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Esclusione del socio di cooperativa
Il giudice deve riscontrare non solo l’effettiva sussistenza della causa di esclusione posta a fondamento della deliberazione, ma anche la...

Il giudice deve riscontrare non solo l’effettiva sussistenza della causa di esclusione posta a fondamento della deliberazione, ma anche la sua inclusione fra quelle previste dalla legge o dall’atto costitutivo, restandogli preclusa soltanto l’indagine sull’opportunità del provvedimento adottato dagli organi sociali. Inoltre, qualora la causa di esclusione non consista in fatti ed eventi specifici, ma in una categoria sintetica, il giudice del merito, dopo aver accertato l’esistenza dell’atto specifico addebitato al socio, è tenuto, oltre che a spiegare coerentemente in che modo il medesimo atto rientri nella categoria ipotizzata come causa di esclusione, ad apprezzarne la rilevanza in riferimento allo specifico interesse della società che sarebbe stato leso, nonché con riguardo alla gravità dell’inadempimento degli obblighi sociali.

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L’onere della prova in relazione alla legittimità dell’esclusione del socio di società cooperativa
Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe sulla società – che,...

Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe sulla società – che, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore – l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’atto impugnato. Tale redistribuzione dell’onere della prova sui fatti costitutivi della fattispecie non porta alla svalutazione della rilevanza dei motivi posti dal socio a sostegno della propria opposizione, quasi che questa si risolva in una mera sollecitazione al controllo giurisdizionale dell’esclusione indipendentemente dagli argomenti addotti dall’interessato per contestarne la legittimità. L’onere della prova è pur sempre circoscritto a quel che forma oggetto della controversia, i cui confini non possono che essere desunti dal contenuto dell’atto introduttivo del giudizio: senza che il giudice possa, ex officio, ricercare ulteriori ragioni di illegittimità della delibera di esclusione, onerando la società di provarne la conformità a legge e statuto oltre i motivi allegati dal socio.

Non v’è dubbio che compete al giudice di merito la valutazione in concreto dalla riconducibilità dei comportamenti del socio escluso alla previsione statutaria che giustifica il provvedimento di esclusione. Ed è del pari indubbio che, nel fare ciò, quando la previsione statutaria si riferisca a comportamenti solo genericamente o sinteticamente indicati come contrari all’interesse sociale, senza enunciare una casistica specifica, quel giudice deve tener conto della rilevanza dalla lesione eventualmente inferta dal socio all’interesse della società, potendosi ragionevolmente ritenere che la regola negoziale contenuta nello statuto sottintenda un elementare criterio di proporzionalità tra gli effetti del comportamento addebitato al socio e la risoluzione del rapporto sociale a lui facente capo. Sarebbe del resto contrario al fondamentale principio di buona fede l’ammettere che un pregiudizio di scarsa rilevanza, in applicazione di una previsione statutaria di carattere generico, possa provocare una reazione a tal punto radicale. Ma, se tutto questo è vero, ugualmente vero è che il giudice di merito deve dare conto con adeguata e logica motivazione della valutazione in proposito operata, a che tale valutazione egli è tenuto a compiere non perdendo di vista il già richiamato principio di buona fede, cui ovviamente non soltanto il comportamento della cooperativa, ma anche quello del socio, dev’esser improntato. Né deve il giudicante trascurare, in un simile contesto, la rilevanza centrale che ha l’elemento personale nella società cooperativa, essendo questa fondata su un principio solidaristico che necessariamente postula, in misura ancora maggiore di quanto accade in società di altro tipo, il reciproco affidamento dei soci, il venir meno del quale costituisce il sostrato logico necessario di qualsiasi anche più specifica previsione statutaria di comportamenti implicanti l’esclusione.

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Delibera di esclusione del socio di società cooperativa
La delibera, adottata in conformità alle previsioni statutarie e nel rispetto dei termini stabiliti, di esclusione per morosità nel pagamento...

La delibera, adottata in conformità alle previsioni statutarie e nel rispetto dei termini stabiliti, di esclusione per morosità nel pagamento dei canoni del socio di società cooperativa a proprietà indivisa ai sensi della l. 179/1992 comporta la conseguente decadenza dall’assegnazione in godimento dell’immobile sociale, essendo il presupposto per l’assegnazione lo status di socio della cooperativa.

In ossequio al principio per cui il creditore, sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte, è soddisfatto l’onere della prova da parte della società cooperativa mediante l’allegazione dell’invito a regolarizzare la morosità unitamente al riepilogo delle pendenze e della comunicazione della delibera di esclusione.

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La delibera di esclusione del socio di società cooperativa
La conoscenza aliunde del contenuto della delibera di esclusione, che non dev’essere allegata alla comunicazione di esclusione, è idonea a...

La conoscenza aliunde del contenuto della delibera di esclusione, che non dev’essere allegata alla comunicazione di esclusione, è idonea a far decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione di cui all’art. 2533 c.c. Ciò in quanto la comunicazione della delibera di esclusione, al fine del decorso del termine per proporre opposizione, è sufficiente che sia idonea a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento per porlo nelle condizioni di articolare le proprie difese.

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L’esclusione del socio di società cooperativa per gravi inadempienze
Le norme sull’esclusione del socio “per gravi inadempienze” hanno carattere speciale e sostituiscono quelle generali sulla risoluzione per inadempimento dei...

Le norme sull’esclusione del socio “per gravi inadempienze” hanno carattere speciale e sostituiscono quelle generali sulla risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, di cui agli artt. 1453 e segg. c.c., le quali non sono applicabili al contratto di società sia per la mancanza di interessi contrapposti tra il socio e l’ente sociale, sia per le diverse finalità cui esse sono preposte. La risoluzione mette nel nulla il rapporto contrattuale nei confronti della parte inadempiente, con gli effetti restitutori di cui all’art. 1458 c.c., e, nel caso le parti in contratto siano soltanto due, elimina del tutto il rapporto con i reciproci obblighi restitutori delle parti di cui alla citata disposizione di legge. L’esclusione del socio comporta, invece, soltanto lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente al socio inadempiente, con il diritto di quest’ultimo esclusivamente ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, ma non anche, di per sé, lo scioglimento della società, neppure nel caso in cui i soci siano soltanto due, perché, in tale ipotesi, la società si scioglie solo se, nel termine di sei mesi, non venga ripristinata la pluralità di soci.

Per quanto riguarda l’ipotesi prevista al 1° co. dell’art. 2533 c.c., il carattere della gravità, in base alla disciplina generale, deve essere vagliato in relazione al peculiare interesse del creditore, quindi al mancato – o particolarmente difficoltoso – raggiungimento dello scopo sociale, trattandosi di condotte che possano avere inciso negativamente sulla situazione economica dell’ente, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini.

Quanto al riparto dell’onus probandi (ex art. 2697 c.c.), nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe su quest'ultima l’onere di provare i fatti posti a base della determina impugnata: la veste processuale di convenuta è infatti puramente formale, non diversamente che in qualsiasi altro giudizio a struttura oppositiva o impugnativa di un provvedimento giudiziale, ovviamente nel solco di quelle che sono le argomentazioni e le eccezioni formulate dal socio (o dai soci, nella specie) opponente.

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Esclusione del socio di società cooperativa e canoni di godimento dell’alloggio sociale
La domanda relativa alla legittimità della delibera di esclusione di un socio da una società cooperativa attiene al rapporto sociale...

La domanda relativa alla legittimità della delibera di esclusione di un socio da una società cooperativa attiene al rapporto sociale e rientra pertanto nella competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, cui spetta poi provvedere anche sulle ulteriori domande connesse e correlate alla decadenza dell’assegnazione dell’alloggio sociale, riguardanti il rilascio, il pagamento dei canoni e delle indennità per l’occupazione sine titulo.

In applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, la società cooperativa che agisce per ottenere la condanna al pagamento dei canoni d’affitto dell’alloggio sociale e dell’indennità per occupazione sine titulo è tenuta a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituita dall’avvenuto adempimento.

La somma dovuta a titolo di canone di godimento dell’alloggio sociale di una società cooperativa costituisce debito di valuta e pertanto non è oggetto di rivalutazione monetaria, salvo che non venga allegato un qualche elemento da cui desumere un maggior danno da ritardato pagamento.

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Onere probatorio nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di società cooperativa
Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe sulla società – che,...

Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe sulla società – che, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore – l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’atto impugnato.

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Esclusione del socio moroso dalla cooperativa edilizia
La società cooperativa edilizia che agisca, in qualità di creditore, per l’accertamento della legittimità dell’esclusione del socio moroso dal godimento...

La società cooperativa edilizia che agisca, in qualità di creditore, per l'accertamento della legittimità dell'esclusione del socio moroso dal godimento dell'alloggio fornito dalla stessa, è tenuta a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.

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Esclusione del socio moroso dalla cooperativa edilizia
La società cooperativa edilizia che agisca, in qualità di creditore, per l’accertamento della legittimità dell’esclusione del socio moroso dal godimento...

La società cooperativa edilizia che agisca, in qualità di creditore, per l’accertamento della legittimità dell’esclusione del socio moroso dal godimento dell’alloggio fornito dalla stessa e per la condanna alla corresponsione dei canoni rimasti impagati, è tenuta a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento.

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Diritto al rimborso della quota del socio di cooperativa escluso e incompetenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
L’ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza contiene necessariamente la...

L’ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso e non implica, quindi, alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell’opposizione al decreto stesso. Di conseguenza, l’eventuale riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.

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