In tema di giurisdizione, l'art. 7, co. I, n. 2 Reg. UE 1215/2012 conferma il criterio del luogo di verificazione dell’evento dannoso come criterio di competenza. In conformità a quanto affermato ripetutamente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione.
In caso di illecito effettuato a mezzo internet (promozione e pubblicizzazione di beni senza autorizzazione del titolare), la lesione del diritto della vittima è stato cagionata nel luogo di visualizzazione della promozione commerciale dei beni. Una diversa interpretazione, in caso di illecito effettuato a mezzo internet, che individuasse la competenza ora nel luogo dell’inserzionista, ora del server, renderebbe non solo eccessivamente oneroso -se non addirittura impossibile- per la vittima dell’illecito stabilire il luogo idoneo a fondare il collegamento, ma anche consentirebbe agli autori degli illeciti, che facessero ricorso al commercio elettronico, di sottrarsi alla giurisdizione italiana, pur operando sul mercato italiano, quando avessero sede all’estero, applicandosi, in base al menzionato regolamento europeo, il medesimo criterio dell’”evento dannoso”. In altre parole, si creerebbe un grave vulnus che pregiudicherebbe l’efficacia delle norme, per quanto rileva, del diritto industriale e delle direttive europee, qualora fosse consentito l’uso di segni distintivi contro la volontà del titolare del diritto, mediante offerta o pubblicità su internet destinata a consumatori che si trovassero sul territorio dello stato, per il solo fatto che il server o il prodotto si trovi in uno stato terzo.
In caso di vendita non autorizzata di prodotti recanti dicitura "campione" e "vendita vietata", la presenza delle predette diciture esclude che sia implicitamente riconosciuto il consenso del titolare del marchio alla loro immissione in commercio e conferma la non esistenza dei presupposti di operatività dell’esaurimento del diritto, per carenza del consenso del titolare.
La vendita di prodotti, quand'anche autorizzata e pertanto soggetta ad esaurimento dei diritti, in violazione delle disposizioni dell’etichettatura (mancata menzione degli ingredienti) e con alterazione dei prodotti nella parte relativa al confezionamento configurerebbe un "motivo legittimo" che giustifica l’opposizione del titolare del diritto.
In materia di contraffazione, l'onere incombente sul titolare o sul licenziatario esclusivo del marchio deve ritenersi assolto ove si documenti la commercializzazione da parte del convenuto (altro…)
La legittimazione ad agire in contraffazione spetta in via autonoma al licenziatario esclusivo; egli è infatti portatore di un proprio autonomo interesse a poter godere pienamente, nell’ambito della licenza, (altro…)
Nel contratto di licenza di beni della proprietà intellettuale o industriale, le parti possono prevedere una pattuizione sulle modalità di smaltimento delle giacenze di magazzino di res prodotte dal licenziatario in costanza di rapporto ma rimaste invendute (altro…)
In mancanza di diverse pattuizioni, l’imprenditore, che abbia acquistato merce con segni distintivi, ha invero diritto alla commercializzazione del prodotto anche successivamente alla risoluzione del rapporto (altro…)
In base al principio dell'esaurimento, in mancanza di diverse pattuizioni, colui che abbia acquistato merce con segni distintivi ha diritto alla commercializzazione del prodotto anche (altro…)
Il principio dell’esaurimento consente al titolare dei diritti di proprietà industriale l’esercizio dell’esclusiva con la prima immissione in commercio del prodotto, impedendola, invece, con riguardo ai successivi atti di circolazione del medesimo, perché (altro…)
L’art. 5, comma 2 c.p.i. è una norma di salvaguardia che consente al titolare del marchio, anche quando abbia “consumato” i suoi diritti di esclusiva, di intervenire per evitare che, in presenza di determinate condizioni, a causa del comportamento del terzo la (altro…)
Il principio di esaurimento è frutto di un contemperamento dei contrapposti interessi, di cui sono portatori i titolari dei diritti di proprietà industriale e la collettività: i primi ad ottenere un’esclusiva, restringendo la libertà di concorrenza; la seconda (altro…)
Nella individuazione del giudice competente a decidere in sede cautelare sulla violazione di diritti di marchio, il criterio del forum commissi delicti si applica non solo con riguardo al luogo di consumazione del fatto illecito, ma anche (altro…)