In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di società di capitali, l'art. 2941 n. 7 c.c., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finché gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci (altro…)
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario che preveda la nomina dell’arbitro unico ad opera dei soci, e solo nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale, su ricorso della parte più diligente, è affetta da nullità sopravvenuta, rilevabile ex officio. Ciò in ragione della prescrizione di cui al dettato normativo previsto ex art. 34 D.lgs. n.5 del 2003, il quale stabilisce che la clausola compromissoria debba prevedere il conferimento del potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, a pena di nullità.
Quanto al decorso del termine quinquennale di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità - esperita a norma dell’art. 2476 c.c. - esercitata direttamente dalla società asseritamente danneggiata, esso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2949 c.1 e 2941 n.7 c.c., decorre dalla cessazione dalla carica dell’amministratore infedele e/o inadempiente, fatti sempre salvi eventuali atti interruttivi idonei ed intervenuti nel quinquennio posteriore alla cessazione dell’amministratore dalla carica ovvero di allegazioni di ulteriori cause di sospensione/interruzione.
L'apparente antinomia tra gli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. e l'art. 1442 c.c. deve essere risolta nel senso che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di annullamento per vizio del consenso inizia a decorrere dalla conclusione del contratto, con la conseguenza che il convenuto che intenda eccepirla può limitarsi a provare il decorso del termine prescrizionale, incombendo sull'attore dimostrare di essersi conservato il diritto, nonostante il superamento del quinquennio, per la sussistenza dell'ipotesi prevista dall'art. 1442 c.c., idonea a spostare avanti il termine iniziale allorquando l'attore provi di aver scoperto l'errore o il dolo successivamente al perfezionamento del contratto.
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale (altro…)
L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, pur se esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni ex art. 2949 c.c., con decorrenza dello stesso, secondo quanto stabilito dalla regola generale (altro…)
Deve escludersi la responsabilità dell'amministratore di s.r.l. per aver venduto terreni della società amministrata, poi fallita, ad altra società a lui stesso riconducibile, se il fallimento attore non fornisce la prova che (altro…)
L'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità sulla base di una pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, resa nell'ambito di giudizio penale, appare manifestamente infondata (altro…)
Ai sensi degli artt. 2260 e 2293 c.c. la legittimazione all’azione sociale nei confronti degli amministratori di s.n.c. spetta alla società. (altro…)
La costituzione di parte civile nel giudizio penale per reati di bancarotta contestati agli amministratori di società è atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione del termine quinquennale per proporre l’azione sociale di responsabilità se la domanda risarcitoria sia svolta in relazione agli stessi fatt (altro…)
La responsabilità dall'associazione di categoria cui aderisce una società cooperativa per il danno lamentato da soci e creditori della società medesima, derivante dal dissesto economico e patrimoniale della stessa, non può che essere di carattere aquiliano, non potendo (altro…)
L’azione del curatore ex art. 146 l. fall. cumula le due diverse azioni di responsabilità sociale (art. 2392 c.c.) e verso i creditori (art. 2394 c.c.), che tuttavia si mantengono distinte nei presupposti e nella disciplina, sicché l'azione di responsabilità esercitata a tutela del patrimonio sociale resta assoggettata alla clausola compromissoria eventualmente prevista nello statuto.
La sospensione del decorso del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di persone giuridiche ai sensi dell'art. 2941 n.7 c.c. trova applicazione (altro…)