Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. E difatti il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione. Il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Tale principio concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
A seguito della mancata opposizione da parte di una società a un precedente decreto ingiuntivo promosso dal consorzio, essa non può, attraverso il tardivo disconoscimento della domanda di iscrizione, confutare l’inesistenza del rapporto e negare la sua qualità di consorziata al fine di sottrarsi all’ingiunzione di pagamento a titolo sanzionatorio, successivamente promossa dal consorzio, per violazione di norme statutarie. Trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il principio secondo cui l'autorità del giudicato, in mancanza di opposizione (o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto), spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pur implicitamente, il presupposto logico-giuridico. Pertanto, la definitività del decreto ingiuntivo presuppone necessariamente l’avvenuta iscrizione dell’ingiunta al consorzio, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Il decreto ingiuntivo fondato su un contratto e non opposto spiega effetti sostanziali e processuali del tutto equivalenti al giudicato non solo sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, anche solo implicitamente, il presupposto logico-giuridico, coprendo con i relativi effetti preclusivi sia il dedotto che il deducibile.
Successivamente all’atto di estinzione del trust liquidatorio, con il quale trustee e guardiano unilateralmente dispongono il trasferimento del fondo in trust alla curatela del sopravvenuto fallimento della società disponente, il trustee non può essere considerato successore – né particolare né universale – del trust.