In difetto di una disposizione di legge o di un provvedimento dell'autorità amministrativa esula dal perimetro dei poteri assegnati alla Autorità Giudiziaria la richiesta di imporre l'adesione alla Piattaforma Piracy Shield così come costituita a seguito dell’entrata in vigore della legge 93/2923. Le iniziative idonee per consentire un accreditamento di tutti gli operatori alla Piattaforma Shields, che nelle more è stata attivata, spettano esclusivamente all’AGCOM, in difetto di una specifica disposizione di legge.
Non rientra fra i poteri del giudice quello di stabilire a priori la implementazione delle misure inibitorie che la Società debba adottare. Il giudice non è onerato della necessità di individuare le specifiche modalità tecniche da adottare per l’adempimento dell’ordine impartito, risultando la scelta e la predisposizione di tali misure nella disponibilità della parte inibita salvo eventuale verifica dell’efficienza delle misure adottate. D’altra parte, appare evidente che solo il prestatore dei servizi conosce pienamente la struttura e le potenzialità dei sofisticati software che governano l’esecuzione delle prestazioni rivolte alla loro clientela e che la verifica del corretto e leale adempimento degli ordini impartiti dal giudice non può che essere verificato in relazione al conseguimento effettivo delle finalità cui essi sono rivolti.
Non rientra fra i poteri del giudice individuare, anche in astratto, le specifiche modalità tecniche che una società deve adottare per impedire la commissione di illeciti di pirateria che si possono verificare attraverso i servizi offerti che di per sé sono pienamente leciti e legittimi, quali quelli di CDN (Content Delivery Network, consistente in una rete di server geograficamente distribuita, che permette di migliorare le prestazioni web, riducendo i tempi di caricamento delle pagine e ottimizzando la distribuzione dei contenuti), di DNS Autoritativo (Domain Name System Autoritativo, che rappresenta l’autorità finale nel processo di risoluzione DNS, la quale memorizza le informazioni relative al nome dominio che si desidera visitare, compreso il suo indirizzo IP; il resolver ricorsivo, poi, ottiene l’indirizzo IP e lo rimanda al computer, indirizzandolo al sito) e di Reserve Proxy (attraverso cui la Società agisce da intermediario tra i clienti e il server di destinazione, con conseguente oscuramento dell’indirizzo IP reale del serverweb e protezione DDoS). Non spetta all’autorità giudiziaria individuare le soluzioni tecniche che, in astratto, deve essere adottata per limitare l’eventuale sfruttamento dei suoi servizi/prodotti da parte di terzi per finalità illecite, essendo rimessa tale valutazione all’Autorità amministrativa dell’AGCOM previa disposizione di legge o al legislatore, al quale solo spetta ogni scelta discrezionale al riguardo.
La pubblicazione di link di collegamento a portali terzi, attraverso cui è possibile accedere ad opere protette dal diritto d’autore ha natura illecita se tali collegamenti sono effettuati in assenza di qualsiasi preventiva autorizzazione del titolare. Negli stessi termini (altro…)
Quando l’attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video on line non può essere qualificata come fornitura di servizi di mero hosting neutro e passivo, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dei contenuti audiovisivi, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità e trova applicazione l’art. 2043 c.c..
Il gestore della piattaforma sarà sottratto dai benefici di irresponsabilità nel caso in cui la sua attività si configuri in un’assistenza consistente nell’ottimizzazione dei contenuti digitali ed abbia contribuito all’editing del materiale lesivo degli interessi tutelati all’interno della rete internet.
Non potrà essere esclusa la responsabilità del gestore della piattaforma tutte le volte in cui questo venga messo a conoscenza dell’illiceità dei dati trasmessi, dovendo quest’ultimo rispondere nel caso in cui non si sia prontamente attivato per la rimozione o disattivazione dei contenuti ma abbia proseguito nella fornitura degli strumenti per la continuazione della condotta illecita. La conoscenza effettiva, in qualsiasi modo acquisita, anche autonomamente, farà sorgere la responsabilità civile e risarcitoria del provider. La conoscenza effettiva dell’illecito non necessita dell’indicazione specifica di ogni URL per la localizzazione delle opere abusivamente pubblicate in quanto lo stato della tecnica attuale consente al provider di identificare i contenuti illeciti sulla base del titolo delle opere audiovisive.
Il danno subito dal titolare dei diritti autorali andrà determinato sulla base del criterio di stima del prezzo del consenso.
Quando l’attività dell’ISP non può essere classificata nell'ambito del mero hosting, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dettagliata, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità.
Il gestore della piattaforma (altro…)