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Sulla prova del versamento del contributo ambientale Conai: il principio di vicinanza della prova
Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova pone in ogni caso l’onere della prova a carico del soggetto...

Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova pone in ogni caso l’onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l’inadempimento e che è, quindi, in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all’adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall’adempimento. In caso di mancata acquisizione delle schede extracontabili che il cedente deve redigere e produrre, la dicitura apposta sulla fattura emessa dal cedente “contributo ambientale Conai assolto” o equivalenti deve essere interpretata nel senso di ritenere il contributo assolto dal cessionario e non dal cedente.

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Sulla competenza della Sezione specializzata in materia di imprese in materia di fideiussione su modello ABI
L’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non dà...

L’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non dà luogo ad una autonoma domanda su cui il giudice deve decidere con effetto di giudicato, quanto ad una eccezione riconvenzionale finalizzata a parare la pretesa avversaria. Pertanto, poiché tale eccezione è decisa senza efficacia di giudicato, è competente a pronunciarsi sulla medesima il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo e non il diverso giudice della Sezione specializzata in materia di imprese chiamato a decidere, eventualmente, sulla validità della fideiussione.

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Diritto al rimborso della quota del socio di cooperativa escluso e incompetenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
L’ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza contiene necessariamente la...

L’ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso e non implica, quindi, alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell’opposizione al decreto stesso. Di conseguenza, l’eventuale riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.

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La (eventuale) natura di ricognizione di debito del verbale assembleare
Il riconoscimento di debito non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio,...

Il riconoscimento di debito non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione cognitiva, occorrendo solo che rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà, potendosi altresì concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.

Non ha natura ricognitiva del debito di un socio nei confronti della società, in quanto eccessivamente generica, la frase utilizzata nel verbale assembleare che non indichi né la persona del debitore, né la puntuale indicazione della posta creditoria, né la sua quantificazione, né il titolo del credito stesso. Del pari priva di rilevanza, ai fini ricognitivi del debito, è l’indicazione del debito nella proposta di concordato preventivo presentata dal liquidatore della società, ancorché poi fatta propria anche dai commissari giudiziari nella relazione ex art. 172 l. fall. Invero, anche tale ricostruzione promana dalla stessa società creditrice, senza che il socio debitore abbia espresso alcun riconoscimento dell’esistenza del debito.

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Contratto di cessione di quote sociali e opposizione a decreto ingiuntivo. Carenza di legittimazione passiva della società
In tema di ricorso monitorio avente ad oggetto la domanda di pagamento del prezzo convenuto tra due soci per la...

In tema di ricorso monitorio avente ad oggetto la domanda di pagamento del prezzo convenuto tra due soci per la cessione delle quote sociali di una società in accomandita semplice, la società è priva della legittimazione passiva, non essendo possibile immaginare che la società target sia debitrice del prezzo di cessione verso il socio che ha ceduto la propria partecipazione ad un terzo, né che sia lei a dover pagare il prezzo di vendita dei beni appartenenti al suo patrimonio.

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Operatività della clausola arbitrale per le controversie relative alla liquidazione della partecipazione del socio receduto
La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, che preveda la devoluzione alla cognizione degli arbitri di tutte le...

La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, che preveda la devoluzione alla cognizione degli arbitri di tutte le controversie tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, opera anche per le controversie inerenti al diritto alla liquidazione del valore della quota derivante dall’esercizio del recesso, trattandosi di un diritto disponibile.

Considerato che gli effetti di una clausola arbitrale si protraggono anche oltre la vigenza del contratto per le controversie relative a situazioni giuridiche soggettive da quest’ultimo derivanti, la clausola compromissoria è idonea a radicare la competenza arbitrale anche per le cause tra l’ente e i soggetti che siano stati suoi soci, ma non siano più tali a fronte del recesso, dell’esclusione o del trasferimento delle partecipazioni, a condizione che esse traggano origine da rapporti endosocietari: di fatti, il credito fatto valere dal socio receduto discende pur sempre dal contratto di società al quale questi aveva in precedenza aderito.

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Cessione di quote in proprio favore e corretto adempimento dell’obbligazione
Con riguardo ad un debito nascente da cessione di quote in proprio favore, l’ammissione – in sede di opposizione al...

Con riguardo ad un debito nascente da cessione di quote in proprio favore, l’ammissione – in sede di opposizione al decreto ingiuntivo – dell’erronea determinazione del dovuto da parte dell’opposto creditore comporta il rigetto della domanda dell’opponente volta alla pronuncia della parziale inesistenza del debito. Invero, il giudice è tenuto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso che nel giudizio di cognizione che segue alla opposizione esso è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi del diritto in contestazione. La mancata contestazione – da parte del debitore – del fatto costitutivo integra un implicito riconoscimento del debito, stante oltretutto il fatto che gli eventuali pagamenti parziali anteriori al riconoscimento stesso non determinano l’estinzione del rapporto, dovendosi ritenere che il riconoscimento sia stato calcolato al netto degli adempimenti fino a quel momento eseguiti.

Se l’obbligazione è plurisoggettiva sul lato passivo, l’assenza di specifica imputazione degli acconti determina la redistribuzione del debito residuo in misura proporzionale tra i vari debitori.

In materia di identificazione del quantum, l’eventuale trattativa positivamente conclusasi tra le parti, peraltro coadiuvate da consulenti, supera l’accusa di erronea determinazione del valore delle quote per comportamento scorretto di una di esse.

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Decreto ingiuntivo emesso in presenza di clausola compromissoria
È nullo, e quindi deve essere revocato, il decreto ingiuntivo emesso dall’Autorità Giudiziaria in presenza di clausola compromissoria contenuta in...

È nullo, e quindi deve essere revocato, il decreto ingiuntivo emesso dall’Autorità Giudiziaria in presenza di clausola compromissoria contenuta in un contratto preliminare di acquisto di partecipazioni sociali.

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La clausola compromissoria statutaria trova applicazione anche dopo la perdita dello status socii
Appartiene alla cognizione del collegio arbitrale la controversia avente ad oggetto la domanda introdotta dal socio che, escluso dalla compagine...

Appartiene alla cognizione del collegio arbitrale la controversia avente ad oggetto la domanda introdotta dal socio che, escluso dalla compagine sociale, chieda l’esatta quantificazione del valore della sua quota di partecipazione, da assumere come valore di liquidazione della quota medesima.

Non risulta fondata l’asserzione per la quale la clausola arbitrale sarebbe azionabile solo in costanza di rapporto sociale, poiché l’azione volta ad ottenere la liquidazione della quota sociale ha ad oggetto l’accertamento di un diritto disponibile che trova la propria origine causale nel rapporto sociale, dovendosi, pertanto, qualificare quale controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale.

(Nel caso di specie, il Giudice dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto pronunziato da un giudice incompetente, essendo la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta agli arbitri, secondo quanto previsto nella clausola compromissoria contenuta nello statuto).

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Decreto ingiuntivo per prestazione di amministrazione fiduciaria di quote
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in...

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, con la conseguenza che il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, in giudizio, indipendentemente dall'esistenza (o persistenza) dei presupposti di legge richiesti per l’emissione del decreto ingiuntivo (nel caso di specie il Tribunale (altro…)

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Competenza Sezione Specializzata e rapporto mutualistico
Rientra nella competenza della sezione specializzata la controversia concernente l’adempimento del rapporto obbligatorio scaturente dalla prestazione dell’attività mutualistica della cooperativa...

Rientra nella competenza della sezione specializzata la controversia concernente l’adempimento del rapporto obbligatorio scaturente dalla prestazione dell’attività mutualistica della cooperativa in favore dei propri associati in quanto la domanda sottesa al ricorso monitorio, sebbene di natura contrattuale, è strettamente collegata al rapporto mutualistico-associativo, che è un tutt’uno con il rapporto sociale, con la conseguenza che nella cooperativa tale controversia attiene al rapporto societario (quello che fonda la competenza della sezione specializzata ex art. 3/2° co. del D. Lgs. n. 168/2003 come mod. ex D.L. 24.1.2012).

Il disconoscimento della conformità della copia all’originale ex art. 2719 c.c. tende al limitato scopo di impedire che alla copia venga attribuita la stessa efficacia probatoria dell’originale e non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 2.4.2002 n. 4661 e Cass. Civ. Sez. II, 21.5.2003 n. 7960). Ne consegue che la non contestazione della conformità della copia all’originale determina che la copia ha la stessa efficacia probatoria dell’autentica e, per converso, che il disconoscimento può essere superato con la produzione degli originali oppure con ogni altro mezzo probatorio.

Ove sia in contestazione l’autenticità di documenti, la produzione dell’originale non soggiace al termine di decadenza previsto per le ordinarie produzioni documentali ex art.183, co. 6, c.p.c., afferendo l’acquisizione a finalità, quella di riscontrare l’autenticità del documento, di rilievo pubblicistico, che nulla ha a che vedere con quella, di celerità e speditezza del processo, sottesa alla introduzione di termini perentori per l’espletamento delle attività processuali. In ogni caso il disconoscimento ex art. 2719 c.c. ha il limitato effetto di impedire che la copia abbia la stessa efficacia probatoria dell’originale, il che non esonera la parte che l’ha disconosciuta dall’effettuare formale disconoscimento del documento ex art. 214 c.p.c. allorché venga prodotto in originale, con la conseguenza che, ove ciò non avvenga, agli originali prodotti ben può riconoscersi efficacia probatoria piena (nel caso di specie non è stato condiviso il rilievo dell’opponente secondo cui la mancata produzione degli originali dei DDT nel secondo termine ex art. 183, co. 6, c.p.c. e il disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte senza istanza di verificazione rendono tardivo il successivo deposito degli originali nel termine assegnato dal giudice e inutilizzabili i documenti a fini probatori).

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