Va dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla domanda di nullità della frazione italiana di un brevetto europeo in conseguenza del fatto che l'Ufficio Europeo dei Brevetti ha definitivamente revocato il brevetto europeo per mancanza dei requisiti di brevettabilità.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che sia venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale proposta, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le stesse.
La cessazione della materia del contendere si verifica solo qualora nel corso del procedimento sopravvenga una situazione che, soddisfacendo le pretese fatte valere in giudizio, elimina il contrasto tra le parti, cosicché le stesse non hanno più interesse a proseguire (altro…)
L’estinzione del processo deve essere dichiarata con Sentenza del Collegio, ove la dichiarazione di rinuncia ed accettazione ex art. 306 c.p.c. intervenga dopo la rimessione della causa al Collegio per la decisione, come si desume dall’art. 307, ultimo comma, c.p.c.
Non si estingue il processo per il condebitore solidale che non ha partecipato alla transazione parziale conclusa dai sindaci e dalle assicurazioni, di cui ha dichiarato di voler profittare ai sensi dell’art. 1304 c.c.
La mancata opposizione al decreto ingiuntivo, cui deve logicamente assimilarsi l'opposizione proposta e rinunciata, ha efficacia di giudicato c.d. esterno e preclude, pertanto, ogni futura impugnazione negoziale avente a oggetto il contratto posto a fondamento della pretesa oggetto del decreto stesso. Infatti, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione (cosi come all'opposizione proposta e rinunciata) copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedente al ricorso per ingiunzione non dedotti con l'opposizione (in quanto non proposta ovvero proposta e rinunciata).
Colui che, benché privo di investitura formale, si accerti essere inserito nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerato amministratore di fatto allorché tale ingerenza non si esaurisca nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, ma riveli carattere di sistematicità e completezza, esplicandosi in poteri analoghi, se non addirittura superiori, a quelli spettanti agli amministratori di diritto.
In un giudizio contumaciale, quando l’attore dichiari espressamente di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, il Tribunale non può esprimere alcun sindacato e, pertanto, non può fare applicazione per la liquidazione delle spese del principio della soccombenza virtuale. (altro…)
Ai fini della declaratoria di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 306 c.p.c., la formale accettazione della rinuncia agli atti compiuta da una delle parti ad opera delle altre è necessaria solo con riferimento alle parti che (altro…)
A seguito della accettazione da parte dell’opponente della rinuncia agli atti formalizzata dal convenuto è da riconoscere la completa cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto.