Ai sensi dell'art. 3 della legge 218/1995, la giurisdizione italiana sussiste quando l'autore dell'illecito convenuto in giudizio è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c.
La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da fatto illecito è quella del paese nel quale è avvenuto il fatto, identificato nel danno lamentato da chi propone la domanda.
Per sostenere la tutelabilità dei segreti commerciali, ex art. 98 c.p.i., occorre fornire adeguata prova dell'esistenza di conoscenze tecniche riservate, non generalmente note o facilmente accessibili e comunque sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, o almeno riservate, note solo a dipendenti e collaboratori sotto un vincolo di riservatezza e comunque trasferite alla concorrente.
Affinché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale, non è sufficiente la sola consapevolezza dell'agente di poter recare danno all'azienda del concorrente, ma occorre anche l'uso di modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente (cd. animus nocendi). Nell'accertamento in concreto dell'animus nocendi occorre avere riguardo, più che al requisito psicologico dell'agire dell'imprenditore, all'insieme delle modalità oggettive che qualificano la scorrettezza professionale dell'assunzione degli altrui dipendenti o dell'acquisizione degli altrui collaboratori, nonché (in aggiunta al requisito che precede) all'idoneità della condotta a danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore.
In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall'art. 2598, n. 1 c.c. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo tuttavia compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto a prodotti simili e di identificarlo come riconducibile a una determinata impresa. Per tale motivo le forme che, benché dotate di capacità distintiva, abbiano prevalentemente carattere tecnico-funzionale non possono essere tutelate sulla base dell'art. 2598, n. 1 c.c.
Ai fini della sussistenza del valore economico delle informazioni riservate, la mera datazione dei disegni e l’eventuale mancata evoluzione tecnologica non ne escludono il valore, qualora essi continuino a essere utilizzati per la realizzazione dei prodotti.
Parimenti, il fallimento della società non costituisce un indizio di dispersione delle informazioni laddove vi sia stata una cessione onerosa di tutto il know how. Le domande relative alla concorrenza sleale, se fondate sui medesimi fatti che integrano la violazione degli articoli 98 e 99 c.p.i., restano assorbite.
Non può essere accolta la richiesta di pubblicazione del dispositivo della sentenza su quotidiani a tiratura nazionale se la vicenda non ha una rilevanza tale da giustificarne la pubblicazione.
Il fumus della descrizione va apprezzato in relazione al diritto processuale alla prova ed è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella sussistenza di un ragionevole sospetto di violazione.
Le misure di protezione richieste dall'art. 98, lett. c), c.p.i, devono assolvere al duplice scopo di impedire che coloro che le detengono (ad esempio dipendenti e collaboratori) le portino a conoscenza di terzi e che i terzi possano accedervi direttamente. A tal fine, l’imprenditore deve intervenire su più livelli, adottando misure che possono ricondursi a tre categorie: le misure di carattere fisico (quali l’utilizzo di archivi cartacei protetti da chiavi e accessibili solo ad alcuni dei dipendenti), le misure di carattere tecnologico (quali l’utilizzo di sistemi che rendano accessibili le informazioni solo a particolari soggetti, mediante l’utilizzo di accorgimenti tecnici) e le misure di carattere organizzativo (quali ad esempio circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza o accordi di segretezza che consentano di rendere manifesta la volontà del titolare delle informazioni di mantenerle segrete). L’idoneità delle misure adottate deve essere valutata caso per caso, considerando vari fattori, tra i quali rilevano le dimensioni dell’impresa, la natura dell’informazione, il numero di soggetti che vi abbiano accesso e la tipologia di accesso previsto all’informazione stessa. Le misure di protezione devono essere oggettivamente idonee a prevenire il compimento di atti illeciti non solo da parte di soggetti terzi, ma anche da parte di coloro che, per la funzione svolta, abbiano acceso ai dati di cui si lamenta la sottrazione. È inoltre fondamentale provare che il dipendente sia stato adeguatamente informato sulla segretezza dei dati ed abbia assunto l’obbligo di non divulgarli a terzi, e l’accettazione di tale obbligo deve essere tanto più specifica e consapevole quanto più alto è il livello di accesso, da parte del dipendente interessato, delle informazioni di cui si lamenta la sottrazione.
L'uso di dati personali non è soggetto all'obbligo di informazione ed alla previa acquisizione del consenso del titolare quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa. Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario non è soggetto all'obbligo di informazione ed alla previa acquisizione del consenso purché i dati siano inerenti al campo degli affari e delle controversie giudiziarie che ne scrimina la raccolta, non siano utilizzati per finalità estranee a quelle di giustizia in ragione delle quali ne é avvenuta l'acquisizione e sussista il provvedimento autorizzatorio.
Per apprezzare, nel caso concreto, i requisiti della fattispecie di cui all'art. 2598 n.3 c.c. e ritenere illecito lo sviamento di clientela occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria). È, quindi, evidente che non sia sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso a un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori.
Integra concorrenza sleale per sviamento di clientela la condotta dell’ex subagente che, avvalendosi di informazioni riservate relative a contratti e scadenze della clientela acquisita presso il precedente intermediario, determini in un arco temporale ristretto un anomalo e sistematico trasferimento dei clienti a favore del concorrente, non essendo di per sé illecito il mero contatto con la clientela in assenza di mezzi contrari a correttezza professionale.
Ai fini della qualificazione di informazioni aziendali come segrete ex art. 98 c.p.i. non è sufficiente l’ordinaria protezione tramite credenziali di accesso, occorrendo allegare e provare in modo puntuale le misure ragionevolmente adottate per mantenerne la segretezza. le modalità di accesso a sistemi informativi con user id e password sono del tutto ordinarie e non denotano quel quid pluris di segretezza proprio dei segreti industriali ex 98-99 CPI. Resta tuttavia configurabile la concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. per l’uso di informazioni comunque riservate.
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alle quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico, come nella specie, in cui la "causa petendi" ha titolo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nonché dell'art. 1337 c.c.
Il patto di non concorrenza limita la concorrenza tra gli imprenditori ed è lecito negli stretti limiti in cui le parti lo prevedono, sempre che rispettino i limiti legislativi nazionali ed eurounitari (cfr. Reg. UE 2022/720, già Reg. 330/2010). Ne consegue che il significato da attribuire alla clausola contrattuale è quello risultante dalla lettera della clausola contrattuale che ha natura di deroga al principio della libera concorrenza.
La qualificazione del segno come marchio debole non esclude la sua tutela rispetto alla contraffazione, ma la ridotta capacità distintiva del marchio debole comporta una tutela affievolita, in quanto lievi variazioni od integrazioni sono sufficienti ad escluderne la contraffazione, consentendo la coesistenza di segni simili.
Per giurisprudenza consolidata, mentre per quanto concerne il marchio forte, sono considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume l’attitudine individualizzante del segno distintivo, per il marchio debole la confondibilità è esclusa quando vengano apportate anche lievi modificazioni od aggiunte. La scelta di riconoscere ai marchi deboli un livello di protezione più tenue nasce dall’esigenza di delimitare, in funzione antimonopolistica, l’ambito di tutela dei segni aventi un forte contenuto descrittivo.
Per integrare la fattispecie dello storno di dipendenti, è necessaria l’intenzione di danneggiare l’altrui impresa, id est, animus nocendi e la condotta deve risultare inequivocabilmente idonea a cagionare danno all’azienda nei confronti della quale l’atto di concorrenza sleale è rivolto. L’intenzione di arrecare danno e distruggere la concorrente (animus nocendi) è stato oggettivato dalla giurisprudenza, inferendolo indiziariamente da elementi oggettivi che, per la loro intensità, mettano a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva o provochino alterazioni non fisiologiche dell’attività medesima, quali la quantità dei soggetti stornati, la portata dell'organizzazione complessiva dell'impresa concorrente, la posizione che i dipendenti stornati rivestono all'interno dell'azienda concorrente, la scarsa fungibilità dei dipendenti, il parallelismo con l'iniziativa economica del concorrente stornante.
Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.
La garanzia di mobilità dei lavoratori (e la correlativa capacità delle imprese di contendersi reciprocamente le risorse più appetibili sul mercato del lavoro offrendo condizioni migliori delle imprese rivali) integra, in particolare, una libertà fondamentale tutelata anche dal diritto dell’Unione europea che solo in presenza di condizioni eccezionali è suscettibile di compressione, assumendo connotati di illiceità. Tali condizioni possono ravvisarsi esclusivamente in presenza di una massiva campagna di reclutamento del personale addetto alle principali aree e funzioni aziendali dell’impresa rivale concentrata in un ristretto orizzonte temporale, priva di un vero razionale economico (in quanto diretta esclusivamente verso uno specifico rivale) e perciò sorretta univocamente da una strategia intenzionale di annientamento del concorrente finalizzata a rendere impossibile l’adempimento delle obbligazioni assunte con la clientela o addirittura a metterne a repentaglio la stessa continuità aziendale, attraverso lo svuotamento repentino dell’impresa dalla maggior parte dei suoi collaboratori.
Dalla nozione di segreto commerciale (e dal perimetro della relativa tutela) devono senz’altro escludersi le informazioni trascurabili, l'esperienza e le competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro, ed altresì le informazioni che sono generalmente note o facilmente accessibili alle persone all'interno delle cerchie che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione. La natura genericamente confidenziale o riservata di un certo dato o di una certa informazione è dunque irrilevante ai fini della tutela prevista dal 98 e 99 c.p.i., atteso che non tutte le informazioni e i dati confidenziali o riservati possono ambire alla tutela disposta dagli artt. 98 e 99 e 129 c.p.i. ma solo quei dati e quelle informazioni provviste delle speciali note tipologiche previste dalla legge.
La tutela apprestata alle informazioni genericamente confidenziali o riservate dell’imprenditore, diverse dai segreti commerciali protetti dagli artt. 98 e 99, è dunque esclusivamente quella prevista dagli artt. 2598-2600 c.c. (e più in generale dalla disciplina contrattuale o extracontrattuale che governa i rapporti tra le parti), senza che ad esse possa estendersi la speciale disciplina di favore, anche processuale, destinata ai diritti di proprietà industriale.
La disposizione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ., e ciò in quanto l'abuso del processo cagiona in sé e per sé un pregiudizio - il coinvolgimento di controparte nel processo - ed è ciò a dar luogo ad una condanna in favore della controparte. Quanto alla determinazione della somma dovuta a titolo di responsabilità aggravata va notato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell'abrogazione ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari e che pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza.
Per ritenere integrato il requisito del periculum in mora previsto per il procedimento cautelare il ricorso deve essere presentato entro un periodo di tempo compatibile con il carattere urgente di siffatta tutela volta ad evitare un pregiudizio attuale ed altrimenti irreparabile [Nel caso di specie la resistente aveva interrotto la condotta in asserita violazione nel luglio 2023, mentre la notificazione del ricorso da opera della ricorrente è avvenuta a fine maggio 2024]
Le informazioni segrete previste dall’art. 98 c.p.i. non esauriscono il campo delle informazioni riservate in ambito industriale. Ne consegue che mentre per le prime operano gli strumenti processuali e sostanziali dettati dal Capo III, sezione I del c.p.i., per le informazioni riservate che non siano caratterizzate dai requisiti di segretezza, valore economico e segretazione, l’unica tutela è offerta dalla disciplina della concorrenza sleale contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art. 2598 n.3 c.c. in relazione alla scorretta acquisizione di tali informazioni. La tutela di diritto comune può, in particolare, venire riconosciuta quando ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppure non segregati e protetti, che superino la memoria e l’esperienza del singolo individuo e che configurino una banca dati capace di fornire all’imprenditore un vantaggio competitivo sulla concorrenza. Si esige in ogni caso, l’indefettibile presupposto che l’acquisizione avvenga con modalità scorrette, specificamente individuate – diversamente da quanto avviene per la proprietà industriale tutelata dagli artt. 98 e 99 c.p.i., per cui è sufficiente la semplice violazione del segreto in quanto tale. Un’ipotesi di concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale ai sensi dell’art. 2598 n.3 c.c., è senz’altro ravvisabile nel (i) fare uso di conoscenze di contenuto riservato (non rientranti nella nozione di proprietà industriale tutelata ex artt. 98 c.p.i.) che (ii) l’imprenditore sleale si sia procurato per il tramite di un ex dipendente dell’impresa concorrente, (iii) riguardanti le caratteristiche tecniche dei prodotti di quest’ultima, e (iv) nell’impiegare le conoscenze così procacciate per acquisire nuova clientela in danno del titolare delle informazioni riservate.
La rilevazione officiosa della violazione del contraddittorio va ritenuta circoscritta ai casi in cui la parte pretermessa sia stata concretamente privata della facoltà di difendersi su fatti o su questioni di rilevanza decisoria, e dunque solo quando la violazione del contraddittorio non possa essere eccepita dal soggetto compromesso nei suoi diritti di difesa; fuori da questi casi, la deviazione dal modello legale di un atto (o di una serie procedimentali di atti) corrisponde pur sempre ad un atto legalmente conoscibile dal soggetto interessato, ed il vizio non è rilevabile d’ufficio, ma va ritenuto rimesso alla esclusiva disponibilità della parte lesa. In particolare, il procedimento di descrizione e sequestro declinato dagli artt. 129 e 130 c.p.i. costituisce una forma sui generis di procedimento di istruzione preventiva; al pari di quest’ultimo, esso è finalizzato ad acquisire elementi di valutazione per il giudicante nelle controversie in tema di proprietà industriale. Pertanto, analogamente a quanto accade per i procedimenti di istruzione preventiva ed anche per i sub-procedimenti riguardanti l’assunzione di singole prove all’interno del processo di cognizione, l’invalidità del procedimento descrittivo ex art. 129 c.p.i., per inosservanza della regola del contraddittorio, potrà essere denunciata solo dalla parte concretamente compromessa nei suoi diritti difensivi, ossia dalla sola parte che non ha avuto modo di interloquire sullo svolgimento e sulle risultanze di tal procedura istruttoria. Ne consegue che una rilevazione officiosa della nullità per omessa istaurazione del contraddittorio pare possibile solo ove non sia stato consentito al soggetto interessato (colui nei confronti del quale si intende utilizzare i risultati del procedimento ex art. 129 c.p.i.) di contestare l’efficacia nei suoi confronti della prova assunta in sua assenza, ovvero quando la valutazione delle risultanze probatorie del procedimento di istruzione preventiva non possa che avvenire in modo unitario, per essere unico il rapporto sostanziale dedotto in giudizio e per essere, quindi, tutte le parti (compresa quella pretermessa) in una posizione di litisconsorzio necessario. Allo stesso modo, così come al di fuori di questi casi non può ammettersi una rilevazione d’ufficio, non può neppure ritenersi consentita ex art. 157 c.p.c. una deduzione della nullità ad iniziativa di altre parti, diverse dal soggetto leso. Pertanto, il procedimento di descrizione e sequestro, svoltosi nel contraddittorio con alcune parti soltanto tra quelle nei confronti delle quali le risultanze vogliono essere utilizzate, non risulta totalmente nullo e inutilizzabile: le sue risultanze non possono essere invocate contro chi non ha preso parte e non è stato posto in grado di esercitarvi il proprio diritto di difesa; viceversa, la nullità e inutilizzabilità degli stessi non potrà essere invocata da chi abbia fin dall’inizio partecipato al procedimento e vi abbia potuto contraddire.
In tema di segreto aziendale è onere di parte attrice quello di allegare in modo specifico e conseguentemente provare non solo l’esistenza e la titolarità delle informazioni di cui lamenta la sottrazione, ma anche la presenza di tutti i presupposti per la qualificazione di tali informazioni come segreti commerciali, e quindi la sussistenza dei requisiti richiesti dall’ art. 98 cpi. Il semplice elenco dei nominativi di clienti ed i relativi indirizzi fisici e virtuali, che sia privo di ulteriori informazioni qualificanti del singolo cliente, non costituisce segreto aziendale ex artt. 98-99 c.p.i. stante la mancanza di uno specifico valore economico nell'esercizio dell'attività imprenditoriale dei dati in questione, considerata tra l'altro la facilità di una loro autonoma elaborazione.
Non può essere attratta alla competenza del Giudice specializzato la domanda che verte sulla violazione del patto di non concorrenza di un ex dipendente anche se proposte unitamente a domande concernenti ipotesi di concorrenza sleale interferente, dovendosi escludere che la vis attractiva della competenza del c.d. Tribunale delle imprese operi quando una delle cause rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c., operando in tali ipotesi la regola generale dell'ordinamento, desumibile dal terzo comma dell'art. 40 c.p.c.
Va confermata l’inibitoria sotto i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora laddove risultano fondati, secondo un criterio di verosimiglianza che si attaglia alla natura cautelare del procedimento, la sottrazione del data base contenente informazioni riservate e lo sviamento di clientela.
Con particolare riferimento al periculum in mora, integra condotta attuale, con rischio di aggravamento del pregiudizio arrecato, consistente nella perdita di una fetta di mercato, non ristorabile integralmente per equivalente, l’utilizzo da parte del competitor dei dati sottratti che abbia condotto allo sviamento di clientela.
Gli estratti conto dei clienti e dei fornitori, le anagrafiche clienti e fornitori, le tariffe singolarmente applicate ai clienti e le relative scontistiche riservate, la reportistica e le performance dei clienti (etc.) possono essere considerati informazioni segrete a condizione che sussistano i requisiti previsti dall’art. 98, comma 1, lett. a) e b), c.p.i.
La descrizione, misura di carattere istruttorio finalizzata all’acquisizione della prova di una violazione di una privativa regolata dal c.p.i., richiede, per la sua concessione, che siano forniti una sufficiente prova dell’esistenza della privativa e gli elementi tali da far ritenere sussistente un ragionevole sospetto della commissione dell’illecito.
Anche in caso di conferma di descrizione, va rigettata la domanda di inibitoria all’utilizzo delle informazioni riservate laddove non sia fornita la prova che queste ultime siano state poi effettivamente utilizzate da parte dei soggetti che le hanno illecitamente sottratte. Né a supporto della domanda di inibitoria può essere invocata la tutela sotto il profilo delle norme sul diritto d’autore in materia di banca dati se non venga indicato o comprovato quali investimenti rilevanti siano stati sostenuti per la creazione o la verifica o la presentazione dell’asserita banca dati.
Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete a chi agisca in giudizio, pur nei limiti della prova di verosimiglianza propria del giudizio cautelare, dare contezza dell’esistenza della privativa, fornendo la prova della esistenza delle informazioni tecniche e commerciali in capo al legittimo detentore, nonché dell’esistenza dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 c.p.i. In tema di tutela del know-how l’art. 98 c.p.i. non richiede la novità assoluta dell’invenzione rispetto allo stato dell'arte, quanto piuttosto la sua non notorietà generale nel settore di riferimento (c.d. "segretezza relativa"). Ad esempio, la tutela sussiste anche nel caso in cui più imprenditori siano a conoscenza di determinate informazioni, purché queste non siano generalmente note nel settore di riferimento e non risultino facilmente accessibili ai concorrenti. Inoltre, l’astratta possibilità di risalire a tali informazioni riservate, anche mediante reverse engineering, non ne esclude la segretezza.
La tutela dei segreti aziendali non si limita alle informazioni di per sé inaccessibili ai concorrenti, ma arriva finanche a prevenire l’acquisizione indebita di informazioni industrialmente rilevanti che, se sottratte, consentirebbero al concorrente di eludere i normali tempi e costi di sviluppo. In questo senso, la protezione mira ad impedire scorciatoie nell’ottenimento di informazioni riservate, garantendo al legittimo titolare delle stesse il vantaggio competitivo derivante dalla loro esclusiva disponibilità.