Qualora l'avente diritto non abbia svolto l'azione di rivendica di brevetto prevista dall'art. 118 c.p.i., l'azione di nullità ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. d) c.p.i. può essere svolta da chiunque vi abbia interesse, a condizione che l'attore indichi chiaramente quale sia il soggetto avente diritto alla registrazione dei brevetti.
L’accordo concluso tra potenziali partner di un progetto di sviluppo industriale, che implica un vincolo implicito alla riservatezza dei contraenti, non costituisce prova di predivulgazione delle caratteristiche tecniche innovative dei brevetti, in quanto tale accordo non può essere considerato stato della tecnica, non essendo né pubblico, né accessibile ad un numero illimitato di utenti. La domanda di dichiarazione di nullità dei brevetti italiani rilasciati a soggetto diverso dall’avente diritto alla registrazione ex art. 76, comma 1, lett. d.), c.p.i. presuppone la chiara indicazione di quest’ultimo soggetto. La domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale non è accoglibile se il soggetto convenuto risulta commercializzare un macchinario solo in parte corrispondente ai brevetti oggetto di contestazione, essendo assente in tal caso la concorrenza specifica tra i prodotti. Gli utili che il contraffattore deve restituire al danneggiato ex art. 125 c.p.i. si determinano sottraendo dai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti i costi sostenuti per “fare” detti prodotti, ma limitatamente ai soli costi che si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata la violazione. In particolare, i costi d’impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione dell’effettivo contributo offerto alla produzione, pertanto vanno detratti dai ricavi in misura diversa a seconda che si tratti di impresa multi-prodotto o mono-prodotto, e che i costi da detrarre sono principalmente c.d. costi variabili, dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dal volume di vendita e di produzione realizzati.
L'art.125, III comma, c.p.i. introduce una forma di conseguenza economica dell'illecito, limitata al campo della proprietà industriale, per cui il risarcimento può andare oltre il semplice lucro cessante, ponendosi in una prospettiva non strettamente indennitaria bensì (altro…)
L'invenzione soddisfa i requisiti di cui all'art. 51 c.p.i. (sufficiente descrizione) quando il tecnico del ramo possa attuare tale invenzione senza ulteriori ricerche e sperimentazioni. (altro…)
La conversione del modello di utilità in brevetto (e non solo del brevetto in modello di utilità) è certamente possibile - quando sussistono le condizioni di cui all’art. 76 comma 3 c.p.i. - atteso che (altro…)
La facoltà attribuita al titolare del brevetto dall’art. 79, comma 3, c.p.i. non è espressione del generale principio secondo cui è sempre ammessa la rinuncia delle domande già formulata, in quanto non semplifica l’attività istruttoria, bensì introduce nuovi temi di indagine, modificando (altro…)
Quando la specifica tecnica di cui a un brevetto debba essere ritenuta "raccomandabile" e non invece essenziale, il brevetto de quo non può essere considerato, neppure in via di mero fatto, standard essential (altro…)
L’emendatio ex art. 79, co. 3, c.p.i. deve rimanere perentoriamente entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto inizialmente depositata e non ampliare l’ambito della protezione conferita dal brevetto; non sono ammesse quindi riformulazioni (altro…)
La mancanza della c.d. unità inventiva di cui all'art. 161 del codice della proprietà industriale assurge a mera irregolarità amministrativa, non essendo ricompresa (altro…)
Il principio di unità inventiva del brevetto di cui all'art. 161, comma 1 c.p.i. si caratterizza per una ratio eminentemente fiscale, pertanto la sua violazione (altro…)
La cessazione degli effetti del brevetto italiano derivante dalla sostituzione del brevetto europeo opera nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione, dovendoci essere una coincidenza dell’ambito di tutela. Nel caso in cui (altro…)