Ricerca Sentenze
Giudizio di confondibilità tra marchi complessi: la parte denominativa non prevale su quella figurativa
Riguardo al marchio complesso, la confondibilità deve essere valutata apprezzando l’insieme degli elementi di cui è composto in quanto non...

Riguardo al marchio complesso, la confondibilità deve essere valutata apprezzando l’insieme degli elementi di cui è composto in quanto non si può riconoscere prevalenza alla parte denominativa rispetto ad altre parti figurative, non esistendo un’astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono in un marchio.

La valutazione della somiglianza tra due marchi non può infatti limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con un altro marchio, occorrendo procedere all’esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme. Cionondimeno ciò non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e, in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la violazione dei diritti di marchio dell'attrice per il solo fatto che la convenuta abbia utilizzato la parola “Legend” (inclusa nel marchio complesso dell'attrice) per identificare una propria linea di prodotti, in ragione della carenza di novità e di originalità di tale elemento denominativo nel settore merceologico degli alimenti per animali, con conseguente esclusione del rischio di associazione.]

Leggi tutto
Rischio di confusione e “post sale confusion” nella contraffazione di marchio
Ai fini dell’apprezzamento della contraffazione di marchio si deve prescindere dalla effettiva confondibilità tra prodotti e, soprattutto, dalle modalità concrete...

Ai fini dell’apprezzamento della contraffazione di marchio si deve prescindere dalla effettiva confondibilità tra prodotti e, soprattutto, dalle modalità concrete di uso del segno, dato che l’azione di contraffazione ha natura reale e tutela il diritto (assoluto) all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base di un apprezzamento condotto in riferimento all’esemplare
del segno stesso e all’indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio serve a contraddistinguere, poiché (altro…)

Leggi tutto
logo