In tema di decreto ingiuntivo, l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 cod. proc. civ. non è finalizzata a un nuovo esame dei presupposti di cui agli artt. 642 e 648 cod. proc. civ. e può trovare accoglimento solo in presenza gravi motivi, che ricorrono allorché vi sia il pericolo che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave e irreparabile il debitore ovvero quando l’opposizione sia manifestamente fondata (nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato i suddetti gravi motivi nel rischio che la società opposta non fosse in grado di fornire idonee garanzie di restituzione delle somme ingiunte in caso di futura soccombenza, considerata anche l’entità del credito azionato e la natura di ente pubblico territoriale, soggetto a stringenti vincoli di bilancio, del soggetto ingiunto).
La controversia avente ad oggetto il pagamento del prezzo relativo ad un contratto di cessione di quote sociali può formare oggetto di clausola compromissoria e, pertanto, può essere sottoposta ad arbitrato. Infatti, tale controversia non ha ad oggetto diritti indisponibili (come gli interessi della società) e non concerne la violazione di norme inderogabili poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi (quali, ad esempio, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio).
In caso di eccezione preliminare di compromesso proposta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, quando ritiene fondata tale eccezione, deve dichiarare la propria incompetenza e revocare il decreto ingiuntivo.
In materia di spese del giudizio, il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. può essere derogato, ex art. 92 c.p.c. (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018) quando vi è soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o altre gravi ed eccezionali ragioni.
Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto al successivo giudizio di opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale il ricorso per ingiunzione funge da atto introduttivo. Perciò, il giudice che, con sentenza, chiude il giudizio di opposizione deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite.
In assenza di adeguata prova sulla volontà delle parti di mantenere in vita clausole contrattuali del contratto preliminare non riprodotte nel contratto definitivo, il contratto preliminare viene assorbito dal contratto definitivo, anche se il primo è stato stipulato nel medesimo giorno del secondo.
In assenza di adeguata prova sulla volontà delle parti di mantenere in vita clausole contrattuali del contratto preliminare non riprodotte nel contratto definitivo, il contratto preliminare viene assorbito dal contratto definitivo.
Anche qualora abbia ad oggetto la documentazione sociale e si fondi sul diritto di accesso dei soci di s.r.l. alla stessa ex art. 2476, co. 2, c.c., l’ingiunzione è fruibile per ottenere la consegna di beni mobili determinati di cui sia certa l’esistenza, e non (altro…)
Il convenuto contumace che si costituisca in giudizio a seguito della notifica di ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c. deve considerarsi decaduto dal potere di proporre eccezioni in senso stretto, ivi comprese quelle in tema di competenza arbitrale e prescrizione, (altro…)
In una S.p.a spetta al consiglio di amministrazione, quale organo proprio della società, la competenza a fissare gli emolumenti relativi all’esercizio di funzioni delegate. (altro…)
La delibera con cui l'assemblea determina il compenso per l'attività svolta a favore della società (nel caso di specie, dal liquidatore) è documentazione idonea, ai sensi dell'art. 642 c.p.c. comma 2, perché sia concessa esecutività provvisoria al decreto col quale si ingiunge alla società il pagamento del compenso dovuto.