Le cause e i procedimenti aventi ad oggetto il recesso da società cooperativa rientrano nella competenza funzionale ed inderogabile delle Sezioni Specializzate a prescindere dal valore.
Il rapporto tra una Società Cooperativa a proprietà indivisa ed il socio che goda dell'immobile è disciplinato dagli art. 2511 ss. c.c., cosicché, ai sensi dell’art.3, D.Lgs. 27.6.2003 n.168, il giudizio insorto su tale rapporto è di competenza della sezione specializzata in materia di imprese. (altro…)
Nel giudizio vertente sull'esclusione del socio di Società Cooperativa a Proprietà Indivisa, e della conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale, le domande di rilascio dell’immobile, di pagamento dei canoni e dell’indennità per occupazione sine titulo, sono da considerarsi connesse alla domanda vertente sul rapporto societario, ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.L. n. 1/2012, e perciò di competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa.
La sezione specializzata in materia di impresa è competente a decidere le controversie relative alla legittimità dell'esclusione di un socio di cooperativa (e, quindi, all'eventuale estinzione del rapporto societario) nonché alle domande connesse di accertamento e di condanna. (altro…)
Qualora sia legittimamente deliberata l’esclusione di un socio da una società cooperativa a proprietà indivisa da cui deriva anche la decadenza dello stesso dall’assegnazione dell’alloggio, il socio sarà tenuto a corrispondere (altro…)
La clausola statutaria in materia di esclusione del socio di cooperativa è nulla se affetta da eccessiva genericità nell'individuazione delle ipotesi in cui l'assemblea o il Cda può deliberare in merito, ciò ponendosi in aperto contrasto con i principi generali ex artt. 1346, 1418 cc. (altro…)
Deve essere dichiarata invalida la delibera di esclusione di un socio di una cooperativa laddove adottata esclusivamente a seguito delle dichiarazioni fatte da quest’ultimo (mediante Whatsapp, chat e Facebook, ovvero mediante la distribuzione di volantini nei parcheggi o l’affissione di cartelloni pubblicitari) (altro…)
Lo scioglimento del rapporto mutualistico – quale effetto connesso all’esclusione del socio, a norma dell’ultimo comma dell’art. 2533 c.c. – implica il venir meno del titolo che giustifica la disponibilità ed il godimento dell’alloggio in capo all’ “assegnatario” escluso, per modo che quest’ultimo deve senz’altro rilasciare alla cooperativa detto alloggio sociale, risultando indebita ed ingiustificata la relativa detenzione.
In tema di esclusione del socio di una società cooperativa, e nel contesto del procedimento di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio, incombe sulla società cooperativa l'onere di provare i fatti posti a base della delibera.
La delibera di esclusione del socio da una cooperativa edilizia comporta anche la decadenza dall'assegnazione in godimento dell’immobile sociale, poiché lo status di socio della Cooperativa costituisce il presupposto per tale l’assegnazione.