L'efficacia probatoria del contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare va diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da essa emergenti: mentre, infatti, la relazione, in quanto formata da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che egli attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza, il contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi rimane liberamente valutabile in ordine alla sua veridicità.
In relazione al periculum in mora, il travaso di risorse economiche dal patrimonio sociale per destinazioni non spiegate dall’amministratore, avvenuto in un largo periodo di tempo ed in spregio delle preclusioni dettate dall’ordinamento a salvaguardia dei diritti dei creditori, integra il requisito del rischio di perdita della garanzia di soddisfazione del credito sotto il profilo soggettivo e, dunque, giustifica l’adozione della cautela del sequestro conservativo.
La condotta distrattiva dei beni di un'azienda assoggettata a fallimento posta in essere dagli amministratori della stessa non è sufficiente a fondare il pericolo di sottrazione dei beni degli amministratori, specialmente se nemmeno ventilata dal ricorrente in sede di richiesta cautelare di sequestro.
Né la loro situazione di -almeno apparente- impossidenza può esser utilizzata, con artificio retorico che mal interpreta alcune massime giurisprudenziali d'uso, nel senso di ritenere giustificato il sequestro ogniqualvolta il patrimonio del danneggiante possa ritenersi sproporzionato rispetto al verosimile credito risarcitorio: posto che tale principio porterebbe all'aberrante conclusione che illeciti anche gravissimi ed in atto, in presenza di un patrimonio comunque capiente, non necessiterebbero di cautela alcuna mentre il danneggiante 'non abbiente' sarebbe comunque e sempre astringibile dal vincolo sequestratario.