Ai fini del riconoscimento al danneggiato anche del danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi.
Deve escludersi la responsabilità dell'amministratore di s.r.l. per aver venduto terreni della società amministrata, poi fallita, ad altra società a lui stesso riconducibile, se il fallimento attore non fornisce la prova che (altro…)