Il negozio di trasferimento d’azienda può essere autonomo rispetto agli accordi – contenuti nel medesimo contratto – relativi alla licenza del marchio di titolarità dell’alienante e può, quindi, rimanere in essere nonostante questi ultimi perdano efficacia.
Nel caso di pattuizione di un diritto d'opzione mediante contratto a favore del terzo, la legittimazione esclusiva all'esercizio di tale diritto appartiene al terzo nominato, con necessaria esclusione invece di una parallela legittimazione dell'originario stipulante (Cass 8272/14).