Tenuto conto dell'attuale quadro normativo, si deve escludere - eccetto per quanto attiene ad incombenze di carattere fiscale - la possibilità di ravvisare un formale "obbligo giuridico" positivamente imposto dal legislatore di annotazione a libro soci (e dunque anche un correlativo diritto di conoscibilità ex art. 2422 cod. civ.) del domicilio dei soggetti intestatari delle azioni. Conseguentemente, considerato (altro…)