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Imperatività del divieto di assistenza finanziaria
L’art. 2358 c.c., seppure prevedente le condizioni che rendono possibile l’assistenza finanziaria, dispone il principio generale di divieto quale regola...

L’art. 2358 c.c., seppure prevedente le condizioni che rendono possibile l’assistenza finanziaria, dispone il principio generale di divieto quale regola di carattere imperativo, posto che esso divieto, ove non derogato in ragione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’assistenza, è volto ad impedire operazioni che possano determinare un’erosione anche potenziale del capitale sociale, nell’interesse dei creditori e della società. In particolare, l’imperatività del divieto di assistenza finanziaria si scorge nel fatto che il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci al tempo dell’aumento di capitale, con ricaduta sul patrimonio netto, stante il rischio di inadempimento del socio entrante, inadempimento che sarà riferito all’obbligazione del rimborso del finanziamento, non a quella del conferimento, già adempiuta con i mezzi finanziari messi a disposizione dalla società. Deve escludersi che le norme imperative la cui violazione comporta la nullità del contratto siano solo quelle che si riferiscano alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti. L’area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell’art. 1418 comma 1 c.c., è più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo, dovendosi ricomprendere anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni, oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto, per cui ove il contratto venga stipulato, nonostante il divieto imposto dalla legge, è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa e non par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto per ragioni ancora più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’atto.

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Competenza sulle azioni derivanti dal fallimento
L’art. 83, comma 3 seconda parte TUB, parallelamente all’art. 24 l. fall., riguarda le azioni derivanti dal fallimento. Spettano alla...

L’art. 83, comma 3 seconda parte TUB, parallelamente all’art. 24 l. fall., riguarda le azioni derivanti dal fallimento. Spettano alla competenza del Tribunale fallimentare o più in generale della procedura le domande di condanna (art. 52 fall. e 83, comma 3 prima parte TUB) e quelle domande che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa. Per tali domande devono intendersi sicuramente quelle che sono volte ad incidere effettivamente sulla massa, sottraendo ad essa valori e beni; ma anche quelle domande di accertamento che non mostrano altro scopo che quello di porsi come premesse per pretese contro la massa. Spazi di riserva al giudice ordinario si leggono invece in generale nelle pronunce che trattano di domande demolitorie o di accertamento che abbiano come scopo solo tale accertamento. Naturalmente, posto che la domanda deve essere comunque sorretta da un interesse, sarà lo scopo ultimo dell’accertamento, o della pronuncia costitutiva demolitoria richiesti, a determinare la procedibilità o meno della domanda avanti il giudice ordinario.

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Sull’esclusione della configurabilità dell’usura sopravvenuta
Con il d.l. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 24/2001, si è stabilito, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815, co. 2,...

Con il d.l. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 24/2001, si è stabilito, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815, co. 2, c.c., che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Va, pertanto, esclusa la configurabilità dell’usura sopravvenuta, con la conseguenza che ove il tasso degli interessi concordato tra le parti del contratto bancario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.

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Cessione d’azienda bancaria ed individuazione del suo perimetro (la cessione di Veneto Banca a Intesa San Paolo)
Il contratto di cessione di azienda tra Veneto Banca e Intesa San Paolo ha avuto ad oggetto soltanto l’impresa bancaria...

Il contratto di cessione di azienda tra Veneto Banca e Intesa San Paolo ha avuto ad oggetto soltanto l'impresa bancaria e i rapporti ad essa strettamente inerenti e non ciò che non é stato espressamente ricompreso tra le Attività Incluse o “che non sia funzionale all’esercizio dell’impresa bancaria”; tale  non è un contratto di acquisto di partecipazioni collegato a un contratto di distribuzione commerciale. (altro…)

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Sulla perdita della capacità processuale degli organi di istituto bancario sottoposto a liquidazione coatta amministrativa
La  sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società determina la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e...

La  sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società determina la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e "la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa (altro…)

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