Il socio di s.r.l. ha diritto di chiedere con provvedimento d'urgenza l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale per consentirgli la tempestiva verifica della gestione in corso e di quella passata. Precisamente: a) al socio spetta di ricevere informazioni sullo svolgimento dell'attività sociale oltre al diritto di consultare i libri sociali e la documentazione attinente all'amministrazione della società, non invece il diritto a procedere autonomamente ad atti di ispezione, sicché l'esercizio del diritto di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili; b) le modalità di esercizio del diritto di accesso devono essere improntate al canone della buona fede; c) l'accesso alla documentazione societaria da parte del socio deve essere eseguito nel rispetto delle esigenze gestionali della società e i tempi e i modi del suo esercizio - ferma la piena estrinsecazione del diritto del socio - devono essere concordati con gli organi societari; d) a seguito dell'avvenuto accesso il socio deve garantire la riservatezza circa le informazioni contenute nei documenti visionati. (altro…)
L'impossibilità per il socio non amministratore di procedere al controllo sulla regolare gestione sociale e sull'andamento economico finanziario della società a r.l. per il tramite della normale interlocuzione con gli organi sociali legittima il ricorso in via d'urgenza al Tribunale e, attesa la necessità di collaborazione degli organi sociali, l'emanazione di un provvedimento (altro…)
Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermediari e la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza per gli hosting provider e gli Internet Service Provider (ISP), previste nel D. Lgs. n. 70/2003 e nella direttiva sul commercio elettronico, lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie, le qualihanno lo scopo di porre fine a violazioni in atto e di impedire che proseguano e si reiterino nel tempo a venire.
Le misure inibitorie e ingiunzionali possono essere emesse anche nei confronti del prestatore intermediario, devono essere effettive per impedire non solo la prosecuzione delle violazioni in corso, ma anche le violazioni future, mediante la reiterazione di quelle verificatesi, eludendo la portata imperativa delle inibitorie anteriormente emesse, attraverso meri espedienti tecnologici. L’effettività della misura inibitoria comporta l’ammissibilità di tale misura, quand’anche vieti in modo totalmente generale l’accesso a un sito internet, ove siano resi accessibili contenuti senza l’autorizzazione del titolare dei diritti, purché proporzionata in modo da bilanciare i diritti di privativa con la libertà di informazione.
Inibire una condotta illecita già verificatasi in passato e più volte reiterata costituisce, già di per sé, sufficiente descrizione del comportamento vietato per il futuro; venuta in essere la condotta inibita e denunciata tale condotta agli ISP, le misure tecniche necessarie a impedire il suo reiterarsi appartengono alla fase attuativa dell’inibitoria, non a quella autorizzativa, implicando, tra l’altro, attività materiali inerenti allo specifico settore tecnologico: diversamente, l’effettività di provvedimenti che indichino a priori le modalità tecniche di attuazione dell’ordine inibitorio sarebbe agevolmente eludibile attraverso escamotage telematici di vario genere.
La tecnica di commercializzazione attraverso “tabelle di concordanza” o di “equivalenza” determina una violazione dei diritti esclusivi spettanti al titolare del marchio ai sensi dell’art.20, comma 1, lettera a) c.p.i.. L'intento contraffattorio dei marchi altrui viene implicitamente riconosciuto allorché si ricorre a un disclaimer che confessa l’intento di (altro…)
A seguito di una pronuncia sull’an dell’illecito di contraffazione, nel giudizio avente ad oggetto il solo profilo risarcitorio sono oggetto di indagine giudiziale le sole condotte specificatamente censurate ed oggetto di contraddittorio entro (altro…)
Il boicottaggio (c.d. secondario) rappresenta un illecito anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. i cui presupposti sono integrati qualora siano dimostrate: (a) la forza contrattuale dell’impresa boicottante (non essendo necessario, invece, il ricorrere di una posizione dominante, a differenza del boicottaggio c.d. primario); (b) l’“intesa” (altro…)
La falsa informazione destinata alla generalità dei consumatori e avente carattere di sistematicità e diffusività, contenuta nel manuale di istruzioni del prodotto o fornita, nel contesto di negozi “monomarca”, dagli addetti alle vendite del medesimo, (altro…)
Il diritto alla consultazione della documentazione sociale di cui all'art. 2476, comma 2, c.c. include anche la facoltà per i soci di estrarre, a proprie spese, copie della stessa.
E' ammissibile (altro…)
L'interesse di una parte all'altrui adempimento degli obblighi sanciti da un lodo arbitrale irrituale deve ritenersi soddisfatto da una pronuncia di condanna in tal senso, senza possibilità di emettere "ora per allora" alcuna ulteriore statuizione risarcitoria. L'ordinamento processuale italiano, infatti, conosce, per l'attuazione degli obblighi di fare infungibile, il rimedio di cui all'art. 614-bis c.p.c., che tuttavia non può esser accordato d'ufficio.
La mera presentazione delle dimissioni da parte dell'amministratore non esonera lo stesso dall'obbligo di rispettare il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 c.c. se lo statuto sociale prevede che il venir meno di uno dei consiglieri di amministrazione comporta la necessità di rinnovare interamente l'intero consiglio di amministrazione, con la conseguente permanere in regime di proroga fino al rinnovo del precedente organo amministrativo.
La disciplina dettata dall’art. 2596 c.c. non si applica al patto di non concorrenza che sia parte di una più ampia regolazione negoziale dei rapporti tra le parti.