La clausola compromissoria che prevede la nomina degli arbitri da parte dei contendenti è invalida in quanto contrasta con il disposto dell’art. 34, d.lgs. 5/2003 che stabilisce che il potere di nomina di tutti gli arbitri deve essere conferito a soggetti estranei alla società a pena di nullità della clausola.
L’applicazione del principio dell’”utile per inutile non vitiatur” non ha autonomo rilievo interpretativo al di fuori delle norme di cui agli artt. 1362 ss. c.c volte a disciplinare l’attività interpretativa dei contratti, con la conseguenza che non può essere validamente invocato per sostituire e/o modificare il contenuto degli accordi negoziali.
Nell’ambito di un’azione di liquidazione della quota ereditaria di società di persone, benché obbligata alla liquidazione sia solo la società (nel caso di specie: s.n.c.), è ammessa la possibilità di evocare in giudizio anche i soci superstiti illimitatamente responsabili, i quali, ancorché non litisconsorti necessari, ben possono essere chiamati a rispondere in via sussidiaria dell’obbligazione di liquidazione della quota gravante sulla società.
Le clausole statutarie sono efficaci e, di regola, vincolanti anche per l’erede: il diritto alla liquidazione della quota trova infatti origine nel contratto sociale sicché le clausole che attengono al regolamento della società trovano applicazione anche nei confronti dell’erede del socio che non abbia acquisito la qualifica di socio ma il mero diritto alla liquidazione della quota.
Per clausola di consolidazione si intende, in senso stretto, la clausola che prevede che, alla morte del socio, la quota di questi si accresca agli altri soci e onerati della liquidazione della quota a favore degli eredi siano questi ultimi. Non si è invece in presenza di una clausola di consolidazione in senso proprio ove, parafrasando il disposto dell’art. 2284 c.c., i patti sociali prevedano che i soci superstiti siano tenuti alla liquidazione della quota agli eredi senza indicare alcuna clausola di accrescimento a loro favore e ove obbligata alla liquidazione sia la società.
L’art. 2289 c.c., concernendo diritti patrimoniali, è disposizione, in linea di massima, derogabile (nel caso di specie: la clausola statutaria derogativa prevedeva che la liquidazione della quota fosse effettuata sulla base del patrimonio netto della società piuttosto che con riguardo al suo valore effettivo).
E’ valido il patto di consolidazione delle azioni o delle quote fra soci, nel caso di morte di uno di essi, ove tale consolidazione dia luogo alla liquidazione della porzione spettante al defunto ed alla devoluzione di tale porzione secondo le regole della successione ereditaria. Il patto non costituisce, quindi, una limitazione alla libertà testamentaria. Viceversa il patto con il quale si dispone che alla morte di uno dei soci le azioni o quote si trasferiscono agli altri, senza che sia prevista l’attribuzione di alcunché ai successori per legge o per testamento, è patto che esclude del tutto la libertà testamentaria, ed è quindi nullo ai sensi dell’art. 458 c.c.
La clausola statutaria che attribuisce ai soci superstiti di una società di capitali, in caso di morte di uno di essi, il diritto di acquistare – entro un determinato periodo di tempo e secondo un valore da determinarsi secondo criteri prestabiliti – dagli eredi del de cuius le azioni già appartenute a quest’ultimo e pervenute iure successionis agli eredi medesimi, non viola il divieto di patti successori.
In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità ex art. 458 c.c. occorre accertare: (1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; (2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; (3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi così dello ius poenitendi; (4) se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; (5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o legato.
E’ invalida per violazione del divieto di patto successorio ex art. 458 c.c. la clausola statutaria che, nel derogare alle modalità di liquidazione della quota di cui all’art. 2289 c.c., modifica il diritto ereditario a vantaggio della società ed esclude lo ius poenitendi (stante la vincolatività del patto sociale).
Una clausola compromissoria contemplata nello statuto di una società cooperativa che, al fine di identificare le controversie devolute ad arbitri, sia formulata in modo ampio senza uno specifico riferimento ai "rapporti sociali" abilita a ritenere ricomprese nell'ambito di operatività della stessa tanto le fattispecie che traggono causa nel rapporto sociale strettamente inteso, quanto quelle derivanti dal rapporto mutualistico.
In presenza di perdite, la copertura deve avvenire mediante l’impiego delle riserve secondo un preciso ordine che privilegia le riserve più disponibili e meno vincolate sino a quelle meno disponibili e più vincolate. Devono essere utilizzate prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e da ultimo può essere intaccato il capitale. Ne consegue l’illegittimità della delibera di riduzione e ricostituzione del capitale ex art. 2482-ter c.c. adottata senza previo utilizzo delle riserve disponibili idonee a coprire le perdite.
I versamenti del socio in conto capitale, al pari della riserva da sovrapprezzo, non attribuiscono un credito esigibile verso la società, potendo essere restituiti soltanto per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione ovvero distribuiti con deliberazione dell'assemblea ordinaria, durante la vita sociale, nei casi consentiti, in presenza di riserve distribuibili. I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto, in attesa di essere imputati a capitale a seguito della delibera di aumento, e sono ripetibili solo se la delibera non intervenga entro il termine convenuto dalle parti o fissato dal giudice, venendo meno la causa giustificatrice dell’attribuzione. Il finanziamento del socio genera un credito verso la società, ma la pretesa di restituzione richiede l’allegazione e la prova dei relativi presupposti, restando comunque soggetta ai limiti derivanti dalla postergazione ex art. 2467 c.c.
Integra grave irregolarità gestoria, rilevante ai fini della revoca giudiziale dell’amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c., la condotta ostruzionistica che impedisca o renda di fatto ineffettivo l’esercizio del diritto di controllo del socio, costringendolo ad agire in giudizio per ottenere l’accesso alla documentazione sociale, nonché l’alterazione delle scritture contabili, in quanto comportamenti idonei a compromettere l’affidabilità della gestione e a pregiudicare la società anche sotto il profilo delle spese legali da sostenere.
È invalida la deliberazione assembleare adottata dalla maggioranza quando il voto risulti espressione di abuso di potere, perché esercitato non nell’interesse sociale, ma al fine di ledere gli interessi del socio di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto sociale.
La clausola compromissoria statutaria in materia societaria è nulla, ai sensi dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, se non attribuisce a un soggetto estraneo alla società il potere di nomina di tutti gli arbitri; in tal caso la controversia è devoluta al giudice ordinario.
La controversia relativa alla revoca dell’amministratore di s.r.l. e al risarcimento danni, fondata su rapporti tra organi sociali e società, deve essere devoluta ad arbitrato rituale se lo statuto sociale contiene apposita clausola compromissoria. L’accettazione dell’incarico da parte dell’amministratore comporta l’automatica adesione alla clausola, anche se questi non sia socio e la proposizione di domande riconvenzionali non implica rinuncia all’eccezione di compromesso. In presenza di tempestiva eccezione, il giudice ordinario deve dichiarare la propria incompetenza, assegnando alle parti termine per la riassunzione dinanzi all’arbitro predisposto statutariamente.
Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e società. I rapporti fra amministratori e società, «anche se specificamente attinenti al profilo “interno” dell'attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori, danno luogo a controversie che possono essere decise dagli arbitri» se, beninteso, tale possibilità sia prevista dagli statuti societari.
L’esistenza della clausola compromissoria, se non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo posto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, impone però al giudice dell’opposizione investito dell’eccezione di arbitrato l’accoglimento, in rito, dell’opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato, esclusa la traslatio iudicii dalla specifica previsione dell’art. 819 ter comma 2 c.p.c..
L’indisponibilità del diritto conteso costituisce l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario e previsto dall’art. 34, co. 1, d.lgs. 5/2003. L’area della non compromettibilità per le impugnazioni di delibere assembleari è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili. Sono dunque compromettibili in arbitri anche tutte le impugnazioni per nullità delle delibere assembleari soggette a termini di decadenza, mentre è configurabile l’indisponibilità del diritto solo laddove l’impugnazione riguardi censure relative alla violazione di norme che trascendono l’interesse del socio in quanto tale, coinvolgendo invece interessi dell’intera collettività.
La decisione sull'eccezione di arbitrato va resa con sentenza, posto che non si verte in materia di incompetenza territoriale e non trova quindi applicazione l'art. 38, co. 2, c.p.c.
E' nulla la clausola arbitrale statutaria che non demanda la nomina degli arbitri a soggetti estranei alla società, in contrasto con il comma secondo dell’art. 34, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e ciò anche nelle ipotesi in cui la lite societaria debba essere rimessa ad un procedimento di tipo irrituale. Trattasi di nullità rilevabile anche d'ufficio.
Il socio, che agisca ai sensi dell’art. 2476, 3° comma c.c. proponendo azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore, lamenta in nome proprio un danno subito dal patrimonio della società, mira alla reintegrazione del patrimonio sociale e non chiede il risarcimento dei danni da lui patiti, sicché si tratta di azione sociale proposta come sostituto processuale della società.
Risulta, pertanto, irrilevante, ai fini della proposizione dell’azione di responsabilità, il momento in cui il socio che agisce ha acquistato tale qualità, purché l’abbia al momento della domanda.
Gli atti compiuti dal socio non possono avere ad oggetto il diritto sottostante in titolarità della società, sicché solo la transazione e la rinuncia provenienti dalla società nel rispetto dei quorum dettati dall’art. 2476, 5° comma c.c. costituiscono atto di disposizione del diritto sostanziale, con effetto preclusivo nei confronti di tutti i soggetti legittimati ad esercitare l’azione.
Il socio potrà al più rinunciare agli atti del giudizio, ma non disporre del diritto, tanto che il diritto di credito potrà comunque essere fatto valere dalla società.
Il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti, la quale soltanto consente di derogare al precetto contenuto nell'art. 102 Cost., costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, co. 1, Cost., con la conseguente esclusione della possibilità d'individuare la fonte dell'arbitrato in una volontà autoritativa e la necessità di attribuire alla norma di cui all'art. 806 c.p.c. il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell'ordinamento. Se è la volontà delle parti a costituire l'unico fondamento della competenza degli arbitri, deve necessariamente riconoscersi che le parti, così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli stessi anziché al giudice ordinario, possono anche optare per una decisione da parte di quest'ultimo, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l'adozione di condotte processuali convergenti verso l'esclusione della competenza arbitrale e, segnatamente, mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato. Dal momento che il compromesso in arbitrato o la clausola compromissoria possono essere derogate dalle parti anche tacitamente, l’eccezione di arbitrato, in ragione della presenza di una clausola compromissoria nello statuto sociale, deve intendersi quale eccezione di parte in senso stretto e come tale non rilevabile d’ufficio dal giudice, essendo dunque subordinata la dichiarazione di incompetenza alla proposizione della relativa eccezione da parte del convenuto.
L’impugnazione della delibera di messa in liquidazione della società ex art. 2484, n. 6, c.c. e l’azione di responsabilità sociale hanno ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e sono, pertanto, compromettibili in arbitri. Si tratta, infatti, di domande inerenti a controversie sorte tra i soci, ovvero fra i soci e la società, che non coinvolgono alcun interesse di natura pubblicistica, ma esclusivamente l’interesse dei soci e della società al corretto e ordinato svolgimento dell’attività dell’ente. La delibera di messa in liquidazione della società, d'altra parte, è autonoma e successiva rispetto a quella di approvazione di bilancio, che costituisce un documento con funzioni informative rispetto al quale è ravvisabile un interesse dei terzi alla veridicità, chiarezza e completezza dei dati in esso contenuti, la cui impugnazione non è demandabile alla competenza degli arbitri.
Ciò che rileva, al fine di verificare la compromettibilità o meno in arbitri della controversia, non è l’oggetto della delibera o la circostanza che la stessa coinvolga interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere più generale, come quelli posti a tutela della società o della collettività dei soci. Invero, l'area dell'indisponibilità è più ristretta di quella degli interessi genericamente superindividuali e, pertanto, la natura sociale o collettiva dell'interesse non può valere ad escludere la deferibilità della controversia al giudizio degli arbitri, poiché la presenza di tale carattere denota soltanto che l'interesse è sottratto alla volontà individuale dei singoli soci, ma non implica che eguale conseguenza si determini anche rispetto alla volontà collettiva espressa dalla società (o da altro gruppo organizzato) secondo le regole della rispettiva organizzazione interna, la cui finalità è proprio quella di assicurare la realizzazione più soddisfacente dell'interesse comune dei partecipanti. Perché l'interesse possa essere qualificato come indisponibile è necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla.
La deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio non chiaro, non veritiero o non corretto (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio, costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto (art. 2379 c.c.), essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del pari destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione. In altri termini, un bilancio redatto in violazione dell’art. 2423, co. 2, c.c. è, di per sé, illecito e costituisce, quindi, l’oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; invero, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell’esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi nei quali dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l’iscrizione.
Con il principio della chiarezza si è voluto perseguire l’obiettivo di dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un’adeguata e intellegibile informazione sulla composizione del patrimonio sociale e non solo sui fattori positivi e negativi del reddito; per tale ragione si è ritenuto di imporre l’indicazione analitica delle poste e degli elementi che, complessivamente considerati, conducono ad enucleare il valore globale del patrimonio sociale e del risultato economico del periodo. Con i principi della verità e della correttezza il legislatore ha inteso far sì che il bilancio fornisca una rappresentazione corrispondente alla realtà tanto del risultato economico conseguito nel periodo di riferimento, quanto della consistenza e composizione del patrimonio sociale al termine dell’esercizio. In particolare, il principio di verità attiene sia al contenuto del bilancio, che alla valutazione degli elementi patrimoniali che in esso figurano. E così, sotto il primo profilo, un bilancio può ritenersi vero se comprende tutti o solo gli elementi che compongono il patrimonio dell’impresa alla data considerata, senza alcuna omissione di attività o passività reali o appostazione di attività e passività fittizie. La veridicità e la correttezza, nei termini innanzi indicati, possono e devono essere assicurate mediante l’esatta osservanza delle norme di dettaglio che indicano le voci rilevanti e le condizioni per la relativa appostazione. Ancor più marcato è, poi, il rilievo delle norme di dettaglio in rapporto alla verità e correttezza del bilancio, sotto il profilo della valutazione delle poste. Ed infatti, atteso che diversi possono essere i criteri di valutazione utilizzabili, la verità del bilancio, per i fini prescritti dalla disciplina civilistica, ricorre allorquando le diverse poste siano rappresentate nella stretta osservanza dei criteri di valutazione dettati dal codice civile. In definitiva, dunque, il bilancio può dirsi vero e corretto solo quando venga redatto nell’osservanza delle disposizioni codicistiche – completate ed integrate dai principi contabili – in tema di struttura, forma e contenuto del cennato documento contabile e di criteri di valutazione dei singoli elementi.
Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo di soci o di terzi. L’area dell’indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. Con specifico riferimento all’ipotesi di invalidità della delibera discendente dalla mancata convocazione di un socio, ferma la nullità della delibera, non sussiste coincidenza tra l’ambito delle nullità e l’area più ristretta dell'indisponibilità del diritto, dovendo in quest’ultima area essere ricomprese esclusivamente le nullità insanabili; la nullità della delibera assembleare per “mancata convocazione” del socio è, per contro, soggetta al regime delle sanatorie della nullità previsto dall’art. 2379 bis c.c. Inoltre, il diritto all'informazione del singolo socio in occasione della convocazione di assemblea è oggetto di una previsione posta a garanzia di un interesse individuale del socio stesso e non anche di soggetti terzi e, di conseguenza, da quest'ultimo disponibile e rinunciabile.
Nei rapporti tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale non è applicabile l'art. 295 c.p.c. e, pertanto, non è dato al giudice ordinario sospendere il processo dinanzi a lui instaurato per pregiudizialità, tecnica o logica, di una lite pendente dinanzi agli arbitri. Infatti, il rapporto di pregiudizialità tra due liti che impone al giudice di sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa, quindi, astrattamente configurarsi il conflitto di giudicati. Ne consegue che la natura privata dell'arbitrato e del provvedimento che ne deriva, escludendo il pericolo di un contrasto di giudicati, esclude anche la possibilità per il giudice di sospendere la causa in attesa della definizione di una lite pendente davanti agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato.
Il funzionamento della società consortile ed i rapporti con i suoi consorziati sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consortile. Lo statuto ed il regolamento consortile di una società consortile possono prevedere, ai sensi dell’art. 2615 ter c.c., nell’ambito ed in attuazione dello scopo consortile e del relativo oggetto sociale, che i soci – che fruiscono dei servizi della società – possano essere tenuti a contribuire alle spese ed ai costi della società ed a ripianare l’eventuale disavanzo della stessa; le relative prescrizioni attuative e specifiche di tale forma di contribuzione possono essere legittimamente disciplinate anche nel solo regolamento consortile.
Nelle società consortili organizzate in forma capitalistica, i contributi pecuniari ulteriori (rispetto ai conferimenti promessi) dei soci rappresentano degli apporti fuori capitale che si aggiungono ai conferimenti dei soci e trovano giustificazione nello scopo mutualistico-imprenditoriale perseguito e nella connessa e conseguente esigenza di assicurare costantemente alla società consortile le risorse finanziarie occorrenti alla copertura periodica di spese e costi di gestione, ovvero, in caso di disavanzo, al ripianamento delle perdite.
In tal senso, la società consortile – che richieda ai soci il pagamento dei contributi consortili (come quantificati nella contabilità aziendale secondo i criteri stabiliti nel regolamento consortile) – agisce in ragione del rapporto sociale e lo stesso contratto di società costituisce la causa petendi sottesa; con la conseguenza che la relativa controversia, avendo ad oggetto diritti disponibili, è compromettibile in arbitrato nell’ipotesi in cui sia prevista apposita clausola compromissoria nello statuto.
È opponibile alla curatela fallimentare la clausola compromissoria contenuta in uno statuto di società consortile, qualora la procedura agisca nei confronti dei soci per far valere diritti patrimoniali relativi a contributi e crediti maturati nei confronti dei soci prima del fallimento, ovvero già presenti ed esistenti nel patrimonio del fallito prima della stessa declaratoria di insolvenza: in tale ipotesi la clausola è opponibile al curatore che aziona il medesimo contratto sociale (e lo statuto) per vantare pretese verso i soci. La clausola arbitrale resta efficace per i fatti anteriori al fallimento, essendo la pretesa sorta nel vigore del negozio governato dalla clausola compromissoria e nella specie il contratto di consorzio permane, non è sciolto dal fallimento. In casi di tal fatta, il curatore fallimentare agisce in rappresentanza del fallito e non della massa dei creditori, facendo valere un’utilità derivante dall’esecuzione di un contratto, contenente una clausola arbitrale; donde la continuità di funzionamento del meccanismo negoziale presidiato dalla clausola compromissoria stipulata dal soggetto già fallito, che risulta opponibile al curatore e, per esso, all’assuntore in caso di concordato fallimentare.