In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora si voglia eccepire l'inesigibilità di un credito per postergazione al pagamento degli altri creditori ex art. 2467 c.c., è onere dell'opponente rilevare nella prima difesa giudiziale la circostanza che il finanziamento è stato concesso dal socio nelle specifiche circostanze economico-finanziaria indicate dal comma 2 del medesimo articolo, essendo ininfluente in causa l'eventuale rilievo fatto al riguardo dal giudice istruttore.
Successivamente all’atto di estinzione del trust liquidatorio, con il quale trustee e guardiano unilateralmente dispongono il trasferimento del fondo in trust alla curatela del sopravvenuto fallimento della società disponente, il trustee non può essere considerato successore – né particolare né universale – del trust.