La natura sommaria del procedimento cautelare è incompatibile con quelle azioni che, a causa della complessità della materia trattata, richiedono una consistente attività istruttoria (approfondimenti istruttori, articolati e impegnativi approfondimenti peritali, esame di copiosa documentazione) al fine dell’accertamento dell’esistenza del fumus boni iuris.
In particolare, vertendosi in materia di software e di attività di decompilazione in ipotesi illecita, occorre sottolineare che l’attività di decompilazione, quand’anche fosse accertata in via sommaria, non escluderebbe la necessità di ulteriori e complesse valutazioni, dovendosi verificare, alla luce delle prospettazioni delle parti, il contesto in cui essa fosse effettuata e la sussistenza o meno delle ipotesi che la rendessero lecita. Andrebbero indagati i confini di liceità dell’attività di “analisi” e di “reverse engineering”, atteso che: le attività di riproduzione, adattamento, trasformazione sono consentite se “sono necessarie per l’uso del programma conformemente alla sua destinazione” ( art. 64 ter LA ); chi ha diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza autorizzazione del titolare dei diritti, “osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma allo scopo di determinarne le idee ed i principi su cui è basato qualora compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di eseguire” e che “le clausole contrattuali pattuite in violazione di tale disposizione sono nulle” ( art 64 ter); l’attività di analisi è altresì consentita quando sia indispensabile ad ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità con altri programmi, sempre che le informazioni non vengano utilizzate per “fini diversi dal conseguimento dell’interoperabilità del programma creato autonomamente” e che esse non vengano sfruttate “ per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua forma espressiva” (art. 64 quater).
La dichiarazione di fallimento, con il conseguente spossessamento dell'intero patrimonio della società fallita e la privazione di ogni potere dispositivo in capo all'amministratore unico formalmente in carica, fa venire definitivamente meno (altro…)
Gli effetti conseguibili con il sequestro giudiziario dell’azienda ex art. 670 c.p.c. non sono corrispondenti a quelli di un godimento pieno ed immediato che si possono ottenere con il provvedimento di rilascio dell’azienda al titolare ex art. 700 c.p.c.. Il sequestro giudiziario, lungi dall’essere funzionale ad assicurare che l’azienda conservi piena operatività, ha prevalente funzione conservativa e non è (altro…)
L'individuazione della figura del c.d. amministratore di fatto presuppone lo svolgimento di funzioni gestorie in concreto, senza investitura formale, che abbiano carattere sistematico e non si esauriscano nel compimento di atti di natura "eterogenea ed occasionale".
Va revocato dall’incarico in sede cautelare ai sensi degli artt. 2476 c.c. e 669 bis c.p.c. l’amministratore che, fin dall’assunzione dell'incarico, ometta ogni iniziativa per l’approvazione dei bilanci di esercizio della società, atteso il dovere dell'amministratore (altro…)
Il soggetto che eroga servizi di videosharing non risponde della violazione del diritto d'autore e dei diritti di sfruttamento economico dell'opera, qualora esegua un'attività meramente tecnica, automatica e passiva, tale per cui lo stesso, di fatto, non conosca, né controlli le informazioni e i contenuti trasmessi e memorizzati. (altro…)
Un'associazione non riconosciuta può essere titolare di un marchio di impresa, anche di fatto, e può quindi invocarne la tutela anche nei confronti di società. Deve ritenersi in astratto tutelabile un marchio corrispondente ad una denominazione geografica, purchè esso non si esaurisca nella mera indicazione geografica (nel caso di specie trattasi della denominazione di una squadra di calcio, il cui nome riproduce in parte quello di una cittadina ligure).
Sul piano della concorrenza sleale assume spiccata importanza la denominazione sociale utilizzata da un soggetto imprenditore, poiché è sulla base di questa che deve essere valutata la capacità di tale soggetto di contraddistinguersi sul mercato, rimanendo (altro…)
Il giudizio di contraffazione di un modello industriale deve essere condotto sull’aspetto complessivo delle forme e non sui singoli elementi di dissomiglianza o somiglianza, deve cioè esprimersi una valutazione di sintesi degli elementi formali decorativi che realizzano il pregio estetico e il carattere individualizzante del modello, e un analogo giudizio d’insieme dell’impressione generale che, sia pure nell’utilizzatore informato, il prodotto sotto esame suscita.
Il parametro per valutare la confondibilità nell’ambito dell’illecito concorrenziale di imitazione servile afferisce infatti alla capacità critica di un consumatore di media diligenza e intelligenza, sulla base di un giudizio di “impressione” e non di “riflessione”, tenuto conto che al momento dell’acquisto il consumatore non ha di fronte a sé entrambi i prodotti, ma opera un confronto in base al solo ricordo che di esso conserva.
Integra un’ipotesi di concorrenza sleale c.d. denigratoria la condotta dell’imprenditore che, con carattere di sistematicità, asserisca nei confronti della clientela – per il tramite del personale alle sue dipendenze – l'incompatibilità fra il proprio macchinario e un componente prodotto da un’altra impresa concorrente. (altro…)
Il sequestro giudiziario è diretto ad assicurare l’esito favorevole dell'esecuzione per consegna o rilascio, come è dato desumere anche dalla disposizione di cui all’art. 677 c.p.c., che rinvia, per l’esecuzione del sequestro giudiziario, alle disposizioni (altro…)