L’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168/2003, dev’essere interpretato restrittivamente, nel senso che tale norma non può comportare un’attrazione, in favore delle sezioni specializzate in materia d’impresa, di tutte le domande che siano connesse a qualsiasi titolo con quelle indicate nei primi due commi del suddetto art. 3. Il rapporto di connessione tra procedimenti è un criterio speciale ed inderogabile di attribuzione della competenza per materia alle sezioni specializzate e sebbene sia considerato dal legislatore alla stregua di un criterio cogente di attribuzione di competenza esclusiva in favore delle suddette sezioni, opera come tale nei soli casi in cui la connessione tra le cause sia così stretta da rendere indefettibile il simultaneus processus, ossia quando sussista una connessione cd. “qualificata” tra le cause, ravvisabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica.
Nel caso in cui la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust sia proposta innanzi al giudice dell’opposizione congiuntamente ad un’opposizione agli atti esecutivi e ad un’opposizione all’esecuzione entrambe fondate su altra causa petendi, qualora dette cause vengano rimesse innanzi alla Sezione specializzata in materia d’impresa con ordinanza d’incompetenza emessa dal giudice dell’opposizione, va sollevato d’ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., atteso che la cd. vis attractiva della competenza del tribunale delle imprese non opera quando una delle cause rientri nell’alveo della competenza cd. “funzionale” di altro giudice.
La cessione di azienda non è riconducibile tout court alle materie di competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa indicate dall’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003.
[Nel caso di specie, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine al ricorso proposto per la nomina di un esperto volta alla redazione di perizia giurata di ramo d’azienda ex art. 16, comma 10, allegato II.12, del d. Lgs. n. 36/2023, poiché oltre l’insussistenza di un legame diretto tra l’oggetto del procedimento e la materia dei rapporti societari, rilevava, altresì, l’assenza di un rapporto di connessione tra l’oggetto del procedimento e la materia dei contratti pubblici aventi rilevanza comunitaria, ritenendo trascurabile la circostanza dell’eventuale conseguimento, da parte del ricorrente, di attestazioni SOA per effetto della cessione d’azienda.]
In forza di quanto statuito dall'art. 3 del D.Lgs. 27/06/2003 n. 168, come modificato dall'art. 2 del D.L. 24/01/2012 convertito in L. 24/03/2012 n. 27, sussiste la competenza funzionale del Tribunale specializzato in materia di Impresa a decidere in merito alle controversie che riguardano l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario relativo alle Società Cooperative (Titolo VI c.c.).
La controversia tra una società di capitali e un proprio amministratore relativa al pagamento dei compensi per l'esercizio delle funzioni gestorie rientra nell'ambito dei "rapporti societari" cui fa riferimento l'art. 3, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 168 del 2003 ai fini dell'individuazione della competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa. Il rapporto fra l'amministratore e la società è, infatti, funzionale - secondo la figura della c.d. immedesimazione organica - alla vita della società. In altri termini, tale rapporto è rapporto "di società" perché serve ad assicurare l'agire della società e non è pertanto assimilabile né ad un contratto d'opera, né tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato. Quindi, il consigliere d'amministrazione e la società sono legati da un rapporto di tipo societario che, appunto in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso fra quelli previsti dal n. 3 dell'art. art. 409 c.p.c. (Cfr. Cass. n. 4769/2014; Cass. ord. n. 14369/2015; Cass. n. 2759/2016; Cass., S.U., n. 1545/2017). (altro…)