La valutazione sulla obiettiva confondibilità dei segni distintivi va compiuta in maniera unitaria e sintetica dal punto di vista dei consumatori che siano dotati di media intelligenza e diligenza e non può risolversi in un'indagine di fatto sul raffronto tra il numero dei consumatori effettivamente caduti in confusione e quelli che invece non lo sono, tenendo altresì in considerazione se i prodotti siano destinati al commercio all’ingrosso e al dettaglio, quindi (anche) al grande pubblico. [nel caso di specie ritiene il Tribunale che ai fini della sussistenza del requisito della confondibilità assuma rilievo determinante l’uso da parte della convenuta del nucleo essenziale del marchio registrato dalla società attrice, la parola AUGUSTALE, denominazione di un’antica moneta d’oro con l’effige dell’imperatore romano Augusto, che, oltre a non essere una parola di uso comune, non ha una funzione intrinsecamente descrittiva dei prodotti per distinguere i quali è stata utilizzata, i vini, ma è ad essi collegata in virtù di un accostamento di pura fantasia che le attribuisce originalità ed efficacia individualizzante. Non assume rilievo in senso contrario l’aggiunta – sulle etichette dell’impresa convenuta – del nome del vitigno indicativa della provenienza geografica del prodotto].
Ai fini della liquidazione equitativa del danno e, in particolare, dell’ammontare delle spese sostenute a causa della contraffazione, assumono rilievo le spese documentate sostenute per effettuare la ricerca sul marchio presso banche dati, prodromica alla diffida attraverso uno studio specializzato.
Il danno patrimoniale derivante da un’asserita attività di concorrenza sleale attribuita ad una società riguarda la società stessa e non i suoi azionisti, conseguentemente soltanto quest’ultima deve ritenersi legittimata a pretenderne il risarcimento.
Il requisito dell’attività inventiva o novità intrinseca ha la funzione di selezionare tra ciò che è nuovo ciò che si differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica. Tale requisito segna il confine tra ciò che appartiene al divenire normale del settore e che potrebbe essere realizzato da qualsiasi operatore (e quindi non merita la privativa) e ciò che è frutto di una idea che supera le normali prospettive di evoluzione del settore e che, non essendo alla portata dei tanti che (altro…)
Lo storno è considerato illecito ove il concorrente sleale si sia appropriato di risorse altrui, con modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili, e determinato uno shock sull’ordinaria attività di offerta di beni (altro…)
Ai fini di dimostrare la sussistenza di un illecito di concorrenza sleale per storno di clientela, occorre fornire la prova, fra l'altro, dell'avvenuto storno dei singoli e specifici clienti; a tanto non sono sufficienti deposizioni testimoniali relative a generici, benché massicci, travasi di clienti. (altro…)
La mera produzione del proprio archivio fotografico non è di per sé sufficiente a dar prova della titolarità delle foto in questione, ove tale produzione non sia accompagnata da ulteriori documenti che provino l’esistenza di un (altro…)
La condotta idonea a creare confusione con i prodotti e l'attività svolta da altri (riproduzione nel proprio nome a dominio del nome a dominio del sito di controparte) deve considerarsi illegittima in quanto atto di concorrenza sleale, rispetto al quale (altro…)
Sono responsabili di atti di concorrenza sleale gli imprenditori - convenuti in giudizio - che hanno utilizzato senza l’autorizzazione dell’imprenditore concorrente - attore - l’elenco contenente i clienti di quest’ultimo, offrendo agli stessi (altro…)
L’assoluta sovrapponibilità delle scelte stilistiche in relazione ad ogni minimo profilo consente di ritenere azzerato "sotto il profilo matematico-probabilistico" un’involontaria e casuale ripresa degli stessi nei capi commercializzati dall’attrice, (altro…)
La disciplina della concorrenza sleale di cui agli artt. 2598 e ss. c.c. si riferisce a soggetti imprenditori e deve, pertanto, escludersi la configurabilità di una fattispecie di concorrenza sleale in caso di attività svolta da un professionista.
Compie concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3), c.c., chi, essendo una figura dirigenziale apicale di una società – operante quale agenzia di intermediazione di servizi nel settore della moda –, termina senza preavviso detto rapporto di collaborazione e, contestualmente, (altro…)
Nel silenzio della legge, ai fini della contestazione tempestiva di un fatto, il dies ad quem coincide con la seconda memoria di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c., in quanto solo con tale memoria è possibile “replicare alle domande ed alle eccezioni”. (altro…)