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La titolarità dei diritti sul software realizzato in esecuzione di un contratto d’opera
Il disposto dell’art. 64-bis l.d.a., nel descrivere dettagliatamente il contenuto del diritto relativo all’opera “programma per elaboratore”, coperto dalla tutela...

Il disposto dell’art. 64-bis l.d.a., nel descrivere dettagliatamente il contenuto del diritto relativo all’opera “programma per elaboratore”, coperto dalla tutela autoriale, omette di specificare se le singole facoltà, ivi ricomprese, debbano ascriversi al diritto d’autore nella sua componente morale, incedibile e spettante al solo autore materiale ed ai relativi eredi, ovvero nella sua componente economica, liberamente cedibile, anche con atto inter vivos, a titolo oneroso.

Pur essendo pacifico l’acquisto del diritto di utilizzazione economica del programma (ai sensi dell’art. 12-bis l.d.a., da ritenersi estensibile alle opere realizzate in adempimento di obblighi di prestazioni di lavoro autonomo) da parte del committente, a seguito dell’esecuzione di un contratto d’opera inter partes, rimane ferma la titolarità del diritto morale d’autore in capo al prestatore d’opera, che materialmente ha realizzato il programma, nonostante la cessione dei diritti di sfruttamento economico: prerogativa da ritenersi naturaliter comprensiva del diritto a non vedere modificata la propria opera da parte di terzi, come evincibile dal disposto dell’art. 20 l.d.a.

Il predetto diritto morale insorge contro qualsiasi modificazione dell’opera e sussiste, in capo al relativo autore, se e nella misura in cui detta modificazione risulti anche soltanto potenzialmente foriera di un pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione; in tal caso soltanto l’eventuale acquiescenza, tacitamente prestata, con una condotta inerte da parte del programmatore, potrebbe fare ritenere quest’ultimo decaduto dalla possibilità di opporsi giudizialmente ad un’eventuale modificazione invito domino.

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Titolarità del software commissionato nell’ambito del contratto d’opera
L’art. 110 lda si applica solo nei rapporti tra le parti e non tra soggetti parzialmente diversi in cui la...

L'art. 110 lda si applica solo nei rapporti tra le parti e non tra soggetti parzialmente diversi in cui la stipula del contratto di trasmissione dei diritti di utilizzazione rileva solo come fatto storico. In particolare, l’art. 110 lda non trova applicazione quando l’acquirente a titolo derivativo agisca nei confronti di coloro che utilizzano illecitamente l’opera.

I principi dettati dall’art. 12 bis lda, ai sensi del quale il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro, si applicano, in via analogica, anche al caso in cui la realizzazione del software sia commissionata nell’ambito di un contratto d’opera.

La tutela ex art 98 e 99 c.p.i non presuppone una novità e irreperibilità assoluta delle informazioni ma, facendo riferimento alla non accessibilità nella precisa configurazione o combinazione, vale a riconoscere tutela all’insieme organizzato di informazioni, quand’anche ciascuna di queste possa essere isolatamente appresa aliunde. Esse sono connotate da un intrinseco valore economico e adeguatamente protette tramite l’adozione di password di accesso al server aziendale o comunque tutelabili ai sensi dell’art. 2598 n. 3 cc ove non ricorressero tutti i requisiti dell’art. 98 c.p.i.

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Riproduzione illecita di software e quantificazione del danno patrimoniale
In applicazione dell’art. 158 L.d.A., in ordine al danno patrimoniale, il risarcimento dovuto al danneggiato autore dell’opera contraffatta può essere...

In applicazione dell'art. 158 L.d.A., in ordine al danno patrimoniale, il risarcimento dovuto al danneggiato autore dell'opera contraffatta può essere alternativamente liquidato con riferimento agli utili realizzati in conseguenza delle condotta illecita o in relazione alla liquidazione forfettaria basata sul prezzo di mercato della licenza relativa al software illecitamente utilizzato.
Il criterio di quantificazione alternativa del danno patrimoniale previsto dall'art. 158 L.d.A. va tenuto distinto dall'istituto della retroversione degli utili di cui all'art. 125 c.p.i. in quanto il legislatore ha ritenuto di non introdurre, nel sistema rimediale delle violazioni del diritto d'autore, la più drastica tutela restitutoria che ha invece giudicato più opportuna in materia di diritti di proprietà industriale, considerando come sufficiente e adeguato un sistema più elastico e flessibile, modulabile caso per caso, in cui i profitti realizzati dall'autore della violazione giocano come elemento concorrente di valutazione.

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La descrizione in un caso di abusiva duplicazione di un software applicativo
Nel rimedio della descrizione il fumus va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova –ritenuta utile...

Nel rimedio della descrizione il fumus va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova –ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito- e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela.

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Utilizzazione abusiva di un software e risarcimento del danno
La disinstallazione di un software durante l’esecuzione delle operazioni di descrizione ex art. 129 c.p.i. costituisce conferma della consapevolezza del...

La disinstallazione di un software durante l’esecuzione delle operazioni di descrizione ex art. 129 c.p.i. costituisce conferma della consapevolezza del resistente della mancanza di licenza d’uso relativa al software e, quindi, del carattere abusivo dell’utilizzazione di questo.

In tema di diritto d’autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che sussiste in re ipsa, salva la prova contraria, incombendo al danneggiato solo la dimostrazione della sua estensione.

In tema di diritto d’autore, ai sensi dell’art. 158 comma 2 l.d.a. il danno patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di esclusiva può essere liquidato in via forfettaria sulla base del cd. prezzo del consenso, che, in virtù dell’impiego dell’espressione “quanto meno”, rappresenta la soglia minima risarcitoria.

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Il plagio parziale di un programma per elaboratore e la relativa commercializzazione di un software “clone”
La protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori (il “software”, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al...

La protezione del diritto d'autore riguardante programmi per elaboratori (il "software", che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell'originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un'elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la creatività e l'originalità sussistono anche quando l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.

L'adattamento e la trasformazione di un programma al fine della sua utilizzazione in una versione più aggiornata costituisce plagio parziale del programma stesso, ai sensi dell'art. 64-bis l.d.a, e non una sua originale rielaborazione né una sua modificazione essenziale all'uso o utile al conseguimento dell'interoperabilità.

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Diritto d’autore: il requisito di originalità di un software, concorrenza sleale e risarcimento del danno
La protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori (il software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al...

La protezione del diritto d'autore riguardante programmi per elaboratori (il software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell’originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un’elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la creatività e l’originalità sussistono anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.

 

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Violazione di diritti d’autore su programmi per elaboratore e misura cautelare della descrizione
Nel caso di violazione di diritti d’autore sui programmi per elaboratore svolta da aziende che duplicano e usano i programmi...

Nel caso di violazione di diritti d’autore sui programmi per elaboratore svolta da aziende che duplicano e usano i programmi internamente senza acquisire regolare licenza, non v’è altro modo per il titolare dei diritti di provare in maniera certa la violazione, se non (altro…)

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