Nelle società cooperative bisogna distinguere il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società, dal rapporto associativo. Mentre il rapporto associativo è volto al perseguimento dello scopo comune e si attua nel contratto sociale, è in seno ai contratti a prestazioni corrispettive che si inscrive lo scopo mutualistico, che si realizza proprio attraverso rapporti contrattuali di scambio con il socio.
L'associazione in partecipazione si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l’attribuzione, da parte di un contraente (associante), di una quota degli utili derivanti dalla gestione di una sua impresa o di un singolo affare, all’altro contraente (associato), e l’apporto da quest’ultimo conferito, che può essere di natura varia, purché avente carattere strumentale per l’esercizio dell’impresa o dello specifico affare oggetto del contratto; ed è proprio il vincolo sinallagmatico che differenzia nettamente l’associazione in partecipazione dalla società.