L’istituto della litispendenza, quale espressione del principio "ne bis in idem", opera anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino in gradi diversi e, dunque, anche in tal caso, il giudice successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza e a disporre la cancellazione della causa dal ruolo. L’art. 39 c.p.c. infatti, sembra supporre (altro…)