Il limite alla compromettibilità in arbitri è dato dalla indisponibilità dei diritti in discussione. La controversia non è suscettibile di rimessione alla decisione arbitrale se oggetto dell'impugnativa è la delibera di approvazione del bilancio, sia per difetto di idonea informativa, sia per vizi del bilancio stesso, del quale si contestano la veridicità, la completezza e la chiarezza.
Quando la delibera di approvazione del bilancio è stata revocata e sostituita con una nuova delibera conforme a legge che ha approvato un nuovo progetto di bilancio, modificato ed integrato rispetto al precedente, anch'esso conforme a legge, ai sensi dell’art. 2377, comma VIII, richiamato dall’art. 2479-ter ultimo comma c.c., non può più pronunziarsi l’annullamento della deliberazione impugnata e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Al fine di verificare la devolvibilità ad arbitri di una controversia relativa ad una delle materie indicate dall’art. 34 D.Lgs. n. 5/2003 è necessario verificare se la controversia stessa verta su diritti disponibili o indisponibili. (altro…)
Qualora lo statuto di una società preveda una clausola compromissoria per la devoluzione a un collegio arbitrale di qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, è irrilevante che alla data della proposizione dell’azione monitoria l’attore abbia ceduto la propria partecipazione, poiché ciò che rileva ai fini dell’applicabilità della clausola compromissoria è che la qualità di socio sussistesse al momento del rapporto giuridico e non al momento della proposizione della domanda.
Le controversie che involgono diritti indisponibili non possono costituire oggetto di clausola compromissoria ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. nr. 5/2003, analogamente a quanto previsto dall’art. 806 c.p.c. (altro…)
La clausola compromissoria di uno statuto di società cooperativa che faccia riferimento a controversie anche aventi ad oggetto "la qualità di socio", rimane applicabile nel caso di controversia (altro…)
La questione relativa alla sussistenza di una causa di scioglimento della società non riguarda soltanto il personale interesse dei soci, di per sé disponibile, quanto piuttosto l'interesse generale al mantenimento in vita della società, riferito (altro…)
Se l’elenco della clientela può in astratto ritenersi informazione riservata e tutelabile dell’imprenditore, tale riservatezza non può essere opposta al soggetto (altro…)
L'impugnativa di delibera di approvazione del bilancio, in cui vengono in rilievo situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell’autonomia privata (ossia disciplinate da un regime legale che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo), non è riconducibile nell’ambito di quelle compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5/2003, (altro…)
Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. L’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio. (altro…)
Ai fini dell'applicabilità della clausola compromissoria, il riferimento a "diritti relativi al rapporto sociale"implica che venga in rilievo non già il mero fatto dell'eventuale titolarità di partecipazioni sociali, ma piuttosto il "titolo" fatto valere in giudizio. (Nella specie si trattava di azione di restituzione conseguente ad annullamento di contratto professionale e di azione di responsabilità inerente l'esercizio di funzioni di amministratore: titoli che non toccavano in alcun modo i paralleli rapporti sociali). (altro…)
Si deve ritenere ammissibile l'intervento adesivo del socio accomandante, posto che questi ben può sostenere le ragioni della società ricorrente, essendo portatore di un evidente interesse alla salvaguardia del valore della propria partecipazione sociale e alla corretta formazione della volontà assembleare. (altro…)
La “proprietà” fiduciaria – che trova fonte in un mandato fiduciario revocabile ad nutum – si sostanzia in una pluralità di rapporti di carattere obbligatorio fra il fiduciario (= «soggetto apparente proprietario») e il/i fiduciante/i, con la conseguenza che non è suscettibile di rivendica ed è compromettibile in arbitri, non configurandosi il problema dell’efficacia erga omnes della clausola arbitrale.