L’ordine inibitorio disposto in sede cautelare, quale misura sostitutiva del sequestro giudiziario concordata dalle parti, deve essere interpretato nel senso di vietare al destinatario il compimento di qualsiasi atto idoneo a pregiudicare l’integrità dei beni oggetto di tutela, non solo sotto il profilo della titolarità giuridica ma anche sotto quello del valore economico. Il divieto si estende anche agli atti che, pur non avendo ad oggetto direttamente tali beni, possano arrecare pregiudizio al loro valore o alla loro titolarità. Resta salva la possibilità di compiere operazioni volte alla conservazione, salvaguardia o incremento del valore dei beni stessi, purché sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o la supervisione di esperti indipendenti.
Premesso l'ineliminabile margine di discrezionalità in capo alla società e all'organo gestorio di individuare il professionista quale consulente fiscale e contabile della società, così come il luogo deputato alla conservazione e deposito delle scritture sociali genericamente intese, la scelta deve comunque comunque essere compiuta nel rispetto della normativa civilistica e fiscale. Pertanto, la scelta di un professionista "fuori sede" e, soprattutto, del luogo deputato al deposito delle scritture lontano dalla sede sociale non possono che risultare, in concreto, di ostacolo per l'esercizio da parte del socio del diritto soggettivo di cui all'art. 2476 c.c. che incontra, come unico limite, il rispetto del principio di buona fede e correttezza nel rapporto sociale.
Nel caso in cui, a seguito di ricorso ex art 700 c.p.c. sia pronunciata condanna di immediata consegna a favore del ricorrente di documentazione e il resistenti non ottemperi, il Tribunale, in sede di ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c., può autorizzare il ricorrente a farsi assistere dall’Ufficiale Giudiziario, eventualmente coadiuvato dalla Forza Pubblica, nelle operazioni di ritiro della documentazione presso il domicilio del resistente. Inoltre, sussistendone i presupposti, tenendo conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta e degli altri presupposti di legge, l’obbligato può essere condannato al pagamento di una astreinte ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’obbligo di consegna di cui alla condanna [nel caso di specie il resistente, ex amministratore di una società è stato condannato alla consegna immediata della documentazione bancaria e sociale verosimilmente ubicata presso il suo domicilio, circostanza mai negata in giudizio dal ricorrente]
Nelle ipotesi in cui l’ordinanza cautelare sia stata oggetto di reclamo, si ritiene che la natura devolutivo-sostitutiva propria di questo mezzo di impugnazione faccia sì che la competenza in relazione all’attuazione della misura cautelare spetti al giudice del reclamo. È dunque il tribunale in composizione collegiale, e non monocratica, ad essere competente per l’attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c.
La finalità della pubblicazione del provvedimento di inibitoria è di consentire la conoscenza del contenuto della decisione, in modo da rendere noti l’esistenza dell’illecito, il suo contenuto e il divieto di una sua futura reiterazione, individuando al contempo il canale più adeguato a tale scopo. Se così è, l’inserimento di un link all’interno della homepage del sito internet del soggetto destinatario dell’ordine di pubblicazione non costituisce una modalità adeguata a tale funzione poiché presuppone un ulteriore comportamento attivo dell’utente, vale a dire un’attività di ricerca della notizia che non rende quindi autoevidente la notizia medesima.
Nel caso in cui vengano inflitte dal giudice le penali previste dagli artt. 124, co II e 131, co. II, del C.P.I., si osserva che dopo il passaggio in giudicato (per le sentenze) o l’acquisizione del carattere della definitività (per i provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi aventi ad oggetto prestazioni non pecuniarie), il debitore, con le forme dell’opposizione all’esecuzione, non può più dedurre la manifesta iniquità dell’astreinte, né può contestare i criteri con i quali essa sia stata determinata “a monte” dal giudice della cognizione, né può denunciare che sia sproporzionata rispetto alla entità dell’inadempimento o al ritardo nell’adempimento, né può, ancora, dedurre che sia divenuta eccessivamente onerosa; in coerenza con il carattere accessorio dell’astreinte rispetto alla prestazione principale oggetto della condanna, egli può solo dedurne l’inefficacia in quanto l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento della prestazione principale non pecuniaria si sia verificato per cause a lui non imputabili, e può anche chiederne (sempre nelle forme dell’opposizione all’esecuzione) la riduzione nel caso in cui, a fronte della comminatoria dell’astreinte in caso di totale inadempimento, vi sia stato comunque un adempimento parziale che abbia soddisfatto, almeno in parte, un apprezzabile interesse del creditore.
Il giudice che ha emesso il sequestro conservativo non è competente a dirimere le controversie insorte tra le parti in merito all’interpretazione della statuizione di condanna contenuta nel provvedimento che conclude il giudizio di merito rispetto al quale il sequestro conservativo è strumentale. Tale competenza non può ritenersi sussistente nemmeno ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c., giacché, a ben vedere, non si tratta della fissazione delle modalità di attuazione del sequestro conservativo ma si tratterebbe di specificare il contenuto del provvedimento di merito, su cui il giudice della cautela non può in alcun modo incidere. L’ordinamento prevede specifici rimedi volti a dirimere le incertezze in merito alla portata del provvedimento di merito sia esso una sentenza sia esso un lodo arbitrale, quali la correzione dell’errore materiale, l’impugnazione e l’opposizione all’esecuzione. Il giudice che ha emesso il sequestro conservativo non dispone nemmeno del potere di impedire la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, neppure in attesa dell’exequatur del lodo arbitrale, poiché in questo caso o il creditore chiede l’exequatur entro sessanta giorni dalla proponibilità della domanda o il sequestro diventa inefficace (art. 156- bis disp. att. c.p.c.), fermo restando poi che a seguito dell’ottenimento dell’exequatur il sequestro si converte automaticamente in pignoramento ex art. 686 c.p.c. e il creditore dovrà eseguire infine le formalità di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c..
La finalità della pubblicazione del provvedimento di inibitoria è di consentire la conoscenza del contenuto della decisione, in modo da rendere noti l’esistenza dell’illecito, il suo contenuto e il divieto di una sua futura reiterazione. Se così è, l’inserimento di un link sulla home page del sito internet del soggetto destinatario dell’ordine di pubblicazione non costituisce una modalità adeguata a tale funzione poiché presuppone un ulteriore comportamento attivo dell’utente, vale a dire un’attività di ricerca della notizia che non rende quest’ultima autoevidente.
Ai sensi dell’art. 669 duodecies cpc, i sequestri devono essere eseguiti, secondo quanto disposto dall’art. 677 c.p.c. ss, sotto la guida del Giudice che ha concesso la misura cautelare, il quale è anche chiamato a dettarne le modalità di attuazione ed altresì a dettare i provvedimenti opportuni ove insorgano delle difficoltà in sede di esecuzione. La norma deve essere interpretata nel senso che debbano essere necessariamente proposte al Giudice del merito le questioni diverse rispetto a quelle strettamente inerenti alla fase esecutiva (quali, ad esempio, le questioni circa l’effettiva sussistenza del diritto accertato in sede cautelare) , mente invece le difficoltà inerenti le modalità dell’esecuzione, che siano sorte durante la fase di attuazione del provvedimento, vanno sottoposte al Giudice che ha dettato la misura, e ciò può accadere non solo in costanza di esecuzione, ma anche dopo la chiusura della fase esecutiva.
Condizione imprescindibile per l’estensione del sequestro nei confronti di beni appartenenti a soggetti terzi non indicati nel ricorso è che si tratti di prodotti che siano stati offerti, importati, o che comunque appartengano alla catena produttiva riconducibile ad uno dei soggetti nei cui confronti sia stato pronunciato il provvedimento di sequestro; non è dunque possibile estendere l’efficacia di tale misura nei confronti di terzi che siano riconducibili alla filiera di un soggetto destinatario unicamente di un provvedimento di inibitoria.
Il concetto di appartenenza ai sensi dell'art. 130 c.p.i. dei beni oggetto di sequestro o descrizione, alla stregua del quale individuare i soggetti ai quali occorre notificare il verbale delle suddette operazioni, non deve essere inteso tanto nel senso di proprietà, quanto di disponibilità materiale del bene rinvenuto in sede di esecuzione, essendo in ogni caso onere del destinatario delle misure quello di mettere l’esecutante nelle condizioni di poter conoscere l’esistenza di un diverso proprietario, nei cui confronti estendere la notifica, salvo in ogni caso il diritto del proprietario di far valere, nei suoi soli confronti, l’inefficacia della misura eseguita.
In tema di concorrenza sleale, la funzione dell’azione inibitoria di cui all’art. 2599 C.C. inerisce ad una pronuncia che può costituire oggetto di giudicato, consentendo di acquisire ad un eventuale secondo giudizio di cognizione l’accertamento – compiuto nel primo giudizio – dell’illiceità dell’atto ex art. 2598 c.c. I limiti oggettivi di tale giudicato sono rispettati se fra i due comportamenti (quello considerato della prima inibitoria e quello realizzato successivamente) sussista un’indentità di genere e specie, all’interno della quale le eventuali variazioni meramente estrinseche e non caratterizzanti non possono far escludere l’operatività della pronuncia medesima.
La tutela d’urgenza apprestata in relazione a un marchio non può automaticamente estendersi a un nuovo marchio, registrato dopo l’ordinanza cautelare; tuttavia è compito del Giudice procedere all’accertamento della lamentata lesività della nuova condotta ai fini della configurabilità dell’illecito confusorio, qualora venga denunciata la presenza nel nuovo marchio di elementi di analogia con quello oggetto della precedente inibitoria (specialmente laddove il prodotto contrassegnato dal marchio sia di largo consumo, destinato al grande pubblico ed ampiamente pubblicizzato).
Posto che il sequestro conservativo, in quanto prodromico al pignoramento è assoggettato, ai sensi dell’art. 678 c.p.c. richiamato anche dall’art. 669 duodecies c.p.c., alla disciplina esecutiva stabilita per i pignoramenti, si applica ad esso l’art. 2471 c.c., che regola specificamente il pignoramento di quote di s.r.l; deve poi ritenersi che il medesimo procedimento sia applicabile per analogia anche al sequestro giudiziario, secondo un’assimilazione da tempo sostenuta in dottrina, sia nel passato ordinamento, sia nell’attuale.
Individuata nell’art. 2471 c.c., comma 1 la norma di riferimento per l’attuazione del sequestro conservativo di quote di s.r.l., deve peraltro evidenziarsi come, a differenza della esecuzione del pignoramento, l’attuazione del sequestro conservativo avvenga sulla base di un provvedimento già perfezionato, nel contraddittorio tra le parti. Ne consegue che, mentre non può prescindersi dalla iscrizione del sequestro nel Registro (cfr. per analogia art. 679 c.p.c.), non altrettanto può dirsi per la notifica prescritta dall’art. 2471 c.c. per il pignoramento, considerando che: a) il vincolo di indisponibilità è opponibile al debitore sin dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedimento stesso; b) altrettanto vale, evidentemente, per la notifica alla società (a prescindere dalla diversità di effetti attribuibili a tale incombente) ove questa sia stata parte del procedimento cautelare.
Deve ritenersi ammissibile la proposizione di entrambi i rimedi giuridico-processuali ex art. 669 duodecies c.p.c. e art. 615 c.p.c., allorchè quello di opposizione all’esecuzione contenga censure che non implichino in alcun modo valutazioni sulla perdurante od originaria legittimità della misura cautelare e, quindi, sul merito delle posizioni soggettive fatte valere in sede cautelare, le quali sono, ope legis, riservate al giudice competente per la revoca o modifica ex art 669 decies c.p.c. e, quindi, al giudice del successivo giudizio di merito, o al giudice del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ma che abbiano ad oggetto soltanto motivi di sopravvenuta carenza del titolo in forza del quale è stata instaurata l’opposta procedura esecutiva.