L’eccezione di arbitrato, rituale o irrituale, sollevata dinanzi al giudice ordinario attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, poiché l’effetto della clausola compromissoria consiste nella rinuncia alla giurisdizione e all’azione giudiziaria. La decisione del giudice sull’eccezione di compromesso costituisce pertanto pronuncia su una questione preliminare di merito, concernente la validità o l’interpretazione della clausola compromissoria, ed è suscettibile di passare in giudicato ove non impugnata.
La successiva pronuncia degli arbitri irrituali che dichiari la nullità della clausola compromissoria non è idonea a rimuovere il giudicato formatosi sulla precedente statuizione del giudice ordinario circa la validità della clausola, né può essere qualificata come manifestazione della volontà dei soci, non disponendo gli arbitri di un potere rappresentativo sul contratto sociale eccedente la controversia loro deferita.
Ove la clausola compromissoria, contenuta nello statuto societario, risulti stipulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003, qualora non sia stata oggetto di adeguamento, con particolare riferimento al disposto dell'art. 34, comma 2, la stessa risulterà affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio. Ai fini del rispetto dell’art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5/2003, è necessario che l’organo arbitrale sia interamente nominato da un soggetto terzo estraneo alla società. Ne consegue che è nulla la clausola compromissoria statutaria che rimetta la nomina degli arbitri alle parti contendenti o ai medesimi arbitri dalle stesse nominati, e non a un soggetto estraneo alla società.
La disciplina speciale dettata dall’art. 34 d.lgs. n. 5/2003 per l’arbitrato societario è più rigorosa rispetto al diritto comune, non potendosi accogliere la tesi del c.d. “doppio binario”, secondo cui la clausola nulla per arbitrato endosocietario si convertirebbe in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l’art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.
La carente indicazione del soggetto deputato alla nomina dell'arbitro non può essere integrato in via interpretativa, recando le clausole compromissorie per definizione una deroga alla generale azionabilità delle posizioni di diritto soggettive davanti alla giurisdizione statale (nella specie la clausola arbitrale indicava la "Camera Arbitrale promossa da Confcooperative – Unione Provinciale di Milano", soggetto non esistente, essendo invece esistente un diverso soggetto denominato “Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione”, Camera promossa dalla CONFEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE ITALIANE e avente sede in Roma).
Non è applicabile al consorzio con attività esterna, non costituito in forma societaria, l'art. 34 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 dal momento che la funzione tipica del consorzio è quella di produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate (altro…)
Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. L’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio. (altro…)
Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione (altro…)
La clausola arbitrale inserita in un accordo per l'esercizio in comune di un'attività d'impresa, a cui sia poi seguito la costituzione di una società, è soggetta alla disciplina generale di cui agli artt. 809 e ss. c.p.c. e non a quella contenuta nell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, essendo quest'ultima volta a regolare esclusivamente le clausole arbitrali inserite negli atti costitutivi delle società. Di conseguenza, è fondata l'eccezione di incompetenza del giudice a conoscere della controversia relativa al contratto alla luce dell'espressa previsione, in esso contenuta, di una clausola compromissoria che riserva alle parti in lite la nomina di un arbitro ciascuno.