Ai sensi dell’art. 4 l.d.a. ricevono tutela autorale in forma autonoma rispetto all’opera originaria, ancorché senza pregiudizio dei diritti esistenti sulla stessa, anche le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, tra cui sono ricomprese espressamente le traduzioni in altra lingua.
Ai sensi dell’art. 7 l.d.a. è considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
L’attività tipica del curatore di un’opera si sostanzia in un apporto ulteriore e diverso da quello del traduttore; dunque, il curatore è titolare di diritti d’autore solo se la manifestazione esteriore della sua attività si sostanzia, a sua volta, in un’opera dell’ingegno, suscettibile di tutela, differente e ulteriore rispetto non solo all’opera originaria, ma anche all’opera derivata, realizzata dal traduttore.
Nei procedimenti di descrizione ed istruttoria preventiva in materia di software, la normativa applicabile è quella fornita dalla legge 22/04/1941 n° 633 sul diritto di autore, ed in particolare dagli artt. 161 e 162, il quale ultimo richiama, per i procedimenti di descrizione e perizia, le norme del codice di procedura civile in tema di istruzione preventiva.
Tali procedimenti sono quindi di competenza presidenziale e rientrano nelle materie affidate alla Sezione Specializzata in materia di impresa.
Il brevetto non può beneficiare della priorità rivendicata quando comprende una combinazione di caratteristiche che non era presente nel modello di utilità italiano. In questo caso, la data di effettiva priorità del brevetto coincide con la data di deposito della domanda internazionale.
Nel valutare il requisito dell’attività inventiva in sede di CTU è corretta la metodica del could-would approach applicata dall’EPO proprio al fine di analizzare quale sarebbe stata la condotta del tecnico del ramo in presenza di un determinato problema tecnico.
La mera produzione di documenti non solleva la parte che contesta la validità del titolo dall’argomentare specificamente la rilevanza di ciascuno di essi.
L’art. 87 della Convenzione sul Brevetto europeo, (così come l'4 comma 3° del CPI) consente il riconoscimento del diritto di priorità in presenza di qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda. Ne discende che (altro…)
L'istituto della priorità ha la funzione di consentire al richiedente di disporre di un “periodo di riflessione” durante il quale valutare l'ambito territoriale in cui ricercare effettivamente la tutela, evitando di dover depositare contemporaneamente le domande in tutti i Paesi di interesse potenziale, mantenendo comunque salvo il requisito della novità nei vari Paesi (altro…)