Il consorziato che intenda recedere dal consorzio e sottrarsi al pagamento della quota consortile è tenuto ad allegare un inadempimento del consorzio agli impegni assunti nei suoi confronti, individuando specificatamente l’obbligazione assunta, provando la sua fonte e allegando puntualmente l’inadempimento, secondo gli ordinari principi in materia di riparto dell’onere della prova in materia contrattuale. In difetto di adeguate allegazioni e prove, il recesso risulta illegittimo e il consorziato deve essere condannato al pagamento della quota consortile ancora dovuta, mentre deve essere respinta la domanda del consorziato di restituzione di quanto già pagato al consorzio.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto in opposizione non può svolgere domanda riconvenzionale che non sia connessa per alternatività o incompatibilità con la domanda proposta in via monitoria. Conseguentemente, la domanda riconvenzionale dell’opposto che non sia in rapporti di “complanarità” rispetto alla domanda svolta in sede monitoria deve essere dichiarata inammissibile (nel caso di specie, un consorzio aveva agito in sede monitoria per ottenere la condanna del consorziato al pagamento della quota dovuta per l’adesione al consorzio e, al momento della costituzione nel giudizio di opposizione, aveva svolto una nuova domanda risarcitoria conseguente all’inadempimento di obbligazioni, diverse ed ulteriori rispetto al pagamento della quota, assunte dal consorziato; il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale del consorzio opposto).
Ne consorzi, sia con attività meramente interna che con attività esterna, il legislatore non ha previsto specifiche ipotesi di esclusione del consorziato, fatta eccezione, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, per l'esclusione facoltativa dell'acquirente prevista dal comma 2 dell'articolo 2610. L'articolo 2609 c.c., infatti, rimanda ai casi di esclusione previsti dal contratto, mentre l'articolo 2603, comma 2, n. 6, prevede che il contratto di consorzio indichi i casi di esclusione. Non vi è dubbio, quindi, che sia rimessa all'autonomia di coloro che vogliono consorziarsi la determinazione dei casi in cui è consentita l'esclusione del singolo consorziato, nonché del procedimento da seguirsi per l'applicazione della misura, fermo restando che l'esclusione di un consorziato non può che presumere un inadempimento, e cioè la violazione dell'interesse collettivo dei consorziati dedotto in contratto e che le fattispecie di esclusione sono solo quelle tassativamente previste dal regolamento convenzionale.
Per la verifica della validità di una delibera di esclusione, il giudice deve prendere in esame i soli addebiti specificamente esposti nella delibera, senza che sia possibile considerare integrazioni successive anche in applicazione del principio generale della corrispondenza tra fatto addebitato e fatto sanzionato.
E' legittima la clausola statutaria di una s.p.a. consortile nella quale si preveda, in deroga alla disciplina delle società lucrative, l'esclusione del socio ex art. 2609, co. 1, c.c., senza diritto alla liquidazione della quota di capitale.
Nell’ipotesi di impugnazione di delibera emessa dall'organo assembleare di consorzio non costituito in società per azioni deve applicarsi non il procedimento disciplinato dall'art. 2378 c.c., bensì lo strumento cautelare apprestato dall'art. 700 c.p.c. (altro…)
Il giudice può rideterminare, integrando la relativa disposizione dello statuto consortile secondo i dettami della buona fede oggettiva (art. 1374 cod. civ.), nonché interpretandola secondo il canone di buona fede (art. 1366 cod. civ.), la misura del corrispettivo dovuto dal consorziato per il recesso dal consorzio (altro…)