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Clausola compromissoria statutaria, competenza del giudice ordinario e giudizio monitorio
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio e formulata con ampio tenore testuale nel senso di devolvere al...

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio e formulata con ampio tenore testuale nel senso di devolvere al giudizio degli arbitri qualunque controversia tra soci o soci e società va interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa e, quindi, va ricompresa nella competenza arbitrale l'azione volta a far valere crediti derivanti dal recesso della società consorziata, trattandosi di diritti inerenti i rapporti tra la società e i soci e attinenti proprio all’esecuzione della disciplina statutaria. La presenza della clausola statutaria non eslcude, però, la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, laddove però, in sede di opposizione, il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, il giudice ordinario deve rimettere la controversa agli arbitri

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Lo smarrimento dei libri sociali è grave inadempimento tale da pregiudicare il diritto al compenso del Sindaco
Alla richiesta di pagamento del proprio onorario da parte del Presidente del Collegio Sindacale è legittima l’opposizione, ex art. 1460...

Alla richiesta di pagamento del proprio onorario da parte del Presidente del Collegio Sindacale è legittima l'opposizione, ex art. 1460 c.c., del precedente inadempimento dello stesso quale lo smarrimento dei libri sociali, anche qualora, al momento stesso della perdita e anticipatamente all'avvio di un giudizio, non siano state avanzate domande di danno. Uno dei doveri essenziali per un sindaco è infatti la tenuta dei libri di sua competenza. Lo smarrimento degli stessi, è senza dubbio, una violazione dell'implicito sinallagma che, anche nel rapporto organico, lega sindaco e società (compenso come adempimento dei doveri di sindaco, fra i quali il mantenimento in ordine dei libri sociali).

Con la cancellazione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c., la società si estingue, con un meccanismo che, in via antropomorfa, può essere avvicinato a quello della morte della persona fisica. Dal punto di vista sostanziale (successione nei rapporti attivi e passivi), vi è la disciplina del terzo comma dell'art. 2495 c.c.. Dal punto di vista processuale, il fenomeno, appunto in analogia a quello della morte della persona fisica, viene ritenuto interruttivo.

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Opposizione a decreto ingiuntivo: tra efficacia del foro pattizio esclusivo e preclusione di domande nuove nella memoria ex art. 171-ter c.p.c
La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo, richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall’utilizzo dell’aggettivo “esclusivo” oppure...

La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo, richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall’utilizzo dell’aggettivo “esclusivo” oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrino la comune volontà delle parti di attribuire il carattere dell’esclusività a quel foro; in difetto, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell’eccezione d’incompetenza, di contestare – a pena d’inammissibilità – tutti i fori concorrenti.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, previsto dall’art. 645 c.p.c. e configurabile come fase eventuale e non autonoma del procedimento monitorio, il convenuto in senso sostanziale è tenuto, sin dall’atto introduttivo, a proporre integralmente le proprie difese, comprese le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d’ufficio, secondo quanto previsto per il giudizio ordinario di cognizione. La memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c. è funzionalmente destinata alla proposizione di "domande ed eccezioni che siano conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni formulate dal convenuto o dal terzo, nonché alla precisazione o modifica delle difese già proposte". Non è invece consentita – risultando inammissibile – la proposizione tardiva di domande autonome e del tutto nuove, fondate su fatti non allegati nell’atto di opposizione, tali da estendere l’oggetto del giudizio e compromettere l’effettività del diritto di difesa della controparte.

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Clausola compromissoria e competenza del giudice ordinario per l’emissione di decreto ingiuntivo
Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l’esistenza di una clausola compromissoria...

Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi.

Poiché l’eccezione di arbitrato non è rilevabile d’ufficio e l’improponibilità della domanda in conseguenza di una clausola compromissoria è subordinata all’eccezione di parte, la presenza di una clausola compromissoria non osta alla proposizione della domanda monitoria, ferma restando la facoltà della parte intimata di sollevare la relativa eccezione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

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Arbitrabilità delle questioni relative al compenso degli amministratori
Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola...

Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e società. I rapporti fra amministratori e società, «anche se specificamente attinenti al profilo “interno” dell'attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori, danno luogo a controversie che possono essere decise dagli arbitri» se, beninteso, tale possibilità sia prevista dagli statuti societari.
L’esistenza della clausola compromissoria, se non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo posto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, impone però al giudice dell’opposizione investito dell’eccezione di arbitrato l’accoglimento, in rito, dell’opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato, esclusa la traslatio iudicii dalla specifica previsione dell’art. 819 ter comma 2 c.p.c..

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La clausola arbitrale presente in statuto determina l’incompetenza del giudice
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito di eccezione di incompetenza del giudice adito per essere competenti gli...

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito di eccezione di incompetenza del giudice adito per essere competenti gli arbitri e di adesione di parte convenuta opposta, deve essere revocato il decreto ingiuntivo.

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Simulazione del prezzo in un contratto di cessione di partecipazioni
In ossequio alla regola di cui all’art. 1417 c.c., le regole probatorie richiedono alle parti, qualora vogliano sostenere il contenuto...

In ossequio alla regola di cui all’art. 1417 c.c., le regole probatorie richiedono alle parti, qualora vogliano sostenere il contenuto simulatorio di un atto, in mancanza di allegazione dell’illeceità del negozio dissimulato, una controdichiarazione scritta che ne accerti la reale natura, non essendo allo scopo sufficienti né prove orali né argomenti di prova presuntivi.

I diversi finanziamenti soci effettuati a favore della società fallita non possono giustificare a valle, mediante compensazione, il mancato pagamento di un debito personale tra soci, pur relativo all’acquisizione delle quote sociali.

Non vi sono ostacoli giuridici alla scelta delle parti di creare volontariamente un vincolo solidale, purché sussista un nesso di cointeressenza tra le diverse posizioni dei condebitori, tutte funzionali a realizzare il medesimo interesse creditorio: la solidarietà in tali casi sopravviene, in virtù di scelta volontaria, ad un’obbligazione già esistente che non sia solidale.

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inapplicabilità dell’art. 820 c.p.c. all’arbitrato irrituale
L’art. 820, co. 4, lett. b) c.p.c., il quale prevede una proroga del termine per la definizione dell’arbitrato  di centottanta...

L'art. 820, co. 4, lett. b) c.p.c., il quale prevede una proroga del termine per la definizione dell’arbitrato  di centottanta giorni nel caso in cui sia disposta la consulenza tecnica d’ufficio, è norma applicabile esclusivamente all’arbitrato rituale e non anche a quello irrituale. Infatti, l'art. 820 c.p.c. è insuscettibile di estensione all'arbitrato irrituale (se le parti nella clausola compromissoria hanno previsto un termine per la conclusione del giudizio arbitrale) poiché l’art. 808-ter c.p.c., che disciplina l’arbitrato irrituale, prevede l’applicabilità delle disposizione del titolo VIII del libro IV del codice di rito solo se le parti non dispongono mediante determinazione contrattuale.

La natura di tale termine è necessariamente determinata: infatti, nell'arbitrato libero, l'obbligo assunto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere la decisione loro affidata entro un determinato termine, non essendo ammissibile che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia, ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale, per un tempo non definito. Ne consegue che, applicandosi all'arbitrato irrituale la disciplina dell'art. 1722 n. 1, c.c., il mandato conferito agli arbitri deve considerarsi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti, salvo che esse non abbiano inteso in modo univoco conferire a detto termine un valore meramente orientativo.

La matrice negoziale dell’arbitrato comporta, altresì, che la dichiarazione di scioglimento dell'obbligo assunto con il conferimento dell'incarico di arbitrato, quale espressione di volontà negoziale, deve essere manifestata direttamente dalla parte, ovvero da suo rappresentante munito di procura in cui è conferito esplicitamente il potere di compiere l'attività negoziale, e deve essere portata a conoscenza delle altre parti e degli arbitri, prima del deposito del lodo.

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Nullità della notifica eseguita a soggetti diversi da quelli dovuti
La notificazione del decreto ingiuntivo può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona...

La notificazione del decreto ingiuntivo può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. In tema di notifica, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora, devono essere inseriti nell'atto da notificare e non nel plico. La notifica può, pertanto, essere seguita nelle mani della persona fisica che rappresenta la società, ma solo qualora sia indicata nell'atto da notificare e non altrove.

La notifica eseguita in luogo a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza, o riferimento, o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo la notifica affetta da semplice nullità.

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Le mutue assicuratrici: rapporto tra qualità di socio e di assicurato, ammissibilità di soci sovventori
Le mutue assicuratrici o società di mutua assicurazione sono società cooperative caratterizzate dal vincolo di interdipendenza che, per legge, ai...

Le mutue assicuratrici o società di mutua assicurazione sono società cooperative caratterizzate dal vincolo di interdipendenza che, per legge, ai sensi dell’art. 2546, co. 3, c.c., sussiste fra la qualità di socio e quella di assicurato, così stretto da indurre a considerare unitario il rapporto (societario ed assicurativo) che sorge in forza della adesione alla società. Anche ove si ritenga che l’adesione alla mutua assicuratrice dia vita a due distinti rapporti (quello societario e quello assicurativo) tra loro collegati, è certo che in tanto si può divenire soci di una mutua assicuratrice, in quanto si abbiano i requisiti e si versi nelle condizioni per la stipula del contratto di assicurazione e che le due posizioni nascano e restino fra loro strettamente collegate, per modo che le vicende del rapporto societario si riflettono necessariamente su quello assicurativo e viceversa. Così, la cessazione del rischio assicurato comporta il contestuale scioglimento tanto del rapporto assicurativo che di quello societario. Accanto ai soci assicurati possono, poi, esservi, anche i soci sovventori, i quali si limitano a conferire il capitale necessario per l’attività della società senza essere legati a quest’ultima da rapporti assicurativi; tuttavia, la presenza della categoria dei soci sovventori è possibile solo ove espressamente prevista in seno all’atto costitutivo. La partecipazione dei soci sovventori è disciplinata dal legislatore con norme tese ad evitare che gli stessi, non animati da scopo mutualistico, possano prendere il sopravvento nella gestione della società.

Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell’opposizione ex artt. 645 ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell’onere della prova, come enucleabili dal disposto dell’art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato -, mentre il debitore ha l’onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell’avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l’onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa.

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