Poiché l'area della non compromettibilità in arbitri è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto (intesa quale irrilevanza della volontà del titolare del diritto quanto alla configurazione della stessa posizione soggettiva), nozione che non può essere sovrapposta a quella dell'inderogabilità di una data disciplina (che riguarda i limiti posti dall'ordinamento all'autonomia privata nel regolare un dato rapporto), sono da ritenersi arbitrabili ai sensi dell'art. 36 d.lg. 5-2003 (altro…)
Le controversie insorte tra società e soci relative alla validità della delibera assembleare di approvazione del bilancio, in presenza di clausola compromissoria statutaria, sono rimesse alla competenza arbitrale, attesa la non coincidenza (altro…)