L'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. è esperibile da parte di chi, affermandosi proprietario, non solo vuole che si accerti tale qualità, ma vuole anche che la cosa sia recuperata da chi la detiene o possiede. A tal fine, l’attore che afferma di essere il proprietario non solo dovrà provare che è divenuto tale in base (altro…)
La “proprietà” fiduciaria – che trova fonte in un mandato fiduciario revocabile ad nutum – si sostanzia in una pluralità di rapporti di carattere obbligatorio fra il fiduciario (= «soggetto apparente proprietario») e il/i fiduciante/i, con la conseguenza che non è suscettibile di rivendica ed è compromettibile in arbitri, non configurandosi il problema dell’efficacia erga omnes della clausola arbitrale.