Ricerca Sentenze
Divieto di assistenza finanziaria ex art. 2358 c.c.: applicabilità alle società cooperative per azioni ed alle banche popolari
L’art. 2358 cc, volto alla tutela dell’integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell’effettività del suo patrimonio, è compatibile...

L’art. 2358 cc, volto alla tutela dell’integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell’effettività del suo patrimonio, è compatibile tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale (come la doverosa sussistenza, ai fini dell’autorizzazione all’attività bancaria, di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia a norma dell’art. 14, comma 1, lett. b, del TUB, e l’obbligatoria destinazione a riserva legale di almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a norma dell’art. 32, comma 1, TUB) e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata (anche attraverso le “garanzie” previste dal considerando 5 cit., come, appunto, il divieto generale previsto dall’art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la conseguente necessità che sussistano, onde consentirne eccezionalmente la deroga, le specifiche condizioni procedurali e sostanziali ivi previste) la protezione dell’integrità del capitale sociale e della relativa effettività (cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6, TUB e l’art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 180/2015).
Ed infatti le banche popolari, pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente confermato dall’art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni, il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina, nel senso che non è consentito sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino, con la conseguenza che, in mancanza di un’esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in funzione dell’acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz’altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con l’attività imprenditoriale (specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.

Leggi tutto
Responsabilità degli organi sociali di istituto di credito e valenza probatoria delle previsioni di perdita sui crediti derivanti dai finanziamenti erogati ai fini della determinazione equitativa del danno risarcibile
Nell’ambito dell’azione sociale di responsabilità esercitata dal commissario straordinario ai sensi dell’art. 72 TUB, quest’ultimo ha soltanto l’onere di dimostrare...

Nell'ambito dell'azione sociale di responsabilità esercitata dal commissario straordinario ai sensi dell'art. 72 TUB, quest'ultimo ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni e il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe agli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. (altro…)

Leggi tutto
Responsabilità degli amministratori e dei sindaci di banche di credito cooperativo
È responsabile verso la Banca per i danni arrecati dalla sua gestione l’amministratore che ha contribuito col proprio voto alla...

È responsabile verso la Banca per i danni arrecati dalla sua gestione l'amministratore che ha contribuito col proprio voto alla deliberazione in ordine al mantenimento del credito concesso e all’erogazione di nuovo credito in favore di soggetto non affidabile e ciò malgrado la consapevolezza della non affidabilità del cliente, violando quindi le disposizioni che impongono diligenza nell’espletamento dell’incarico, segnatamente in ordine al dovere di controllo del merito creditizio dei clienti.
(altro…)

Leggi tutto
logo