Il principio di libertà di concorrenza e iniziativa economica tollera restrizioni solo per l’esistenza di privative brevettuali (limitate nel tempo) o per ragioni concorrenziali (tendenzialmente perpetue) ma in tal caso attinenti solo a modalità sleali di svolgimento. Scaduta la privativa brevettuale su un determinato oggetto, tutte le caratteristiche di utilità di esso divengono liberamente utilizzabili e non solo alcune mentre restano (altro…)