta alla sezione specializzata in materia di imprese del tribunale.
Il socio di una cooperativa è parte di un duplice e distinto rapporto: l’uno di carattere associativo, che discende direttamente dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l’altro, per lo più̀ di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall’ente. Pertanto, al fine di ripartire tra i soci le spese sopportate dalla cooperativa, le spese relative all’organizzazione e amministrazione dell’ente, afferenti il rapporto societario, dovranno essere ripartite tra tutti i soci, siano essi parte o no anche del rapporto mutualistico; mentre quelle afferenti il rapporto mutualistico dovranno essere ripartite soltanto tra i soci parte di detti rapporti in quanto dal rapporto di scambio sorge, a carico del socio, l’obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l’acquisto del bene.
L’impegno – specificamente assunto dal socio di società cooperativa assegnatario di un alloggio in proprietà indivisa nel relativo atto di assegnazione in godimento – a versare un contributo annuale per le spese di gestione e per l’attività della società cooperativa nella misura determinata anno per anno dal consiglio di amministrazione costituisce la regolamentazione negoziale di un obbligo già gravante sull’assegnatario dell’alloggio in ragione della sua qualità di socio che ne sancisce l’obbligo di pagare il contributo nella misura stabilita di anno in anno dal consiglio di amministrazione, così che mentre la società può esigere il contributo annuale solo nella misura in cui è stato legittimamente determinato di anno in anno dal consiglio di amministrazione, il socio, nell’esecuzione del rapporto contrattuale, può solo contestare la divergenza tra le determinazioni degli organi sociali e la pretesa avanzata nei suoi confronti dalla cooperativa, mentre deve muovere le sue censure avverso le decisioni assunte in materia dal consiglio di amministrazione e dall’assemblea mediante l’impugnazione delle relative delibere.
Il termine per il socio di cooperativa per opporsi all’esclusione di cui all’art. 2533 c.c. è perentorio e la mancata opposizione gli preclude di contestare, anche solo in via di eccezione in altro giudizio, il fondamento e la regolarità del procedimento di esclusione.
Nel contratto di locazione e nei contatti affini, come l'assegnazione in godimento di un alloggio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa, i vizi della cosa che pregiudicano la qualità del godimento dell'immobile da parte del conduttore non implicano la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto, ma attengono esclusivamente all'adempimento (inesatto) delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti. Soltanto quando i vizi della cosa locata comportino una causa di inagibilità e si riferiscano a requisiti imposti da norme inderogabili (sicurezza degli edifici, prevenzione incendi ecc.), il contratto deve ritenersi nullo per impossibilità dell'oggetto, senza che assuma rilevanza, in senso contrario, l'eventuale conoscenza e accettazione dei vizi da parte del conduttore, non potendo le parti derogare con i loro accordi alle norme imperative.
Tra le conseguenze giuridiche previste per legge nei casi di esclusione del socio di una società cooperativa a proprietà indivisa rientra l'obbligo per il socio escluso di corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile concessogli in godimento dalla società a decorrere dalla delibera di esclusione e fino al rilascio dell'immobile stesso, oltre agli interessi legali e alle spese che la società ha sostenuto per la delibera di esclusione. In via analogica, a tale fattispecie si applica la disciplina prevista dal codice civile in materia di locazione, ai sensi della quale il conduttore in mora è tenuto a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna dell'immobile, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
L'onere della prova relativa all'avvenuto pagamento del canone di godimento dell'alloggio assegnato al socio di società cooperativa a proprietà indivisa, calandosi nel contesto di un'azione risarcitoria, incombe sul socio stesso, potendo la società creditrice limitarsi a provare l'esistenza del titolo e ad allegare la circostanza del preteso inadempimento.
Le controversie afferenti ai rapporti societari intercorrenti tra un socio e una società cooperativa rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti, l'uno di carattere associativo, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, in forza del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente. Nelle cooperative edilizie, in particolare, mentre dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio invece sorge, a carico del socio, l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, prestazioni quest'ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita. Da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è tenuta in caso di scioglimento del rapporto sociale. Siffatto obbligo restitutorio non inerisce al rapporto sociale, ma pone il socio nella posizione di mero creditore verso la cooperativa, posizione che, una volta avvenuto lo scioglimento dal rapporto sociale, si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate, se la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto.
In tema di cooperative, il rapporto sociale, di carattere associativo, deve essere tenuto distinto da quello di scambio, di natura sinallagmatica; tali rapporti, infatti, seppur collegati, hanno causa giuridica autonoma. Il pagamento di una somma eseguito dal socio a titolo di prenotazione di un immobile deve essere ascritto al rapporto di scambio, perciò al pagamento del prezzo d’acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio.
La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronuncia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente e in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l’interesse delle parti ad ottenere l’accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa. La cessazione della materia del contendere non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della soccombenza virtuale.