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La riproduzione dell’immagine dell’attore cinematografico senza il suo consenso
Le ipotesi nelle quali l’immagine della persona ritratta può essere riprodotta senza il suo consenso, sono giustificate dall’interesse pubblico all’informazione;...

Le ipotesi nelle quali l'immagine della persona ritratta può essere riprodotta senza il suo consenso, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione; detto interesse non ricorre ove siano pubblicate immagini di una persona tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto diverso da quello proprio dell'opera cinematografica e della sua commercializzazione.

L'esimente prevista dall'art. 97 della L.d.A., secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l'altro, la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, ricorre non solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell'ambito dell'attività da cui la notorietà è scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall'altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell'immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l'acquisto di beni e servizi.

La divulgazione dell'immagine, senza il consenso dell'interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari.

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Tutela dell’immagine di persona notoria: limiti di applicazione dell’art. 97, l.d.a. e periculum in mora
L’indiscussa notorietà di Totò non legittima comunque l’uso della sua immagine senza il  consenso degli aventi diritto dal momento che...

L’indiscussa notorietà di Totò non legittima comunque l’uso della sua immagine senza il  consenso degli aventi diritto dal momento che l’esimente di cui all’art. 97 l.d.a. non trova applicazione per il caso di sfruttamento commerciale dell’immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l’acquisto di beni e servizi.

Il periculum in mora è da ravvisare nel pregiudizio rappresentato dall’esistenza di trattative volte alla definizione di un complesso accordo commerciale che prevede la cessione ad un terzo investitore dei diritti di sfruttamento del nome e dell’immagine di Totò anche nel settore della ristorazione.

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Sfruttamento illecito dell’immagine altrui per finalità commerciali e pubblicitarie
In virtù del principio del consenso, accolto dal nostro ordinamento e sancito all’art. 96 L. 633 del 1941, per riprodurre,...

In virtù del principio del consenso, accolto dal nostro ordinamento e sancito all'art. 96 L. 633 del 1941, per riprodurre, esporre o mettere in commercio l’immagine di una persona è sempre necessario ottenerne il previo consenso. Lo sfruttamento dell’immagine altrui senza il consenso del soggetto rappresentato è ammesso solo in casi tassativamente indicati dall'art. 97 L. 633 del 1941, ossia quando si accompagni ad un’esigenza pubblica di informazione, se giustificata da notorietà o dall’ufficio pubblico coperti, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici o didattici e non invece per finalità di lucro.
Al di fuori delle ipotesi scriminanti- che vanno interpretate in senso restrittivo, in quanto hanno carattere derogatorio rispetto al diritto all’immagine che è diritto inviolabile della persona e protetto costituzionalmente- deve ritenersi pertanto fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, quale somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per acconsentire alla pubblicazione della propria immagine e del danno non patrimoniale.

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Rapporto tra diritto all’immagine-ritratto e tutela dei diritti di riproduzione e diffusione dell’opera cinematografica
Per ritratto si intende un’opera dell’arte figurativa, una fotografia o anche il fotogramma di un film, ove appaiano riconoscibili le...

Per ritratto si intende un’opera dell’arte figurativa, una fotografia o anche il fotogramma di un film, ove appaiano riconoscibili le sembianze di una determinata persona, anche se l’immagine è soltanto parte di una raffigurazione più vasta e complessa.
Coerentemente alla disciplina in materia di ritratto, si ritene illecita la divulgazione a fini pubblicitari dell’immagine di una persona nota senza il suo consenso, anche qualora la stessa immagine sia tratta da rappresentazioni (nel caso di specie, film) nelle quali la stessa ha prestato la propria opera, venendo in rilievo, nel caso di specie, non già lo sfruttamento delle opere cinematografiche nella loro interezza, bensì l’utilizzazione a fini pubblicitari/commerciali di singoli fotogrammi, del tutto avulsi dall’originario contesto per il quale era stata resa la prestazione artistica e con conseguente esclusivo rilievo dell’immagine in sé dell’artista.

La tutela dei diritti della personalità (al nome, all’immagine, all’identità personale) ed in particolare del diritto all’immagine-ritratto concorre necessariamente, ove la persona nota ritratta sia un interprete-attore cinematografico, con la tutela dei diritti di riproduzione e diffusione dell’opera cinematografica e della sequenza dei suoi fotogrammi, spettante al produttore, in via presuntiva, salvo prova contraria (di mancata cessione, da parte dell’artista, dei relativi diritti contestualmente alla stipula del contratto di produzione dell’opera cinematografica) ex art. 84 L.A.

Il diritto all’utilizzazione economica dell’opera originaria da parte del produttore e/o fotografo, non determina alcuna cessione del diritto allo sfruttamento dell’immagine degli attori che vi hanno partecipato e/o dei soggetti ritratti. Essi, infatti, salvo prova contraria, hanno prestato il loro consenso alla sola utilizzazione della propria interpretazione nell’opera cinematografica o alla messa in commercio della foto o del ritratto da parte del fotografo che ha ottenuto il loro consenso. Tale consenso, tuttavia, non si estende anche allo sfruttamento dell’immagine per ulteriori finalità commerciali e/o pubblicitarie con scopo di lucro. Essi pertanto (o i loro eredi) conservano il diritto di chiedere che sia inibita la pubblicazione, riproduzione o diffusione della propria immagine, su qualsiasi supporto e/o prodotto essa circoli, nonché di richiedere un risarcimento in ragione di tale abusiva circolazione. Peraltro, anche in assenza di precise limitazioni, siano queste espresse o desumibili dalle circostanze concrete, deve ritenersi operante il limite generale della prevedibilità dell’utilizzo dell’immagine, alla cui stregua non sono ammesse forme di divulgazione completamente avulse dal contesto nel quale le riproduzioni sono state eseguite e per finalità ultronee rispetto a quelle inizialmente prospettate. 

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Illecita utilizzazione commerciale dell’identità personale di un personaggio noto
Le ipotesi previste dall’art. 97 della legge n. 633 del 1941, nelle quali l’immagine della persona ritrattata può essere riprodotta...

Le ipotesi previste dall'art. 97 della legge n. 633 del 1941, nelle quali l’immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto all'immagine, sono di stretta interpretazione: il predetto interesse pubblico non ricorre ove siano pubblicate immagini tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto diverso da quello proprio dell’opera cinematografica e della sua commercializzazione.

L’illecito utilizzo della immagine altrui, ai sensi dell’art. 10 c.c., infatti, si configura quando la sua divulgazione, in fotografia o in filmati pubblici, non trova ragione in finalità di informazione, ma nello sfruttamento - in difetto di consenso dell’interessato - commerciale o pubblicitario. Non è mai ammissibile la diffusione non assentita dell’immagine altrui laddove la stessa sia avvenuta per finalità di lucro, per esempio finalità pubblicitarie e promozionali, venendo in tal caso evidentemente a mancare l’interesse pubblico alla divulgazione prevista dall'art. 97 l. n. 633 del 1941. Con specifico riguardo all'utilizzazione commerciale o pubblicitaria dei fotogrammi di un film ritraenti l’immagine di un celebre attore, si ribadisce che, in mancanza del consenso dell’interessato, una tale utilizzazione è illecita anche se non reca offesa ai diritti della personalità di quest’ultimo.
I danni patrimoniali e quelli morali derivanti dall'illecita utilizzazione pubblicitaria dell’identità personale di un personaggio noto possono essere fatti valere dagli eredi. In particolare, l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga innanzitutto al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione e, ove non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dall'autore dell’illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione. Nell'utilizzazione dell’immagine di persona notoria, in mancanza di consenso, si prefigura responsabilità extracontrattuale derivante dall'annacquamento dell’immagine per la perdita di valore commerciale della stessa.

[Nel caso di specie, l’annacquamento dell’immagine della sig.ra Audrey HEPBURN si evince agevolmente dalle fotografie delle magliette prodotte dalle parti attrici, dove la sig.ra Audrey HEPBURN viene ritratta con il dito medio alzato o ricoperta di tatuaggi o, ancora, con grandi palloncini di gomme da masticare in bocca. Infine, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., agli attuali attori va riconosciuto anche il danno non patrimoniale - unitariamente inteso - subito in conseguenza del grave abuso del diritto all'immagine, dell’illecito trattamento dei dati personali e dalla particolarmente invasiva interferenza nella vita privata.

La mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, se non fondata su un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell’assolutezza e della non temporaneità o su un dissenso consapevole, informato e motivato, equivale ad assenza ingiustificata nonostante la preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non prendervi parte. Quindi, la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall’art. 8, comma 4 bis, del D.lgs.. n. 28/2010.]

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Evocazione dell’immagine di un personaggio celebre e diritto d’autore.
La contestazione dell’illecito utilizzo di un’immagine di un personaggio celebre non rientra nella competenza delle sezioni specializzate, poiché il diritto all’immagine...

La contestazione dell'illecito utilizzo di un'immagine di un personaggio celebre non rientra nella competenza delle sezioni specializzate, poiché il diritto all’immagine appartiene al novero dei diritti della personalità ed è specificamente oggetto di tutela sulla base della normativa civilistica e dei relativi fondamenti costituzionali (art. 2 Cost.), mentre nella normativa (altro…)

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Illecito sfruttamento dell’immagine altrui e diritto d’autore nell’intervista
Lo sfruttamento dell’immagine dell’attore, a fini di lucro e senza la sua autorizzazione, è

Lo sfruttamento dell’immagine dell’attore, a fini di lucro e senza la sua autorizzazione, è (altro…)

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