Il difetto di nomina di un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2393bis co. 4 non integra - a differenza della fattispecie dell'art. 2347 c.c. - una carenza di legittimazione attiva, ma un difetto di rappresentanza in senso processuale, che pertanto può essere sanato in corso di causa con la costituzione in giudizio del nominato rappresentante.
In materia di società cooperative, è necessario che il provvedimento di esclusione contenga una specifica motivazione al fine di consentire al socio l’opposizione ex art. 2533, terzo comma, c.c. ed al giudice di accertare la legittimità sostanziale della decisione, esaminando la sussistenza del fatto addebitato e la sua riconducibilità ad una causa legale o statutaria di esclusione. (altro…)