La cessione dell'azienda, a norma dell'art. 2559 c.c., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'universitas e senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i beni organizzati all’interno dei locali di esercizio dell'azienda ceduta essendo la stessa compiutamente identificata. Ciascuna (altro…)
La cessione d’azienda non comporta automaticamente il sorgere di una responsabilità solidale tra cedente e cessionario con riguardo ai debiti di natura retributiva relativi ai rapporti di lavoro esauriti: rispetto a questi ultimi, infatti, non trova applicazione l’art. 2112 c.c. che presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d’azienda, ma l’art. 2560 c.c. che contempla, in generale, la responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ceduta ove risultino dai libri contabili obbligatori.
In caso di cessione di ramo d'azienda, deve presumersi - anche in forza dell'argomento di prova evincibile ex art 116 c.p.c. dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione contabile - la responsabilità dell'amministratore e poi liquidatore della società cedente nonché debitrice originaria, per aver omesso la dovuta iscrizione nella contabilità sociale del credito di regresso vantato dalla società costituitasi fideiussore, poiché con tale violazione l'amministratore ha definitivamente consolidato la perdita dovuta al mancato pagamento da parte della società cedente, impedendo alla creditrice di regresso di rivalersi sulla cessionaria. L'amministratore, pertanto, è tenuto a risarcire un danno diretto di pari importo capitale.
La cessione di ramo d’azienda non vale di per sé a far venire meno i “debiti” gravanti sulla società cedente (art. 2560 comma 1° c.c.) e neppure il “danno” subito dalla società a causa del loro omesso pagamento, laddove l’eventuale pagamento integrale da parte del cessionario (ove effettivamente dovuto ai sensi del comma 2° della medesima disposizione e comunque di fatto corrisposto) ha semmai l’effetto di “elidere” il danno già cagionato. (altro…)
La cessionaria di un'azienda non subentra in un contratto di cui non vi è prova che conoscesse l'esistenza al momento della stipula della cessione.
A seguito della dichiarazione di fallimento della società debitrice, le domande del creditore nei confronti della società dirigente-socia e dei suoi amministratori ex artt. 2497, comma 1 e 2, c.c. e 2476, comma 7, divengono improcedibili in assenza (altro…)
In caso di cessione d'azienda, non può trovare applicazione l’art 2560, comma 2°,c.c., in relazione ai debiti sorti successivamente al trasferimento dell'azienda ceduta: l’acquirente risponde infatti solo dei debiti anteriori al trasferimento che risultano dai libri contabili obbligatori.
Il regime fissato dall'art. 2560, comma 2°, cod. civ. quanto ai debiti relativi all'azienda ceduta è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé solo considerati, e non anche quando ad essi si ricolleghino posizioni contrattuali non ancora esaurite, anche se (altro…)