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Scioglimento della società, responsabilità degli amministratori e impugnazione di lodo
Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata proponibile soltanto per determinati errores...

Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo.

L'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di accertamento degli amministratori riveste efficacia costitutiva dello scioglimento stesso, in quanto da tale adempimento la società entra nella fase liquidatoria e decorrono gli effetti dello scioglimento. Prima di tale momento non si producono gli effetti dello scioglimento anche qualora si verifichi un evento dissolutivo. Gli effetti della causa di scioglimento vengono, pertanto, espressamente "postergati", dall'art. 2484, comma 3, al momento in cui l'atto societario che accerta la causa stessa venga fatto oggetto di pubblicazione presso il Registro delle Imprese, ai fini di certezza giuridica, con l’ulteriore corollario che mentre nei rapporti tra società ed amministratori - i quali sono tenuti, in forza dell'art. 2486, comma 1, ad una gestione di tipo liquidatorio (dunque, conservativa) fin dal momento del verificarsi oggettivo della causa di scioglimento - la causa di scioglimento ha effetto automaticamente, per il sol fatto oggettivo di essersi verificata, nei rapporti esterni, invece, la causa di scioglimento non può produrre effetti se non si sia dato corso all'ulteriore attività rappresentata dalla pubblicazione dell'atto di accertamento dello scioglimento presso il Registro delle Imprese.

Il decorso del termine per la pronuncia del lodo non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, “non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l'intenzione di far valere la loro decadenza”, con ciò disponendo in merito alla nullità; tale notificazione, quindi, non costituisce una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale, ma un atto, imprescindibile, in difetto del quale la nullità del lodo non può essere fatta valere.

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Nullità del lodo arbitrale per difetto di motivazione
Il difetto di motivazione rende nullo il lodo arbitrale solo se la motivazione è del tutto assente o non consente...

Il difetto di motivazione rende nullo il lodo arbitrale solo se la motivazione è del tutto assente o non consente l'individuazione della ratio decidendi, che risulta incomprensibile. Come già osservato dalla giurisprudenza, infatti, il vizio è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tale da risolversi in una non-motivazione (così Cass. 12321/18).

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La clausola compromissoria statutaria va interpretata estensivamente
La clausola statutaria compromissoria, sebbene espressamente si riferisca alle delibere assembleari, va interpretata in maniera estensiva così da comprendere anche...

La clausola statutaria compromissoria, sebbene espressamente si riferisca alle delibere assembleari, va interpretata in maniera estensiva così da comprendere anche le delibere del Consiglio di Amministrazione dal momento che entrambe le tipologie di delibere, in mancanza di clausola compromissoria, sono impugnabili dal socio davanti alla autorità giudiziaria. Una diversa e restrittiva interpretazione si porrebbe come irragionevole e lesiva dei diritti del socio perché porterebbe ad un diverso regime di impugnazione delle delibere sociali.
E' valida la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa che prevede che il collegio arbitrale sia composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede la cooperativa.

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Patti parasociali a durata determinata: nullità dell’obbligo di preavviso annuale
Nei patti parasociali con termine di durata non superiore ai cinque anni, deve considerarsi nulla la previsione di un tacito...

Nei patti parasociali con termine di durata non superiore ai cinque anni, deve considerarsi nulla la previsione di un tacito ed automatico rinnovo correlato alla mancata disdetta da parte del socio paciscente entro un anno prima della scadenza, posto che tale onere di comunicazione si sostanzia in un ingiustificabile limite temporale alla libertà assoluta ed incondizionata del socio di decidere di liberarsi dal vincolo pattizio alla sua scadenza.

In caso di procedimento arbitrale attivato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina ma in forza di convenzione stipulata anteriormente, nel silenzio delle parti è applicabile l’art. 829, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, che ammette l’impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile.

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Nullità di lodo arbitrale in tema di divieto di concorrenza e responsabilità di amministratore di s.r.l.
La contraddittorietà delle disposizioni, di cui al n. 11 dell’art. 829 c.p.c., è riferibile al contrasto tra le diverse parti...

La contraddittorietà delle disposizioni, di cui al n. 11 dell’art. 829 c.p.c., è riferibile al contrasto tra le diverse parti del dispositivo, non invece alla contraddittorietà della motivazione o al contrasto tra la motivazione del lodo e il suo dispositivo. Inoltre, il requisito previsto dall'art. 823, comma 1, n. 5 c.p.c. deve ritenersi rispettato quando sia possibile risalire alla ratio decidendi che sottende il lodo, prescindendo da un controllo sulla congruità della motivazione stessa.

Al fine di valutare la violazione del divieto di cui all’art. 2390 c.c., contestata a un amministratore di s.r.l. (altro…)

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Lodo irrituale e risarcimento del danno da inadempimento del patto di opzione ‘put’ su partecipazioni societarie
Il lodo irrituale non è impugnabile per “errores in iudicando”, come è invece è consentito dall’ultimo comma dell’art. 829 cod....

Il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando", come è invece è consentito dall'ultimo comma dell'art. 829 cod. proc. civ. per l'arbitrato rituale, neppure ove consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti che ha dato origine al loro mandato; e non è più in generale annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, ne' a maggior ragione per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e comunque non conforme alle aspettative della parte impugnante. (altro…)

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