Il negozio fiduciario si distingue dalla simulazione assoluta, ove l’effetto traslativo non si produce, per cui non trovano applicazione le limitazioni sulle prove dettate dall’articolo 1417 c.c. (salvo che per la natura dei diritti trasferiti non sia necessaria la forma scritta). (altro…)
La norma di cui all'art. 1525 c.c., secondo la quale il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo non dà luogo alla risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, è dettata con esclusivo riferimento a tale fattispecie contrattuale, e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica con riguardo ad altre figure negoziali, quali una permuta di beni immobili con quote societarie, che preveda a carico di una delle parti l'obbligo di versare all'altra una somma rateizzata a titolo di conguaglio. (altro…)
Ai sensi dell'art. 1417 c.c., la parte che allega la simulazione di un contratto (nella specie di cessione di credito) può fornirne prova solamente per iscritto. (altro…)
Il negozio di trasferimento d’azienda può essere autonomo rispetto agli accordi – contenuti nel medesimo contratto – relativi alla licenza del marchio di titolarità dell’alienante e può, quindi, rimanere in essere nonostante questi ultimi perdano efficacia. (altro…)
In caso di azione di rivendicazione iure hereditatis di quote di s.r.l. simulatamente alienate, gli attori sono eccezionalmente legittimati a provare la dedotta simulazione assoluta con ogni mezzo, anzichè producendo il documento incorporante l'accordo simulatorio o la presunta controdichiarazione delle parti sostanziali di tali contratti: tale libertà processuale vale anche (altro…)
Le modalità formali e le tempistiche specificamente stabilite dallo statuto di una s.r.l. ai fini della comunicazione della denuntiatio da parte del proponente la vendita e della sua successiva accettazione da parte del socio prelazionario, rendono del tutto irrilevanti (altro…)
La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell'agire sociale, sicché l'atto di costituzione dell'ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi. Tali principi trovano applicazione anche nel caso di trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, in quanto la vicenda modificativa non si traduce nell'estinzione e nella correlativa creazione di un soggetto nuovo in luogo di quello precedente.
Ove il promissario acquirente e il promittente venditore omettano di riprodurre nel contratto definitivo tutte o parte delle garanzie convenzionali previste nell'atto obbligatorio preliminare, deve presumersi -in difetto di paralleli accordi stipulati (e da provarsi) ai sensi dell'art. 2722 c.c.- che le garanzie inizialmente pattuite siano state superate dalla definitiva regolamentazione dei rispettivi interessi, sicchè è precluso a entrambe le parti il diritto di invocare le originarie garanzie aggiuntive eventualmente pattuite nel contratto preliminare.
Non può ritenersi sufficiente l’allegazione della semplice mancanza del pagamento di un corrispettivo ovvero l’irrisorietà di quello indicato in occasione di un atto di disposizione patrimoniale (nella fattispecie, un atto di cessione di quote), per desumere l’animus donandi (altro…)
L'illiceità di un contratto di mutuo dissimulato per preteso carattere usurario dello stesso, pur implicando sul piano civilistico la sanzione della nullità della sola clausola contrattuale relativa agli interessi, connota comunque (altro…)
Devono ritenersi ammissibili le prove testimoniali oltre i limiti di cui all'art. 2722 là dove ricorrano le eccezioni di cui all'art. 2724 c.c. anche in riferimento alla prova della simulazione della cessione di quote sociali.