Quando, a seguito del legittimo esercizio del recesso di una società semplice da una società cooperativa con scopo mutualistico (attrice) – poi trasformatasi in società cooperativa agricola per azioni –, si accerti la sussistenza di un debito della recedente, per il medesimo debito sono solidalmente ed illimitatamente responsabili, ai sensi dell’articolo 2267, co.1, c.c., i soci della società recedente (convenuti). Gli stessi sono, pertanto, obbligati al pagamento del debito maggiorato dagli interessi decorrenti dalla data della costituzione in mora della società recedente e, laddove soccombenti all'esito del giudizio di merito, sono altresì tenuti a rifondere alla società attrice le spese processuali in virtù della regola della soccombenza.
Il giudizio con cui la cooperativa edilizia richieda l’esclusione del socio moroso, in quanto relativo a rapporti societari tra socio e cooperativa, è disciplinato dagli art.2511 e ss. c.c., cosicché, ai sensi dell’art.3, D.Lgs. 27.6.2003 n.168, è di competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
In forza del principio di presunzione di persistenza del diritto (Cass. n. 8615/2006), incombe sul socio escluso da società cooperativa edilizia l'onere della prova in ordine all'adempimento dell'obbligo di pagamento dei canoni per l'ottenuto godimento dell'alloggio assegnato.
Oltre ad essere competente rispetto all'azione di accertamento dell'esclusione del socio per morosità nel pagamento dei canoni previsti dallo statuto e dal regolamento della cooperativa, la sezione specializzata in materia di imprese è altresì competente ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 27.6.2003 n. 168 a pronunciarsi sulla domanda di restituzione dell'alloggio sociale assegnato allo stesso socio: si tratta, infatti, di una controversia relativa a rapporti societari disciplinati dall'art. 2511 e ss. c.c.
Le cifre dovute a titolo di indennità di occupazione per il periodo successivo all’esaurimento del rapporto negoziale rappresentano un debito di valuta e gli interessi legali sono dovuti dalla relativa messa in mora rappresentata dalla domanda giudiziale.
In caso di delibera del C.d.A. di una società cooperativa edilizia in relazione all’esclusione di un socio per grave inadempienza nel pagamento dei canoni di locazione dell’unità abitativa occupata, lo stesso decade dal godimento dell’alloggio sociale in virtù della conseguente risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti tra la società e il socio.
La dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa deve essere recettizia e può essere contenuta anche nell’atto di citazione (o nel decreto ingiuntivo) con cui si richiede l’attuazione delle conseguenze della risoluzione (Nel caso di specie, l’attore aveva minacciato stragiudizialmente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ma non l’aveva mai fatto, nemmeno con l’atto di citazione, con cui si chiedeva soltanto di accertare la risoluzione assertivamente già avvenuta ex art. 1456 c.c. Pertanto, la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione è stata rigettata).
Deve accogliersi la domanda di restituzione dell'immobile e delle somme dovute a titolo di pagamento dei canoni nei confronti del socio di cooperativa, escluso con delibera del consiglio di amministrazione in quanto inadempiente alle obbligazioni di pagamento dei canoni per il godimento dell'immobile. Il socio deve anche (altro…)
È noto che, con la riforma del diritto societario, è stata introdotta una specifica regolamentazione dei rapporti fra consiglio di amministrazione e amministratori delegati (art. 2381 c.c.), in forza della quale la delega non spoglia il consiglio di amministrazione delle attribuzioni delegate, determinando solo una competenza concorrente fra i due organi. Il consiglio infatti (altro…)
Per il caso in cui lo statuto di una società cooperativa edilizia disponga che il socio decade dall'assegnazione di un alloggio se egli o altri membri della sua famiglia siano proprietari di un alloggio nella città dove è posta la sede della cooperativa, è invalida (altro…)
Una clausola compromissoria inserita nello statuto di una cooperativa ed espressamente riferita a «tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio» può (e deve) invocarsi (altro…)