La pretesa risarcitoria dei creditori sociali ex art. 2476 c.c., sesto comma, si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2947 c.c..
Tale termine decorre dal momento in cui il danno – vale a dire l’incapienza del patrimonio sociale rispetto alla soddisfazione del credito – è conoscibile dal creditore terzo; la conoscibilità del danno può pertanto coincidere con il deposito nel Registro delle Imprese del bilancio sociale dal quale risulta il valore negativo del patrimonio netto.
Nell'ambito del giudizio civile instauratosi successivamente all'irrogazione di una sanzione da parte dell'AGCM per violazione della disciplina a tutela delle concorrenza (fattispecie di abuso di posizione dominante) la delibera assunta dall’AGCM, nonché le decisioni di conferma o riforma dei giudici amministrativi, costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano e agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata. Tale efficacia probatoria deve intendersi limitata all’accertamento della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata, alla qualifica di tale posizione come dominante, alla sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione come abuso di posizione dominante, senza dunque estendersi altresì anche all’accertamento di tutti gli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime (sussistenza dei danni, nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno ecc.).
In riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, L. 287/90 per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, la delibera assunta dall'AGCM, nonché le decisioni dei giudici amministrativi che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono, in relazione all’autorevolezza (altro…)
La disciplina di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che a quello extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato (cfr. Cass. n. 16314/2017) e la sua applicazione prescinde dalla effettiva promozione o meno di processo penale per i fatti in discussione in sede civile, essendo demandato al giudice civile l'accertamento incidenter tantum della configurabilità come reato delle condotte poste a base della domanda risarcitoria (cfr. Cass. n. 27337/2008). (altro…)
Il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del liquidatore di una s.a.s. per l'inerzia nell'attività di recupero dei crediti sociali si prescrive nel termine quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c. decorrente dal momento della cancellazione della società dal registro delle imprese.
L'onere della prova circa l'adempimento o l'inadempimento non imputabile al liquidatore, in riferimento alla gestione liquidatoria, incombe sul liquidatore.
Si prescrive in cinque anni ex art. 2949 c.c. il diritto al risarcimento dei danni azionato dall’erede del socio defunto contro i soci superstiti della società in nome collettivo.
La legittimazione attiva degli azionisti di risparmio uti singuli a impugnare le delibere assembleari e a svolgere le relative domande risarcitorie non va intesa come esclusiva del rappresentante comune degli azionisti (altro…)
Nonostante il nuovo testo dell’art. 146 l.f. non richiami più gli artt. 2393 e 2394 c.c., l’azione esercitata dal curatore fallimentare assorbe e riunisce tanto l’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, quanto l’azione dei creditori sociali, di natura extracontrattuale (altro…)
In riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. 287/90 per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, la delibera assunta dall'AGCM nonché le decisioni dei giudici amministrativi che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono, in relazione all'autorevolezza dell'organo (altro…)
Il provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM, nonché le decisioni dei giudici amministrativi che eventualmente abbiano confermato o riformato quella delibera dell'AGCM, costituiscono nella controversia civile successiva alla sanzione del comportamento dedotto in causa (in riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, L. 287/90 per il risarcimento dei danni (altro…)
Il valore di "prova privilegiata" da attribuire ai provvedimenti dell'AGCM, nei giudizi risarcitori follow-on, è da intendersi limitato ai provvedimenti di carattere decisorio, con i quali, definita l'istruttoria e concluso il contraddittorio con le parti, viene irrogata la sanzione o disposta l'archiviazione. (altro…)
In merito alla decorrenza del termine di prescrizione, deve rilevarsi che l'azione di risarcimento del danno anticoncorrenziale si ascrive nel novero delle azioni di cui all'art. 2947 c.c.. Tale norma va letta in combinato con il disposto dell'art. 2935 c.c., (altro…)