Costituisce imitazione servile non già la riproduzione di qualsiasi parte del prodotto altrui, ma soltanto l’imitazione degli elementi esteriori del prodotto che abbiano capacità distintiva in quanto percepiti dai consumatori come indicativi di una determinata origine; deve, quindi, trattarsi di elementi del prodotto dotati di efficacia individualizzante nella duplice accezione di elementi che rendano il prodotto riconoscibile e riconducibile ad un determinato imprenditore, senza che la riproduzione sia limitata a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto
Al fine di accertare la concorrenza sleale sotto il profilo della confondibilità per imitazione servile è necessario che la comparazione tra prodotti avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante la loro valutazione sintetica e complessiva, secondo un giudizio di impressione e non di riflessione, tenuto conto che, normalmente, al momento dell’acquisto il consumatore non ha di fronte a sé entrambi i prodotti, ma opera un confronto in base al solo ricordo che di esso conserva
Con riferimento alle opere del disegno industriale il riferimento al valore artistico dell’opera va letto alla luce della ratio legis di assicurare la tutela d’autore ad una fascia alta di opere del design industriale e il riscontro della sussistenza di tale requisito non si basa, tuttavia, su valutazioni di tipo meramente soggettivo, ma si fonda su una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, l’esposizione a mostre o a musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato tale da trascendere quello legato alla sua funzionalità
L’eventuale sussistenza dei presupposti per accedere alla tutela industrialistica dei disegni e modelli non costituisce, da sola, indice dell’esistenza dei caratteri dell’opera tutelabile ai sensi della legge sul diritto d’autore
L’art. 34 c.p.i., al pari dell’art. 7 del Regolamento Europeo 6/2002, pone l’onere di provare la divulgazione in capo a chi vuole far valere la carenza di novità e di carattere individuale di una registrazione, mentre chi contesta la sussistenza di predivulgazioni deve opporre la “ragionevole conoscenza” delle stesse negli ambienti specializzati comunitari nel corso della normale attività commerciale. La “ragionevole conoscenza” implica una valutazione in concreto della realtà del settore interessato ed esclude dal novero delle anteriorità distruttive le ipotesi di conoscenza delle forme dovute a occasioni di contatto privilegiato oppure avvenute in via ipotetica e casuale. La valutazione della “ragionevole conoscenza” spetta al giudice, il quale è chiamato a pronunciarsi alla luce delle specifiche circostanze del caso sottoposto al suo esame.
La produzione di cataloghi condivisi ad addetti del settore di rifermento, unitamente alla prova dell’avvenuta esposizione all’estero di specifici prodotti in una fiera rilevante per il mercato europeo e agli ordinativi comprendenti le anteriorità, consentono di ritenere che i prodotti siano anteriorità divulgate opponibili.
L’utilizzatore informato è un individuo competente, aggiornato e dotato di particolare diligenza, in posizione intermedia tra il consumatore medio e l’esperto provvisto di competenze tecniche approfondite nel settore merceologico rilevante. Lo stesso è chiamato a verificarsi se l’impressione generale dei modelli registrati differiscano dall’impressione generale suscitata da modelli anteriori presenti sul mercato, tenuto conto dell’ampiezza del settore merceologico e della libertà del designer. Di fronte a mercati affollati la libertà del Designer è compressa e, di conseguenza, anche lievi differenze possono reputarsi idonee a distinguere un prodotto da un altro.
Perché possa parlarsi di contraffazione di un disegno o di un modello è necessario che il prodotto che si assume interferente riproduca gli elementi che conferiscono carattere individuale al disegno o modello protetto, cosicché l’utilizzatore informato, vedendolo, non ne ricavi un’impressione generale differente da quella suscitata dal modello protetto. Di conseguenza, la protezione accordata dall’ordinamento non è limitata ai disegni o ai modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze minime o trascurabili o tali, comunque, da non provocare un’impressione generale diversa, dovendosi pur sempre rammentare che l’impressione generale è determinata dalla complessiva interazione delle singole parti con il tutto.
Nella giurisprudenza di legittimità e di merito la concorrenza sleale parassitaria si delinea come fenomeno consistente in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.
L’art. 2598 n. 1) c.c. prevede un illecito di pericolo che si configura laddove sussista il rischio per il consumatore medio di confondere prodotti concorrenti. Tale ipotesi di illecito esige la riproduzione delle caratteristiche esteriori del prodotto altrui dotate di efficacia individualizzante idonee a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempre che i connotati formali non siano quelli necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.
La concorrenza sleale parassitaria si delinea come fenomeno consistente in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali altrui, mediante comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. Si riferisce perciò a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici dei nn. 1 e 2 dell’art. 2598 c.c.
La valutazione della presenza del carattere individuale della registrazione di parte attrice ai sensi dell’art. 33 c.p.i. e dell’art. 6 Reg. UE 6/2002 impone la preventiva definizione della figura dell’utilizzatore informato, alla stregua del quale è possibile procedere alla considerazione dell’effettiva percezione da parte di esso di un’impressione generale del disegno che si differenzi dal panorama delle anteriorità già presenti o comunque conoscibili sul mercato.
L’utilizzatore informato deve essere invece individuato nel soggetto destinatario del prodotto, che sia in possesso di una buona conoscenza del settore merceologico cui si riferisce, in quanto allo stesso interessato per motivi professionali o di altro genere e ben informato dell'offerta disponibile. Si tratta, in buona sostanza, di interpretare la nozione di utilizzatore informato come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia esperto provvisto di competenze tecniche approfondite: in tal senso, pertanto, se è vero che l'utilizzatore informato non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure l'esperto o la persona competente in materia, in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto.
In sintesi, la sussistenza nel disegno di un carattere individualizzante risulta ravvisabile ogni qualvolta l’aspetto complessivo del prodotto susciti, rispetto al modello di comparazione precedentemente divulgato, una differenziata impressione generale in un utilizzatore informato, per tale intendendosi il destinatario del prodotto, non necessariamente professionale, ma competente e aggiornato nel settore merceologico di riferimento.
Il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto deve essere sintetico e non può limitarsi al confronto analitico di una elencazione di somiglianze e di differenze. Detto confronto deve basarsi sulle caratteristiche divulgate del disegno o modello contestato e deve riguardare solo gli elementi protetti, senza tener conto degli elementi, in particolare tecnici, esclusi dalla protezione.
Nel caso sia eccepita l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, è onere della parte che ha sollevato l’eccezione indicare, con riferimento a ogni criterio indicato dall’art. 120 CPI, le ragioni dell’incompetenza; in difetto, tale eccezione si deve ritenere come non proposta.
Alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, l'utilizzatore informato va individuato nel destinatario del prodotto, che sia in possesso di una buona conoscenza del settore merceologico cui si riferisce, in quanto allo stesso interessato per motivi professionali o di altro genere e ben informato dell'offerta disponibile.
Il giudizio sull'esistenza del carattere individuale del modello, ossia della sua originalità, deve essere relativo e non assoluto, in quanto varia in dipendenza del grado di "affollamento" del settore merceologico esaminato. Se, quindi, nel settore in questione esistono pochi prodotti del genere considerato, allora occorrono maggiori modificazioni al modello perché queste siano idonee ad individualizzarlo; viceversa, in un settore che veda molti o moltissimi altri prodotti del genere, tutti simili tra loro, anche lievi modifiche saranno sufficienti a differenziare i prodotti concorrenti (cfr. Cass. 23975/2020).
Il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato beneficia di un ridotto livello di protezione, atteso che, da un lato è protetto unicamente contro la copiatura (intesa dalla giurisprudenza italiana costante quale pedissequa imitazione) del suo disegno o modello, e, dall’altro, la durata della protezione a lui offerta è limitata a tre anni a partire dalla prima divulgazione al pubblico.
Per quanto attiene al riparto dell’onere probatorio nei giudizi di contraffazione di disegni o modelli non registrati, spetta a chi agisce in giudizio allegare la novità del suo prodotto, indicando anche i suoi caratteri individualizzanti, e provare il momento della sua divulgazione, fondando così la presunzione di validità del suo modello; spetta invece al resistente contestare tali requisiti, indicando quali disegni o modelli precedono la divulgazione di quello del ricorrente, con effetto distruttivo della sua novità o individualità.
Nell’accordare tutela ai modelli non registrati, deve essere vietata solo una imitazione che si sostanzi in una sovrapponibilità assoluta tra modello “originale” e modello del prodotto “contraffatto” in quanto vi è l’esigenza di contemperare la tutela dell’originalità creativa con l'affidamento dei terzi operanti sul mercato che, in buona fede, potrebbero incappare negli “asseriti” diritti di esclusiva altrui, dei quali, tuttavia, non possano conoscere limiti ed esistenza, perché, appunto, non sono stati oggetto di registrazione.
Possono accedere alla tutela come modello quelle forme estetiche, nuove ed idonee a conferire un’impressione generale diversa rispetto al patrimonio del noto, ed attributive di quel livello di individualità tale non solo da attirare l’attenzione del pubblico, ma altresì da costituire motivo di preferenza per l’acquisto.
In particolare, quanto ai presupposti per la sua validità, va rammentato che:
- la novità sussiste quando nessuna delle anteriorità riproduca tutte, e contemporaneamente, le stesse linee e soluzioni estetiche del design oggetto di indagine. Dunque, l’assenza di divulgazione di un modello identico anteriormente alla data della sua domanda di registrazione consente di predicarne la novità;
- il carattere individuale di cui all’art. 33 c.p.i. consiste nella capacità del disegno di suscitare un’impressione generale diversa da quella degli altri disegni o di altri modelli anteriori nell’utilizzatore informato. Tale figura va identificata nel consumatore che possiede una particolare conoscenza del settore merceologico di riferimento e, pertanto, è capace di cogliere differenze e dettagli che sfuggono al consumatore medio e che non sono visibili ad una rapida occhiata. Con la conseguente possibilità di ravvisare un’ impressione generale anche per modelli esteticamente molto vicini.
Il carattere individuale costituisce poi un presupposto assai meno pregnante rispetto a quella vera e propria potenzialità di far evolvere il gusto e di configurare una nuova estetica prescritto dalla normativa previgente (speciale ornamento).
In tema di contraffazione di modelli registrati di calzature, l’originalità ed il carattere distintivo del modello proviene non solo e non tanto dai singoli elementi che compongono il modello atomisticamente considerati, quanto dalla loro unione nel contesto complessivo del prodotto (ed infatti la normativa di riferimento parla di impressione generale dell’utilizzatore informato). Pertanto, anche elementi di per sé poco caratteristici se singolarmente valutati, una volta uniti in una determinata composizione, possono acquisire una loro originalità d’insieme che costituisce il vero nucleo oggetto della tutela da parte dell’ordinamento.
Un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.
In materia di modelli ornamentali, ai fini della sussistenza del requisito della novità le anteriorità rilevanti devono essere poste a confronto con il nuovo modello isolatamente e senza possibilità di combinarle tra di loro a mosaico.
La contestazione della violazione dei modelli non registrati postula la prova, che grava sul ricorrente, della sussistenza dei requisiti d’individualità e di novità (nella specie, una linea di abbigliamento).
In tema di accertamento dell'altezza inventiva, ex art. 48 c.p.i., si può far riferimento al criterio del “problem-and-solution approach”, che impone innanzitutto di determinare la “tecnica anteriore più vicina” -individuando (altro…)
E' utilizzatore informato colui che può richiamarsi ad una relazione con il settore di riferimento non meramente passiva o consumeristica, proponendosi come interlocutore qualificato per l’impresa produttrice. (altro…)
Il giudizio di confondibilità va fatto tenendo conto dell’impressione d’insieme che il raffronto tra i due segni può suscitare e procedendo all’esame comparativo dei segni in conflitto, non in via analitica ma in via unitaria sintetica, mediante (altro…)