Quando la conciliazione raggiunta dalle parti in corso di causa [nella specie, nel giudizio di impugnazione della delibera di nomina del consiglio di amministrazione di una s.p.a., conseguente all’operare di una clausola simul stabunt simul cadent] conduce alla richiesta congiunta di dichiarare cessata la materia del contendere, il giudice deve provvedere con sentenza e non con ordinanza: tra i possibili esiti processuali di una conciliazione – la doppia diserzione delle udienze ex art. 309 c.p.c., la rinuncia agli atti, il verbale di conciliazione e la cessazione della materia del contendere – ciascuno ha la propria forma, e la cessazione della materia del contendere ha un contenuto decisorio, pur modesto, limitato all’accertamento che non vi è più lite sull’oggetto del giudizio, senza alcuna decisione di merito; le spese possono essere integralmente compensate su concorde richiesta delle parti.
Nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare di nomina del nuovo organo amministrativo, la società deve essere rappresentata da un curatore speciale, poiché gli amministratori nominati con la delibera contestata si trovano in conflitto di interessi, essendo inevitabilmente orientati alla conferma della delibera che li ha nominati.
La sopravvenuta messa in liquidazione della società e la nomina a liquidatore di uno degli amministratori denunciati non fanno venir meno i presupposti dell’intervento del tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., quando le gravi irregolarità gestorie perdurino anche dopo la liquidazione: integrano tali irregolarità la mancata introduzione dell’azione sociale di responsabilità già autorizzata dall’assemblea, giustificata soltanto con l’affermazione generica che gli atti sono in preparazione, l’omessa rendicontazione al collegio sindacale, reiteratamente richiesta, sullo stato dei contenziosi pendenti e delle azioni di recupero dei crediti, e l’assenza, anche in un’ottica di tutela della par condicio creditorum, di qualsiasi informazione sulla capacità della società di estinguere in sede di liquidazione volontaria tutti i debiti ovvero sull’eventuale stato di insolvenza che imponga l’apertura di una procedura concorsuale. In tale situazione il tribunale revoca il liquidatore e nomina un amministratore giudiziario con il compito di relazionare al collegio sindacale sui contenziosi, di coltivare il recupero dei crediti e di verificare l’emersione dello stato di insolvenza.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c. la società è rappresentata esclusivamente dal curatore speciale nominato dal tribunale per il conflitto di interessi con l’organo amministrativo denunciato, sicché è nulla la memoria di costituzione depositata dalla società in persona del legale rappresentante, il quale può tuttavia costituirsi personalmente, anche in udienza, facendo proprie le difese ivi svolte.
L’amministratore che abbia rassegnato le dimissioni prima del ricorso, senza che esse siano state iscritte nel registro delle imprese, non è destinatario di alcuna statuizione ove nelle more sia stato nominato un liquidatore, ma la mancata iscrizione giustifica la compensazione delle spese nei suoi rapporti con le altre parti.
Nell’ambito dell’azione promossa in via d’urgenza dal socio per la revoca dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, seconda parte, c.c., la sopravvenuta nomina di un nuovo amministratore, iscritta nel registro delle imprese, comporta la cessazione della materia del contendere e l’inammissibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., dovendo le condizioni dell’azione sussistere al momento della decisione; cessa conseguentemente anche l’ufficio del curatore speciale nominato alla società ex art. 78 c.p.c. per il conflitto di interessi dell’amministratore, il cui compenso grava sulla società e non rientra tra le spese processuali.
Ai fini della regolamentazione delle spese si applica il criterio della soccombenza virtuale, verificando la fondatezza del ricorso sotto il profilo del fumus boni iuris della mala gestio e del periculum in mora, e non l’art. 2476, comma 4, c.c.: tale norma attiene alla distribuzione dell’onere delle spese tra i due soggetti legittimati in via concorrente a proporre l’azione sociale di responsabilità, la società e il socio sostituto processuale, e non deroga alla regola della soccombenza per esonerare l’amministratore; essa non si applica comunque all’azione di revoca, nella quale la legittimazione del socio è propria ed esclusiva, come si desume dagli artt. 2259 e 2409 c.c.
Integra fumus di mala gestio l’allegazione dello stesso amministratore secondo cui i pagamenti a società a lui riconducibili costituirebbero il compenso per la sua attività gestoria, poiché il compenso, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, c.c., deve essere determinato dall’assemblea e non può essere autoliquidato dall’amministratore né corrisposto a un terzo che non abbia reso alcuna prestazione alla società.
La legittimazione attiva del socio di società a responsabilità limitata a proporre ricorso cautelare per la revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c. sussiste in capo a chi risulti formalmente intestatario della quota al momento dell'esercizio dell'azione, non essendo ostativa la pendenza di un giudizio di accertamento della simulazione del negozio traslativo della partecipazione, il cui eventuale esito favorevole all'alienante costituirebbe soltanto un evento futuro e incerto, allo stato inidoneo a privare il ricorrente della titolarità della partecipazione.
La mancata impugnazione, nei termini di cui all'art. 2377 c.c., delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci non preclude al socio la possibilità di dedurre in sede cautelare le irregolarità contabili risultanti da tali documenti, qualora tale allegazione sia finalizzata non all'annullamento delle delibere, bensì alla dimostrazione della mala gestio degli amministratori a sostegno dell'istanza di revoca.
L'azione cautelare di revoca degli amministratori di cui all'art. 2476, comma 3, c.c. è strutturalmente strumentale all'azione di responsabilità prevista dalla medesima norma, avendo la funzione di impedire l'aggravamento del danno di cui si intende chiedere il risarcimento nel giudizio di merito; non è configurabile un nesso di strumentalità rispetto a un'autonoma azione di revoca nel merito. Ai fini del fumus boni iuris dell'istanza cautelare di revoca, è necessario che i comportamenti imputati all'amministratore abbiano comportato per la società un danno attuale e potenzialmente suscettibile di aggravamento per effetto della permanenza in carica dell'amministratore medesimo; in difetto di tale danno viene meno il presupposto dell'azione di responsabilità alla cui realizzazione la misura cautelare è finalizzata.
Quando la persona fisica di cui è chiesta la revoca sia titolare del potere di rappresentanza sostanziale della società, è necessario, ai fini della valida instaurazione del contraddittorio, che alla persona giuridica venga nominato un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c., in ragione del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato; l'omessa nomina costituisce vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio.
La sostituzione dell'amministratore di società a responsabilità limitata nel corso del procedimento cautelare impedisce al giudice ogni pronuncia sull'istanza di revoca. Il giudice che pronuncia la revoca ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c. non è investito del potere di procedere alla nomina del sostituto, spettando tale determinazione esclusivamente ai soci.
Configura la causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. per la continuata inattività dell’assemblea il dissidio insanabile tra i soci titolari di partecipazioni paritetiche tale da precludere il funzionamento dell’organo assembleare in considerazione dell’incapacità di formare una maggioranza idonea, in base allo statuto, ad assumere le decisioni essenziali per la vita della società; la contrapposizione attesta indirettamente la sopravvenuta mancanza d’interesse all’esercizio dell’impresa sociale, richiedendo, al contrario, detto esercizio la sopravvivenza di una indispensabile reciproca fiducia.
Non merita accoglimento la richiesta di nomina di un curatore speciale della società ex art. 78 comma 2 c.p.c. in assenza in capo al socio legale rappresentante di un interesse contrario a quello della società, non potendo considerarsi tale l’interesse a cedere la propria quota al miglior prezzo possibile nemmeno ove tale risultato fosse stato posto quale condizione per la partecipazione e il voto in assemblea.
Nell’ambito del procedimento per l’accertamento dell’intervenuta verificazione di una causa di scioglimento della società, contraddittori necessari sono i soci e l’organo amministrativo cui sia imputato l’omesso tempestivo adempimento degli obblighi ex art. 2485 comma 1 c.c. e non la società che non è titolare di un autonomo interesse alla propria permanenza operativa distinto da quello dei soci.
Il curatore speciale nominato ai sensi degli artt. 78 ss. c.p.c. non riveste la qualità di ausiliario del giudice, ma opera quale rappresentante ex lege dell’ente nel cui interesse è nominato; ne consegue che l’istanza di liquidazione del compenso da parte del giudice che lo ha nominato è inammissibile, non trovando applicazione l’art. 52 disp. att. c.p.c., dovendo il curatore richiedere il pagamento all’ente rappresentato ed eventuali controversie essere devolute al giudice competente per valore.
Il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. non può né essere impugnato dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell’art. 739 c.p.c. né essere reclamato in altro modo, salva la facoltà degli interessati di chiederne la modifica o la revoca, anche per l’originaria insussistenza dei suoi presupposti, allo stesso presidente del Tribunale che lo abbia adottato ante causam o, una volta che il processo sia iniziato, al giudice procedente, e di farne valere l’eventuale illegittimità mediante l’impugnazione del provvedimento con il quale lo stesso giudice abbia definito il processo.
L’art. 80 cod. proc. civ., che al 1° comma statuisce “l’istanza per la nomina del curatore speciale va proposta al presidente dell’ufficio giudiziario dinnanzi al quale si intende proporre la causa”. L’ultimo inciso consente logicamente di ritenere il potere di nomina del presidente dell’ufficio giudiziario circoscritto all’ipotesi in cui il giudizio di merito ancora non sia stato instaurato ma solo preannunziato.
Allorquando l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 50-bis cod. proc. civ.) della causa, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all'art. 80 cod. proc. civ. Se il potere di nomina del curatore speciale è rimesso al giudice della causa di merito pendente, deve ritenersi demandato agli arbitri, allorquando il giudizio già penda dinnanzi agli stessi.
L’omessa nomina del curatore speciale nel caso di conflitto d’interesse costituisce un vizio di costituzione del rapporto processuale a cui consegue la nullità dell’intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, per violazione del principio del contraddittorio e, più in particolare, della garanzia del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.
Il provvedimento di nomina del curatore speciale costituisce un subprocedimento di volontaria giurisdizione che si traduce in un atto sempre modificabile e revocabile dal giudice che lo ha emesso, che non passa in giudicato e non assume una stabilità idonea ad integrare la nozione di definitività. Il provvedimento di nomina del curatore speciale
di cui all’art. 78 c.p.c. è diretto non già ad attribuire o negare un bene della vita, ma ad assicurare la rappresentanza processuale tanto al soggetto che ne sia privo, quanto al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi col rappresentante; ha pertanto una funzione meramente strumentale ai fini del singolo processo (e quindi nel caso in cui il giudizio sia già iniziato non può non essere deciso dal Giudice che procede e quindi dall’arbitro in caso di pendenza del giudizio arbitrale) ed è sempre revocabile e modificabile ad opera di chi lo ha pronunciato.
Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di interessi tra la società medesima e l'amministratore unico. Ove il conflitto di interessi sia preesistente all'instaurazione del procedimento l'istanza di nomina del curatore speciale deve essere rivolta al Presidente del Tribunale e non al giudice avanti al quale pende la causa.
Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società è litisconsorte necessaria e la stessa deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di interessi tra l’ente e l’organo gestorio la cui amministrazione è oggetto di denuncia per essere gravemente irregolare e foriera di danno. Ove il conflitto di interessi non sia sopravvenuto all'instaurazione del procedimento, ma sia preesistente, non può provvedere il giudice del procedimento, ma esclusivamente il Presidente del Tribunale.
Il curatore speciale nominato nel corso di un processo - ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c. - alla società il cui rappresentante sostanziale e processuale versi in conflitto di interessi, agisce in veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quale ausiliario del giudice. Pertanto, spetta alla società, nell’interesse della quale il curatore speciale ha agito, liquidare il compenso di questi e non al Tribunale.
L’omessa nomina del curatore speciale nel caso di conflitto d’interesse costituisce un vizio di costituzione del rapporto processuale a cui consegue la nullità dell’intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, per violazione del principio del contraddittorio e, più in particolare, della garanzia del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.
Qualora sia prevista la devoluzione in arbitrato rituale di una controversia, spetta all’arbitro ogni decisione sulla regolarità del contraddittorio, quindi, anche il potere di nomina del curatore speciale della società, e ciò sia nel caso in cui il giudizio di merito ancora non sia stato instaurato ma solo preannunziato, sia nel caso in cui l'esigenza della nomina di un curatore speciale si manifesti in un giudizio già pendente e in relazione ad esso, spetta all’arbitro ogni decisione sulla regolarità del contraddittorio.
Permane la competenza dell’arbitro anche nel caso di riproposizione della relativa istanza, poiché la nomina del curatore speciale viene pronunciata all’esito di un sub-procedimento di volontaria giurisdizione che sfocia in una decisione sempre modificabile e revocabile, che non passa in giudicato e non assume una stabilità idonea ad integrare la nozione di definitività, trattandosi non di un provvedimento diretto ad attribuire o negare un bene della vita, bensì di un atto meramente strumentale ai fini del singolo processo in quanto volto ad assicurare la rappresentanza processuale tanto al soggetto che ne sia privo, quanto al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi con il proprio rappresentante.