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Presupposti per l’accertamento dello stato di scioglimento di una S.r.l. da parte del Tribunale
Non ricorrono i presupposti perché il Tribunale eserciti i propri poteri suppletivi ai fini dell’accertamento dello stato di scioglimento e...

Non ricorrono i presupposti perché il Tribunale eserciti i propri poteri suppletivi ai fini dell'accertamento dello stato di scioglimento e dell'apertura della liquidazione della società allorché tale esito sia percorribile in via autonoma dal socio (ricorrente) titolare di una quota qualificata del capitale sociale tale da attribuirgli la facoltà di convocare direttamente l’assemblea, acclarare la causa di scioglimento ex art. 2485, comma 2, c.c., e nominare il liquidatore, dotato di tutti i poteri di legge.

Non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 2484, comma 1, n. 2, c.c. di impossibilità di conseguire l’oggetto sociale in caso di inesperienza dell'unico socio superstite a gestire la società, circostanza che non integra certamente l’impossibilità giuridica o materiale ma comunque, oggettiva, assoluta e definitiva di perseguire l’oggetto sociale.

Non ricorre la fattispecie di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. che prevede lo scioglimento delle società a responsabilità limitata nel caso di impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea allorché l’organo assembleare non risulti stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali.

In caso di società a responsabilità limitata partecipata da due soci, il decesso di uno dei due soci senza che ne sia stata accettata l'eredità da parte di alcuno, non è ostativo alla convocazione dell’assemblea da parte dell'altro socio superstite detentore di una partecipazione qualificata a tale titolo, potendo egli chiedere la nomina del curatore dell’eredità giacente ex art. 528 c.c. al quale comunicare la convocazione dell’assemblea dei soci.

 

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Morte dell’unico socio di s.r.l., curatore dell’eredità giacente e scioglimento della società
La morte dell’unico socio di S.r.l. non integra la causa di scioglimento per inattività ex art. 2484 n. 3 c.c.,...

La morte dell'unico socio di S.r.l. non integra la causa di scioglimento per inattività ex art. 2484 n. 3 c.c., posto che il curatore dell'eredità giacente (ove nominato), dovendo per legge esercitare le ragioni della eredità ed amministrarla, è anche investito della gestione della posizione di socio. Il curatore dell'eredità giacente, debitamente autorizzato, può altresì decidere, come socio, previa convocazione dell’assemblea, la messa in liquidazione volontaria della società e la nomina del liquidatore.

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I poteri amministrativi del curatore eredità giacente di un socio unico
Il curatore dell’eredità giacente di un socio unico di una società in liquidazione ha il potere di convocare l’assemblea e...

Il curatore dell'eredità giacente di un socio unico di una società in liquidazione ha il potere di convocare l'assemblea e deliberare la nomina del liquidatore. Non può invece provvedervi il Tribunale che interviene solo in caso di inerzia o esito negativo dell'assemblea, secondo la procedura trifasica prevista dagli artt. 2484 e ss., procedura quindi che non trova applicazione nel caso di compagine societaria composta solo dal curatore dell'eredità giacente.

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Azione di responsabilità nei confronti degli eredi dell’amministratore deceduto
Nel caso di azione di responsabilità promossa ex art. 146 L.F. avverso un soggetto successivamente deceduto, questa non può proseguire...

Nel caso di azione di responsabilità promossa ex art. 146 L.F. avverso un soggetto successivamente deceduto, questa non può proseguire nei confronti degli eredi che abbiano rinunciato all'eredità, e ciò anche nel caso in cui la rinuncia avvenga in un momento successivo alla notifica della riassunzione del giudizio nei loro confronti, dovendo essere riconosciuta efficacia retroattiva a tale scelta ai sensi dell'art. 521 c.c..

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La disciplina del sequestro conservativo in caso di accoglimento parziale della domanda
L’accoglimento della domanda per un importo inferiore a quello inizialmente richiesto – e per il quale era stato ottenuto un...

L’accoglimento della domanda per un importo inferiore a quello inizialmente richiesto - e per il quale era stato ottenuto un sequestro conservativo sui beni del convenuto - «non comporta la declaratoria di parziale inefficacia del sequestro (che si avrebbe solo in caso di accertamento dell’inesistenza totale o parziale del diritto di credito cautelato)»; piuttosto, la predetta misura cautelare si converte automaticamente in un pignoramento dei beni sequestrati per la minor somma per la quale il convenuto è stato effettivamente condannato.

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