In tema di compravendita di partecipazioni societarie la domanda risarcitoria per inadempimento agli obblighi di garanzia contrattualmente assunti dall'alienante (diversa dalle domande inerenti alla esecuzione della cessione delle quote e alla risoluzione del contratto) non è devoluta alla competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia d'impresa ex art. 3 co. 2° del d. lgs. n. 168/2003 e deve pertanto esser decisa dal Tribunale in composizione monocratica (nella specie l'attore, non proponendo richiesta di risoluzione per inadempimento della cessione delle quote della società acquistata, lamentava di avere subito danni, perché la società ceduta aveva dovuto far fronte a ingenti pagamenti in relazione alla propria attività d'impresa, che non era stata in grado di onorare, finendo per essere dichiarata fallita).
In tema di competenza territoriale correlata al criterio del "forum destinatae solutionis", il domicilio del creditore, come luogo nel quale deve essere adempiuta l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, ai sensi del terzo comma dell'art. 1182 cod. civ., (altro…)
La clausola compromissoria è vincolante per l'amministratore della società che sia rimasto in carica dopo l'inserimento della stessa nello statuto sociale.
E' materia liberamente disponibile, (altro…)
La clausola compromissoria contenuta in un contratto di consorzio deve ritenersi valida ed efficace anche in quanto estranea all'ambito della disciplina dettata per le clausole compromissorie statutarie dagli artt. 34 e segg. del d. lgs. n. 5/2003, sia che lo si interpreti alla luce del pur abrogato art. 1 del medesimo decreto, sia che si consideri a tal fine l'attuale art. 3 co. 2° del d. lgs. n. 168/2003 come modificato dal D.L. n. 1/2012 (norme entrambe che escludono i consorzi in sé e per sé considerati dal proprio ambito di applicazione).
I rapporti societari tra socio e cooperativa disciplinati dagli artt. 2511 e ss. c.c. sono, ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 168/2003, di competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
La violazione del divieto di concorrenza statutario comporta una lesione diretta del patrimonio della società e legittima la stessa alla proposizione dell’azione di risarcimento dei danni, la quale è diretta a far valere la responsabilità dell’amministratore, per la violazione di un dovere (il non fare concorrenza) inerente la sua carica. Pertanto, la relativa azione deve essere qualificata come azione di responsabilità nei confronti di un componente dell'organo amministrativo rientrante tra le controversie di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. 168/2003.